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Sentenza

Sentenza del 24/07/2015 n. 15629 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR che aveva annullato la cartella IVA notificata l'11 ottobre 2000, relativa a omessi versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali degli anni 1991, 1994 e 1995. La CTR aveva ritenuto necessario il previo invio di una comunicazione dell'esito del controllo automatizzato e aveva considerato tardiva la notifica della cartella. L'Agenzia ha contestato sia l'obbligo della comunicazione preventiva, sia l'applicazione del termine di decadenza previsto per l'iscrizione a ruolo delle somme derivanti da accertamenti definitivi.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il terzo motivo di ricorso, dichiarando inammissibili il secondo e il quarto. Ha stabilito che, in caso di omesso versamento di imposta già dichiarata dal contribuente, il previo invito al pagamento non era necessario né la sua omissione determinava la nullità della cartella, anche perché la disciplina successiva aveva ridotto la sanzione e previsto l'irrogazione immediata mediante ruolo. Ha inoltre chiarito che il termine dell'art. 17, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 602/1973 riguardava le somme derivanti da accertamenti divenuti definitivi e non il controllo automatizzato di imposte autoliquidate e non versate. La tempestività della cartella avrebbe dovuto essere verificata secondo il termine dell'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973, considerando la data di formazione o esecutività del ruolo, che però non era stata adeguatamente contestata o dimostrata. La sentenza d'appello è stata cassata e, decidendo nel merito, la Corte ha rigettato il ricorso originario del contribuente. F.N. è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 5.000 euro, mentre le spese dei gradi di merito sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 633/1972, art. 54-bis

    Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, l'esito della liquidazione è comunicato [...] al contribuente.

    La comunicazione dell'esito del controllo è funzionale soprattutto alla correzione di errori e alla regolarizzazione; nel caso di semplice omesso versamento di imposta già dichiarata non costituisce, secondo la Corte, un requisito necessario per iscrivere a ruolo le somme.

  • D.P.R. n. 633/1972, art. 60, comma 6

    L'ufficio, prima dell'iscrizione a ruolo, invita il contribuente a versare le somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento dell'avviso.

    La disposizione sul previo invito al pagamento è stata ritenuta implicitamente superata o comunque priva di conseguenze invalidanti dopo la riforma delle sanzioni tributarie, quando si tratta di imposta dichiarata e non versata.

  • D.Lgs. n. 471/1997, art. 13, comma 1

    Sanzione per omesso o tardivo versamento dei tributi.

    La riduzione della sanzione per omesso versamento ha fatto venir meno l'interesse del contribuente al previo invito previsto dalla disciplina precedente.

  • D.Lgs. n. 472/1997, art. 17

    Le sanzioni per omesso o ritardato pagamento dei tributi possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo senza previa contestazione quando emergono dalle liquidazioni previste dagli artt. 54-bis e 60, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972.

    La norma consente l'irrogazione immediata delle sanzioni tramite ruolo nei casi in cui l'omissione risulti dal controllo automatizzato.

  • D.P.R. n. 602/1973, art. 17, comma 1, lett. c), nel testo applicabile

    Entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell'ufficio.

    Il termine riguarda le somme derivanti da un precedente atto di accertamento divenuto definitivo e non è applicabile alla riscossione diretta di imposte dichiarate ma non versate.

  • D.P.R. n. 602/1973, art. 25

    Il concessionario notifica la cartella di pagamento entro l'ultimo giorno del quarto mese successivo a quello di consegna del ruolo.

    La tempestività della notifica della cartella derivante da controllo automatizzato deve essere valutata in base alla versione dell'articolo applicabile e alla data di formazione o esecutività del ruolo.

  • D.Lgs. n. 46/1999, artt. 23 e 36

    Le disposizioni transitorie stabiliscono l'applicazione dei nuovi termini in funzione della data di presentazione della dichiarazione e della formazione o esecutività del ruolo.

    Per dichiarazioni risalenti e ruoli formati nel periodo di transizione occorre individuare la disciplina temporale applicabile; non è sufficiente applicare automaticamente il testo più recente dell'art. 17 o dell'art. 25.

  • Art. 384, comma 2, c.p.c.

    La Corte, quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, decide la causa nel merito.

    Poiché non erano necessari ulteriori accertamenti, la Cassazione ha cassato la sentenza e ha rigettato direttamente il ricorso introduttivo del contribuente.

Massime di principio

  • Quando la cartella deriva da un controllo automatizzato e riguarda imposte già dichiarate dal contribuente ma non versate, il previo invito o la comunicazione preventiva non costituiscono normalmente una condizione di validità della cartella, salvo specifiche disposizioni applicabili al caso concreto.
  • Il controllo automatizzato non equivale a un accertamento tributario: se l'Amministrazione si limita a riscuotere un debito già indicato in dichiarazione, non si applicano automaticamente i termini previsti per le somme derivanti da accertamenti divenuti definitivi.
  • Per valutare la tardività di una cartella occorre distinguere il termine per rendere esecutivo il ruolo dal termine per notificare la cartella e individuare la disciplina vigente, comprese le norme transitorie, alla data di formazione del ruolo.
  • Chi contesta la tardività deve verificare e documentare la data di formazione o consegna del ruolo, la data di notifica della cartella e il termine specificamente applicabile; la sola data di notifica non è sufficiente.
  • In cassazione le censure relative a ultrapetizione o violazione dell'art. 112 c.p.c. devono indicare con precisione gli atti processuali rilevanti e rispettare il principio di autosufficienza; in mancanza, il motivo può essere dichiarato inammissibile.
  • La decisione non stabilisce che ogni cartella da controllo automatizzato sia sempre valida: restano verificabili la corretta quantificazione del debito, la regolarità del ruolo, la notifica, i termini applicabili e l'eventuale prescrizione o decadenza prevista dalla disciplina specifica.

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