Cassazione Penale, Sentenza n. 33997/2024 del 06/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della conferma della condanna per bancarotta fraudolenta documentale per avere occultato o tenuto in modo non ricostruibile le scritture contabili della fallita Tailor Industry S.p.A. Il ricorrente deduceva errata applicazione degli artt. 216 r.d. 267/1942, 192, 533 e 546 c.p.p., difetto di motivazione, contraddittorietà e manifesta illogicità per non aver valutato documenti e deposizioni decisive (atto di querela del 12/2/2013; fax del 1/3/2013 della sig.ra Di Pompeo, definita "responsabile amministrativa"; fax del 9/5/2013 inviato dallo stesso Caccia; verbale assemblea soci del 17/5/2013 sulle dimissioni per impossibilità di accesso alle scritture; deposizione Di Pompeo del 14/10/2015) che, secondo il ricorrente, proverebbero che non fosse in suo possesso la contabilità o che terzi ne avessero sottratto parte.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi degli artt. 581 c.p.p., comma 1, lett. c) e 591 c.p.p., comma 1, lett. c), ritenendo che il ricorso mirasse a una rivalutazione del materiale probatorio e a una revisione del giudizio di merito (motivi aspecifici). La Cassazione ha richiamato la motivazione della Corte d'appello, che aveva accertato: delega del 21/1/2013 a Premoli per l'esame della documentazione; ritiro da parte dell'imputato, con missiva del 19/2/2013, di schede e liste contabili relative al 2012; mancata restituzione o produzione di tale documentazione in favore della società, del successore o della curatela. Richiamati principi di diritto secondo cui l'amministratore cessato è responsabile della regolare tenuta e della consegna della contabilità e che è suo onere provare l'avvenuta consegna al successore, la Corte ha dunque confermato l'esito di merito. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000.
Norme richiamate
r.d. 267/1942, art. 216
Norma del regio decreto fallimentare relativa alla bancarotta fraudolenta documentale: sanziona l'occultamento, la distruzione o la tenuta irregolare delle scritture contabili che impediscano la ricostruzione del patrimonio e degli affari societari
codice di procedura penale, art. 192
Articolo richiamato nel gravame ma la sentenza ne valuta l'asserita violazione come tentativo di rinnovata valutazione probatoria; non emerge nella motivazione della Cassazione una specifica diversa interpretazione della norma
codice di procedura penale, art. 533
Articolo richiamato dal ricorrente nella contestazione procedurale; la Corte ha ritenuto il motivo aspecifico e inammissibile, senza trovare violazione utile a riformare il giudizio di merito
codice di procedura penale, art. 546
Richiamato nel ricorso ma non considerato dalla Cassazione idoneo a superare il divieto di mera rivalutazione del materiale probatorio
codice di procedura penale, art. 581, comma 1, lett. c)
Prevede l'inammissibilità del ricorso quando i motivi siano aspecifici; la Corte lo applica per dichiarare inammissibile il ricorso che chiede una nuova valutazione del merito
codice di procedura penale, art. 591, comma 1, lett. c)
Ulteriore norma processuale richiamata per l'inammissibilità del ricorso per aspecificità dei motivi e per il divieto di riesame del fatto in Cassazione
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non ammette ricorsi che si limitino a una rivalutazione del materiale probatorio o del giudizio di merito: le censure devono essere specifiche e di diritto
- Nelle ipotesi di bancarotta documentale l'amministratore cessato è responsabile della regolare tenuta delle scritture relative al periodo in cui ha ricoperto l'incarico e deve provare l'avvenuta consegna della contabilità al successore per escludere la propria responsabilità
- La mera allegazione di documenti o di circostanze che avrebbero potuto essere valutate diversamente non è sufficiente in Cassazione se il giudice di merito ha motivato in modo coerente e logico la propria decisione
- Per una difesa efficace in casi analoghi è fondamentale produrre nel processo di merito prove dirette della consegna/resa delle scritture (ricevute, attestazioni del successore, verbali formali) e valorizzare le deposizioni al processo di merito; documenti acquisiti tardivamente o non valutati non superano l'ostacolo dell'inammissibilità in Cassazione
- Se si lamenta omissione di valutazione di specifici atti o testimonianze, bisogna dimostrare in maniera circostanziata come l'omissione abbia inciso sulla decisione e non limitarsi a riproporre i fatti già esaminati dal giudice di merito
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 6 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 33862/2024 del 06/09/2024
- Sentenza penale · 6 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 33863/2024 del 06/09/2024
- Sentenza penale · 6 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 33865/2024 del 06/09/2024
- Sentenza penale · 6 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 33866/2024 del 06/09/2024
- Sentenza penale · 6 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 33867/2024 del 06/09/2024
- Sentenza penale · 6 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 33868/2024 del 06/09/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →