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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19877/2026 del 29/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Bari che aveva respinto il reclamo dell'Amministrazione contro il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Foggia che aveva riconosciuto a Matteo Cianci il rimedio risarcitorio ex art. 35-ter Ord. pen. per il periodo di detenzione 25/06/2023-21/01/2025 (liquidazione di €3.536,00 e riduzione di 20 giorni di liberazione anticipata). Il Ministero censurava, tra l'altro, il calcolo della superficie utile e la mancata valutazione di fattori compensativi e, soprattutto, chiedeva la compensazione del credito risarcitorio riconosciuto al detenuto con il credito vantato dallo Stato a titolo di pena pecuniaria risultante dall'ordine di esecuzione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso nella parte relativa al rigetto dell'eccezione di compensazione: ha affermato che l'ordine di esecuzione emesso dal pubblico ministero è idoneo a dimostrare la certezza, la liquidità e l'esigibilità del credito derivante da pena pecuniaria, per cui il credito dello Stato può essere opposto in compensazione al credito risarcitorio del detenuto. Ha disposto il rinvio per un nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza affinché valuti, alla luce dei principi enunciati, se sussista e a quanto ammonti il controcredito del Ministero. Sono invece inammissibili i motivi con cui si chiedeva, in via principale, l'annullamento del riconoscimento del credito di €3.536,00 (censura non specifica) e la richiesta accessoria di rifusione delle spese a carico del detenuto è stata rigettata perché il principio della soccombenza non si applica in questo tipo di procedimento e il detenuto non è risultato soccombente.

Norme richiamate

  • art. 35-ter, legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.)

    La norma riconosce il rimedio risarcitorio al detenuto per trattamenti inumani/umilianti; la Corte conferma che l'obbligazione dello Stato derivante da art. 35-ter è suscettibile di compensazione con crediti pecuniari vantati dallo Stato verso il detenuto.

  • art. 35-bis Ord. pen.

    Regola il reclamo giurisdizionale del detenuto: nella disciplina del reclamo giurisdizionale successive valutazioni sul regime delle spese e della soccombenza sono escluse dal procedimento 'inter partes'.

  • art. 1243 cod. civ.

    «si verifica solo tra due debiti che hanno per oggetto una somma di danaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere e che sono ugualmente liquidi ed esigibili».

    La Corte applica il principio civilistico della compensazione: per compensare occorre che entrambi i crediti siano di ammontare determinabile (liquidi), certi e immediatamente esigibili.

  • art. 656 cod. proc. pen.

    L'ordine di esecuzione emesso dal pubblico ministero ai sensi di questa norma è considerato titolo che mette in esecuzione la condanna e quindi prova idonea della liquidità, certezza ed esigibilità del credito da pena pecuniaria.

  • art. 660 cod. proc. pen.

    Prevede che l'esecuzione della pena pecuniaria si realizzi mediante notifica dell'ordine di esecuzione contenente il titolo esecutivo penale; la Corte ne trae conferma che l'ordine di esecuzione rende il credito esigibile senza necessità preliminare di ulteriori atti esecutivi.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (Riforma Cartabia)

    La riforma ha ridisegnato il ruolo dell'Ufficio Recupero Crediti: l'intervento dell'Ufficio è previsto per l'esecuzione coattiva in caso di insolvenza, ma non è requisito preliminare per dimostrare la certezza/liquidità del credito.

  • Giurisprudenza citata (Cass. Sez. 1, n. 11108/2022; Cass. Sez. 1, n. 39289/2024; Cass. Sez. 3, n. 2350/2019; Cass. Sez. U, n. 23225/2016; Cass. Sez. 1, n. 5697/2014)

    Orientamenti consolidati della Corte che ammettono la compensazione tra credito risarcitorio del detenuto e credito dello Stato per pena pecuniaria e che riconoscono l'ordine di esecuzione come prova idonea della liquidità/certezza/esigibilità del credito.

Massime di principio

  • Il credito risarcitorio riconosciuto al detenuto ex art. 35-ter Ord. pen. può essere compensato con il credito dello Stato derivante da una pena pecuniaria irrogata al detenuto, se quest'ultimo credito è certo, liquido ed esigibile.
  • La produzione dell'ordine di esecuzione emesso dal pubblico ministero costituisce prova idonea della certezza, liquidità ed esigibilità della pena pecuniaria e, quindi, è sufficiente per fondare l'eccezione di compensazione senza necessità immediata di una certificazione dell'Ufficio Recupero Crediti.
  • Se l'Amministrazione deduce l'esistenza di un controcredito derivante da pena pecuniaria, il giudice deve valutare la sussistenza e l'ammontare del controcredito; se necessario, può disporre ulteriori accertamenti o valutare documentazione integrativa.
  • Le impugnazioni che non contestano specificamente e in modo motivato la decisione sull'an e sul quantum del risarcimento sono inammissibili per carenza di specificità; non tutto il reclamo viene automaticamente riesaminato in Cassazione se non è stato specificamente dedotto.
  • Nei procedimenti derivanti da reclamo ai sensi dell'art. 35-bis Ord. pen. il principio della soccombenza non si applica per regolare 'inter partes' le spese processuali: non è normalmente ammessa la condanna dell'una parte a rifondere le spese all'altra sulla base della soccombenza.

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