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Sentenza

Sentenza n. 14480/2026 - Roma, Sezione 1

per l’ottemperanza alla sentenza del Tar del Lazio, sez. I, 7 febbraio 2025, n. 2877, resa sul ricorso iscritto al numero di registro generale 1290 del 2024, notificata in data 13 febbraio 2025 e non impugnata, con conseguente eventuale nomina di un commissario ad acta ex art. 114, comma 4, lett. d), nonché per la liquidazione ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a. della somma dovuta, a titolo di penalità di mora, dall’amministrazione resistente all’odierno ricorrente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione della sentenza de qua, nonché per il risarcimento del danno ex art. 112, comma 3, c.p.a.; nonché, ove occorrer possa, per l’annullamento - del provvedimento del Consiglio di presidenza della Corte dei conti del 15 maggio 2025, n. 130, con cui la dott.ssa Maria Luisa Romano è stata assegnata «al posto di funzione di consigliere delegato presso l’Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con decorrenza dal 10 gennaio 2024»; - del provvedimento del Consiglio di presidenza della Corte dei conti del 16 maggio 2025, n. 135, con cui la dott.ssa Laura Cafasso è stata assegnata «al posto di funzione di consigliere delegato presso l’Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e del Ministero del turismo, con decorrenza dal 10 gennaio 2024»; - di ogni atto ai medesimi presupposti, consequenziali o comunque connessi, e in particolare del verbale dell’adunanza del Consiglio di presidenza della Corte dei conti relativo all’adunanza del 1° aprile 2025;

Giustizia amministrativa202506879

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: nuove assegnazioni di posti di funzione di consigliere delegato presso uffici della Corte dei conti, adottate in riedizione del potere dopo l'annullamento delle precedenti delibere

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (organo di autogoverno)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, dopo avere ottenuto l'annullamento delle precedenti delibere di assegnazione dei posti di funzione, ha agito per l'ottemperanza alla sentenza, chiedendo anche la nomina di un commissario ad acta, la penalità di mora e il risarcimento del danno. In seguito al mutamento del rito disposto dal TAR, ha chiesto l'annullamento delle nuove delibere con cui due candidate erano state nuovamente assegnate ai posti di consigliere delegato. Ha dedotto che l'amministrazione avrebbe dovuto rivalutare soltanto le posizioni già esaminate e non rieditare integralmente la procedura; ha denunciato la violazione dell'imparzialità per lo svolgimento a porte chiuse della seduta e per la partecipazione di una vice direttrice della segreteria, a sua volta aspirante ad alcuni posti; ha contestato la legittimità del giudizio comparativo e del punteggio discrezionale, deducendo violazione dei criteri dell'art. 6 del testo unico sulle nomine e sviamento del potere. Ha inoltre sostenuto che non fossero state adeguatamente considerate la propria anzianità, le esperienze professionali, il maggior numero di provvedimenti redatti e la documentazione prodotta dopo la sentenza di annullamento.

La decisione

Il TAR ha respinto tutte le domande. Ha ritenuto corretta la riedizione integrale della procedura, poiché la precedente sentenza non aveva censurato soltanto l'esito delle nomine, ma anche il modus procedendi, caratterizzato dall'attribuzione del punteggio discrezionale mediante votazione segreta senza una proposta motivata della commissione. Per emendare tale vizio era necessario ripetere l'intera procedura, con una fase istruttoria e comparativa affidata alle commissioni e con proposte idonee a rendere controllabili le ragioni della prevalenza dei candidati. Il giudice ha chiarito che il Consiglio di presidenza non era vincolato a sottoporre necessariamente al plenum la candidatura del ricorrente, dovendo soltanto rinnovare il giudizio comparativo nel rispetto dei criteri conformativi della sentenza precedente. È stata ritenuta legittima la selezione di una short list di candidati maggiormente idonei, individuati sulla base dell'anzianità e della specifica esperienza nel settore del controllo, senza obbligo di comparare analiticamente tutti i curricula. Il punteggio discrezionale è stato considerato legittimamente attribuito sulla base dei criteri previsti dall'art. 6 del testo unico nomine, valorizzando professionalità, esperienze nel controllo, attitudine alle funzioni e documentazione originariamente allegata. La maggiore quantità di provvedimenti redatti dal ricorrente non imponeva la sua prevalenza, trattandosi di una valutazione qualitativa. Corretta anche la mancata considerazione della documentazione prodotta per integrare successivamente la candidatura, poiché il termine rilevante era quello originario dell'interpello. Il TAR ha ritenuto non invalidante la partecipazione della vice direttrice della segreteria, sia perché le sue preferenze riguardavano posti diversi, sia perché non era stata nominata in alcuna posizione. Le contestazioni del ricorrente sono state ricondotte a una critica di merito non sindacabile in assenza di manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento. Le domande di penalità di mora e risarcimento sono state respinte perché l'amministrazione aveva tempestivamente riesercitato il potere e non risultava alcun atto illegittimo né danno ingiusto. Spese compensate per la peculiarità e novità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 4, lett. d) c.p.a.

