Ordinanza n. 14181/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento - dell'annotazione iscritta dall’ANAC, con provvedimento del 9 febbraio 2026, nell'area B del Casellario informatico, ai sensi dell’art. 222, comma 10, del d.lgs. n. 36/2023 e del Regolamento per la gestione del Casellario degli operatori economici esecutori dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture approvato con Delibera ANAC n. -OMISSIS- del 14 maggio 2025; - per quanto occorra e/o in via derivata, della segnalazione avanzata dalla Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di -OMISSIS- (“Modello C- Comunicazione delle notizie rilevanti ai sensi dell'art. 222 del d.lgs. n. 36/2023) assunta al protocollo ANAC al n.-OMISSIS- in data 26 agosto 2025 conosciuta solo a seguito di accesso documentale e di ogni relativo atto alla stessa allegato in quanto pregiudizievole alla posizione fatta valere, con specifico riferimento alla deliberazione n. -OMISSIS- del 31 luglio 2025 di risoluzione del contratto per grave inadempimento ed alle contestazioni di disservizi e/o applicazione di penali; - di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguente, ancorché allo stato non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: annotazione ANAC nel Casellario informatico relativa alla risoluzione di un contratto pubblico per grave inadempimento
Esito
La controversia
L’impresa ha impugnato l’annotazione iscritta dall’ANAC nell’area B del Casellario informatico, nonché, ove occorrente e in via derivata, la segnalazione della stazione appaltante e gli atti presupposti, con particolare riferimento alla deliberazione di risoluzione contrattuale per grave inadempimento, alle contestazioni di disservizi e all’applicazione di penali. La ricorrente ha sostenuto, tra l’altro, che la risoluzione sarebbe stata adottata nonostante la stazione appaltante avesse riconosciuto la possibile sussistenza di solide giustificazioni e una propria corresponsabilità, tali da rendere non integralmente addebitabili all’operatore economico le difficoltà di esecuzione. Il TAR aveva già disposto l’acquisizione di una relazione documentata dell’ASST sulle vicende che avevano condotto alla risoluzione e sulle interlocuzioni con l’impresa, ma la stazione appaltante non ha ottemperato. Il Collegio ha inoltre rilevato che l’impresa non aveva depositato tutti gli atti del procedimento di risoluzione, risultanti dalla nota dell’ASST del 22 ottobre 2025, contenente un link ad un archivio esterno. È stato altresì ritenuto necessario acquisire chiarimenti sull’eventuale contenzioso civile relativo alla risoluzione e alle penali.
La decisione
Il TAR non ha definito nel merito la domanda di annullamento dell’annotazione ANAC. Ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti della stazione appaltante ASST, da eseguire a cura della ricorrente mediante notificazione del ricorso e delle ordinanze indicate. Ha reiterato l’ordine istruttorio già impartito alla stazione appaltante, imponendo il deposito, entro quaranta giorni dalla notificazione, di una relazione documentata sulle vicende della risoluzione e sulle interlocuzioni con l’impresa, con specifico approfondimento della ragione per cui, dopo aver riconosciuto che le giustificazioni dell’impresa potevano aver reso impossibile la prestazione per responsabilità non completamente imputabili all’operatore economico, l’amministrazione abbia comunque proceduto alla risoluzione ai sensi dell’art. 108, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016. Ha ordinato alla ricorrente di depositare, nello stesso termine, tutti gli atti del procedimento di risoluzione. Ha infine ordinato alle parti di fornire chiarimenti e aggiornamenti sull’eventuale contenzioso civile concernente la vicenda contrattuale. Il giudizio è stato rinviato per la prosecuzione all’udienza pubblica dell’11 gennaio 2027.
Norme richiamate
art. 222, comma 10, d.lgs. 36/2023
annotazione nell’area B del Casellario informatico
È la base normativa indicata per l’annotazione ANAC contestata; l’ordinanza non ne definisce nel merito l’interpretazione.
Regolamento per la gestione del Casellario degli operatori economici esecutori dei contratti pubblici
Regolamento ANAC richiamato quale disciplina applicata all’annotazione; l’ordinanza non ne esamina nel merito la legittimità.
art. 108, comma 3, d.lgs. 50/2016
risoluzione del contratto
La disposizione è richiamata con riferimento alla risoluzione contrattuale adottata dalla stazione appaltante, la cui coerenza con le precedenti valutazioni sulle giustificazioni dell’impresa deve essere chiarita mediante istruttoria.
art. 52, comma 1, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata.
Massime di principio
- Quando il giudizio sull’annotazione nel Casellario informatico ANAC dipende dalla legittimità e dalla concreta dinamica della risoluzione contrattuale segnalata, il giudice può acquisire dalla stazione appaltante una relazione documentata sulle vicende contrattuali e sulle interlocuzioni intercorse con l’operatore economico.
- L’inosservanza da parte della stazione appaltante di un precedente ordine istruttorio non impedisce al giudice di reiterare l’ordine, specificandone ulteriormente l’oggetto e imponendo all’amministrazione di chiarire eventuali contraddizioni tra le valutazioni espresse nel corso del procedimento e la successiva risoluzione contrattuale.
- Quando dagli atti emerge che la stazione appaltante ha riconosciuto la possibile non imputabilità integrale all’operatore economico dell’impossibilità di eseguire la prestazione, tale circostanza può richiedere un approfondimento istruttorio sulle ragioni della successiva risoluzione per grave inadempimento e sulla conseguente annotazione nel Casellario.
- Prima di decidere sull’impugnazione di un’annotazione ANAC collegata a una risoluzione contrattuale, il giudice può ordinare alle parti di chiarire l’eventuale esistenza di controversie civili relative alla risoluzione o alle penali, quando tali controversie siano rilevanti per la ricostruzione della vicenda contrattuale.
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