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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21434/2024 del 31/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce dalla dichiarazione di fallimento di una società a responsabilità limitata operante nel settore agricolo, pronunciata dal tribunale su richiesta del pubblico ministero e confermata in reclamo dalla corte d'appello. La società sosteneva di essere impresa agricola e quindi non fallibile, deducendo anzitutto che un precedente decreto di inammissibilità della domanda di concordato preventivo avrebbe accertato con efficacia di giudicato la natura agricola della sua attività, precludendo un successivo accertamento in senso opposto. In secondo luogo contestava la qualificazione come commerciale dell'attività concretamente svolta, sostenendo che i contratti prodotti mostrerebbero che la direzione, l'organizzazione, i prodotti e i costi erano in capo ai committenti e che essa si limitava a mettere a disposizione macchinari, senza rischio d'impresa, con attività quindi non imprenditoriale. La corte d'appello aveva invece ritenuto che il decreto di inammissibilità del concordato non avesse natura decisoria né efficacia di giudicato, che l'attività svolta consistesse in trasformazione, imbottigliamento e vendita di prodotti non dimostrati come ottenuti prevalentemente dalla propria coltivazione, e che i bilanci e le risultanze istruttorie attestassero anche il superamento delle soglie di fallibilità e lo stato d'insolvenza. In cassazione la società deduceva, con il primo motivo, violazione degli artt. 1 e 162, comma 2, l.fall. e dell'art. 2909 c.c. per avere la corte escluso il giudicato sul precedente decreto; con il secondo motivo deduceva omesso esame di fatti decisivi e violazione degli artt. 1362, 1655 e 1571 c.c., dell'art. 1 l.fall. e dei criteri di qualificazione del rapporto, sostenendo che l'attività descritta dai contratti non sarebbe stata commerciale ma mera messa a disposizione di mezzi senza autonoma organizzazione imprenditoriale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché non si confrontava con la ratio della sentenza impugnata, che non aveva attribuito al decreto di inammissibilità del concordato efficacia preclusiva, avendo anche osservato che quel provvedimento si era limitato a constatare il mancato assolvimento dell'onere probatorio senza un accertamento definitivo della natura agricola dell'attività. Ha ritenuto il secondo motivo inammissibile perché mirava sostanzialmente a una nuova valutazione del merito e delle prove, inibita in sede di legittimità, mentre la corte territoriale aveva già accertato in modo adeguatamente motivato che l'attività esercitata riguardava prodotti non dimostrati come ottenuti prevalentemente dal fondo proprio e che, comunque, la società, costituita in forma di s.r.l. per l'esercizio di attività commerciale, era assoggettabile a fallimento indipendentemente dalla concreta attività svolta. Sono state quindi poste le spese a carico della ricorrente e disposto l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1 l.fall.

    Definisce i presupposti soggettivi di fallibilità; l'esenzione dell'imprenditore agricolo richiede che le attività connesse abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla propria coltivazione e che tale circostanza sia provata da chi la invoca.

  • art. 162, comma 2, l.fall.

    Il decreto di inammissibilità della proposta di concordato preventivo non ha natura decisoria né efficacia di giudicato, perché non decide su diritti soggettivi nel contraddittorio tra le parti.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato sostanziale non si forma sul decreto di inammissibilità del concordato, poiché tale provvedimento non contiene un accertamento decisorio idoneo a precludere il successivo giudizio di fallimento.

  • art. 5 l.fall.

    Lo stato d'insolvenza può desumersi dall'ingente esposizione debitoria e dalla pendenza di procedure esecutive.

  • art. 2135, comma 3, c.c.

    Le attività di trasformazione, conservazione, commercializzazione e valorizzazione sono agricole solo se hanno ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo; la verifica concreta è rimessa al giudice di merito.

  • art. 2249, comma 1, c.c.

    Le società costituite nelle forme previste per l'esercizio di un'attività commerciale acquistano la qualità di imprenditore commerciale dal momento della costituzione.

  • art. 2249, comma 2, c.c.

    Solo se i soci abbiano espressamente voluto costituire la società per l'esercizio di un'impresa agricola può discutersi della diversa qualificazione; nel caso non risultava una simile volontà.

  • art. 1362 c.c.

    Invocato per l'interpretazione del contratto, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché mirava a una diversa ricostruzione del fatto e non coglieva la ratio decidendi.

  • art. 1655 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la natura di appalto del rapporto, ma la Corte ha ritenuto la doglianza non idonea a scardinare l'accertamento di merito sull'attività effettivamente svolta.

  • art. 1571 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente, ma non decisivo ai fini della qualificazione dell'attività e della fallibilità della società.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Il vizio di violazione di legge non può essere usato per rimettere in discussione l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    L'omesso esame è configurabile solo se sia stato trascurato un fatto storico decisivo, non quando si contesti la valutazione delle prove o si chieda una nuova lettura degli elementi istruttori.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    La motivazione è censurabile solo se apparente, perplessa o contraddittoria, non per insufficienza della motivazione.

  • art. 2697, comma 2, c.c.

    L'onere della prova della sussistenza dei requisiti di impresa agricola e dell'esenzione dal fallimento grava su chi li invoca.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Il decreto di inammissibilità della proposta di concordato preventivo ex art. 162, comma 2, l.fall. non ha carattere decisorio né efficacia di giudicato e non preclude, in un successivo giudizio di fallimento, l'accertamento dei presupposti soggettivi del debitore.
  • L'esenzione dal fallimento dell'imprenditore agricolo che svolga anche attività di trasformazione o commercializzazione richiede la prova che tali attività abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del proprio fondo; la prova di tale requisito grava su chi invochi l'esenzione.
  • La valutazione sulla ricorrenza della connessione agricola e della prevalenza dei prodotti propri è questione di fatto rimessa al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione adeguata e non apparente.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la doglianza in una richiesta di nuova valutazione delle prove o di diversa ricostruzione della fattispecie concreta; l'art. 360, n. 5, c.p.c. consente solo di censurare l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mancata considerazione di singoli elementi istruttori.
  • Le società costituite in forma commerciale acquistano la qualità di imprenditore commerciale dal momento della costituzione e, salvo espressa diversa volontà statutaria, non possono sottrarsi al fallimento invocando la sola attività concretamente esercitata se la forma prescelta è quella propria dell'impresa commerciale.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioniAzienda
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileCommerciale
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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