    Consente, nell'ambito del giudizio di ottemperanza, la nomina di un commissario ad acta; la relativa misura presuppone l'inottemperanza al giudicato.

  • art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a.

    Prevede la penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione; non è applicabile quando l'amministrazione abbia tempestivamente riesercitato il potere.

  • art. 112, comma 3 c.p.a.

    Consente la domanda risarcitoria nel giudizio di ottemperanza, ma il risarcimento richiede un danno ingiusto derivante da un'attività illegittima dell'amministrazione.

  • art. 32 c.p.a.

    È stato applicato per disporre il mutamento del rito, qualificando la domanda sostanzialmente come impugnazione delle nuove decisioni amministrative e non come mera ottemperanza.

  • art. 3 l. 241/1990

    Impone la motivazione del punteggio discrezionale attribuito dai singoli componenti dell'organo di autogoverno, in modo da rendere controllabili le ragioni della preferenza.

  • art. 7 l. 241/1990

    Richiamato con riguardo alla comunicazione di avvio del procedimento di riedizione del potere.

  • art. 6, comma 1, lett. a), t.u. nomine

    1 punto per ogni anno di servizio o frazione di anno superiore a sei mesi, a prescindere dalla qualifica, sino ad un massimo di venti anni e 0,50 di punto per ogni anno di servizio successivo

    Disciplina il punteggio oggettivo per l'anzianità di servizio.

  • art. 6, comma 1, lett. b), t.u. nomine

    avere svolto le funzioni in assegnazione piena per almeno quattro anni presso Sezioni ed Uffici centrali e regionali di controllo ovvero funzioni di delegato titolare ex art. 12 l. 21 marzo 1958, n. 259

    Stabilisce il requisito di legittimazione per l'assegnazione alle funzioni di consigliere delegato e valorizza le esperienze nelle funzioni di controllo.

  • art. 6, comma 1, lett. c), t.u. nomine

    mediante personale attribuzione, con giudizio motivato, per il posto o per ciascuno dei posti da assegnare, da parte di ciascun componente del Consiglio, di un punteggio pari a 0,50. [...] Per le assegnazioni delle funzioni di Consigliere delegato al controllo di legittimità aventi natura semidirettiva, il punteggio discrezionale è stabilito in punti 1,00 per ciascun componente del Consiglio di presidenza

    Il punteggio discrezionale deve essere attribuito sulla base della professionalità e dell'attitudine alle funzioni, mediante un giudizio motivato e verificabile; la valutazione è qualitativa e non si risolve in un'elezione libera.

  • art. 12 l. 21 marzo 1958, n. 259

    L'esperienza quale delegato titolare presso enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria è pertinente e valorizzabile per incarichi semidirettivi nel settore del controllo.

  • art. 9, comma 3 l. 6 luglio 2012, n. 96

    La funzione presso la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici costituisce incarico istituzionale fuori ruolo, equiparato alle funzioni dell'area controllo ai fini dell'anzianità.

Massime di principio

  • Quando una sentenza annulla una nomina non soltanto per l'esito finale, ma anche per un vizio strutturale del procedimento e del metodo decisionale, l'amministrazione deve rinnovare l'intera procedura nella parte necessaria a eliminare il vizio, senza limitarsi a rivalutare formalmente il precedente vincitore e gli originari controinteressati.
  • Nelle procedure di conferimento di incarichi semidirettivi disciplinate da criteri di punteggio, il punteggio discrezionale non costituisce espressione di una libera elezione, ma deve essere attribuito sulla base di una proposta istruttoria motivata e dei parametri normativi applicabili, così da consentire il controllo giurisdizionale.
  • L'organo amministrativo che procede a una valutazione comparativa può restringere la comparazione a una short list di candidati ritenuti maggiormente idonei, purché la selezione sia fondata su criteri ragionevoli, coerenti con la disciplina applicabile e non comporti lo stravolgimento dei criteri oggettivi di valutazione.
  • Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni comparative e sull'attribuzione del punteggio discrezionale resta esterno: il giudice verifica la conformità ai criteri normativi, la logicità, la ragionevolezza e l'assenza di travisamenti, ma non può sostituire la propria valutazione di merito a quella dell'organo competente.
  • Nelle procedure comparative fondate su una valutazione qualitativa della professionalità e dell'attitudine alle funzioni, il maggior numero quantitativo di provvedimenti o titoli non determina di per sé la prevalenza del candidato, se l'amministrazione ha applicato i criteri qualitativi previsti dalla disciplina.
  • La penalità di mora e il risarcimento richiesti nel giudizio di ottemperanza presuppongono, rispettivamente, l'inottemperanza o il ritardo nell'esecuzione del giudicato e la lesione di una posizione giuridica mediante un'attività illegittima; tali presupposti mancano quando l'amministrazione abbia tempestivamente riesercitato il potere secondo le statuizioni conformative.

Come è indicizzato

MaterieDirigenza e incarichiGiudizio di ottemperanza
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiEffetto conformativo e riedizione del potereDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneOttemperanza e commissario ad acta

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