Ordinanza n. 2115/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, 1. Del provvedimento del Comune di Bacoli del 30.06.2026, notificato a mezzo PEC in pari data, avente ad oggetto “Invito e Diffida alla liberazione aree demaniali marittime”, con la quale l’ente comunale, dopo avere richiamato la Deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 7 maggio 2026 di adozione del Piano Attuativo di Utilizzazione delle Aree del Demanio Marittimo (PAD) e la Deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 1 aprile 2025, ha invitato e diffidato la ricorrente a <<…liberare le aree occupate entro 60 giorni dal ricevimento della presente, provvedendo allo sgombero delle stesse da tutti gli arredi, attrezzature e manufatti di facile rimozione …. con avvertenza che, in mancanza, sarebbero stati adottati i necessari provvedimenti repressivi consequenziali…>>; 2. Della Deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 1 Aprile 2025, richiamata nel provvedimento impugnato sub 1 quale atto di indirizzo dell’Area VIII – Demanio, ove occorra e nei limiti di interesse e di lesività per la ricorrente; 3. Della Deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 7 Maggio 2026, nella parte in cui possa essere interpretata dall’Amministrazione quale fonte immediata di obblighi conformativi o restitutori a carico dei concessionari demaniali prima dell’approvazione definitiva del PAD e della sua effettiva operatività, ove occorra e nei limiti di interesse e di lesività per la ricorrente; 4. Di ogni ulteriore atto presupposto, connesso, consequenziale o comunque collegato, ancorché allo stato non conosciuto, ivi compresi gli atti istruttori, i pareri interni, le eventuali perizie, gli atti di indirizzo e gli eventuali provvedimenti conseguenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: invito e diffida alla liberazione di aree demaniali marittime e allo sgombero di arredi, attrezzature e manufatti di facile rimozione, con richiamo ad atti comunali di indirizzo e al PAD
Esito
Favorevole al ricorrente (concessionario demaniale)
Prevale il privato
La controversia
La società concessionaria ha impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, il provvedimento comunale del 30 giugno 2026 con cui era stata invitata e diffidata a liberare le aree demaniali marittime occupate entro sessanta giorni, provvedendo allo sgombero di arredi, attrezzature e manufatti di facile rimozione, con avvertenza dell'adozione di ulteriori provvedimenti repressivi. Sono stati inoltre impugnati, ove lesivi, la deliberazione della Giunta comunale n. 56 del 1 aprile 2025, quale atto di indirizzo dell'Area VIII – Demanio, e la deliberazione della Giunta comunale n. 74 del 7 maggio 2026, relativa all'adozione del Piano Attuativo di Utilizzazione delle Aree del Demanio Marittimo, nella parte in cui potesse essere interpretata come fonte immediata di obblighi conformativi o restitutori prima dell'approvazione definitiva e dell'effettiva operatività del piano. Il Comune ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso per asserita mancanza di lesività della diffida. Il TAR ha ritenuto che la complessità e la tecnicità delle questioni, inclusa l'eccezione preliminare, richiedano l'approfondimento della fase di merito. Ai fini cautelari ha ravvisato un grave e irreparabile pregiudizio derivante dall'obbligo di rilascio e ripristino entro il 29 agosto 2026, nel pieno della stagione balneare.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza cautelare senza definire l'eccezione di inammissibilità né il merito delle censure. Ha ritenuto sussistente il periculum in mora, poiché il rilascio dell'area demaniale e il ripristino dello stato dei luoghi durante la stagione balneare avrebbero potuto arrecare un pregiudizio grave e irreparabile alla società. Nel bilanciamento degli interessi contrapposti, anche considerando che il provvedimento riguarda arredi, attrezzature e manufatti di facile rimozione, ha disposto una sospensione temporanea dell'efficacia dell'atto fino al 30 settembre 2026, termine coincidente con la conclusione della stagione balneare. La valutazione delle questioni giuridiche è stata rinviata alla fase di merito; il Presidente della Sezione dovrà fissare la relativa udienza. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
Il testo richiama l'art. 55 cod. proc. amm.
La domanda cautelare è stata esaminata nell'ambito della tutela cautelare collegiale; il giudice ha disposto la sospensione temporanea dell'efficacia del provvedimento impugnato.
Massime di principio
- In sede cautelare, quando le questioni giuridiche prospettate sono complesse e tecniche e richiedono un approfondimento incompatibile con la fase sommaria, il giudice può riservarne l'esame alla decisione di merito, decidendo provvisoriamente sulla base del periculum in mora e del bilanciamento degli interessi.
- L'obbligo di rilascio e ripristino di un'area demaniale durante la stagione balneare può integrare un pregiudizio grave e irreparabile, tale da giustificare la sospensione cautelare dell'atto fino alla conclusione della stagione, quando l'esecuzione immediata incida sull'utilizzazione stagionale dell'area.
- La sospensione cautelare può essere disposta ad tempus e con un termine finale determinato dal giudice, anziché senza limiti temporali, in funzione del contemperamento tra l'interesse del concessionario alla prosecuzione temporanea dell'attività e l'interesse pubblico all'esecuzione del provvedimento.
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