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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33997/2024 del 06/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della conferma della condanna per bancarotta fraudolenta documentale per avere occultato o tenuto in modo non ricostruibile le scritture contabili della fallita Tailor Industry S.p.A. Il ricorrente deduceva errata applicazione degli artt. 216 r.d. 267/1942, 192, 533 e 546 c.p.p., difetto di motivazione, contraddittorietà e manifesta illogicità per non aver valutato documenti e deposizioni decisive (atto di querela del 12/2/2013; fax del 1/3/2013 della sig.ra Di Pompeo, definita "responsabile amministrativa"; fax del 9/5/2013 inviato dallo stesso Caccia; verbale assemblea soci del 17/5/2013 sulle dimissioni per impossibilità di accesso alle scritture; deposizione Di Pompeo del 14/10/2015) che, secondo il ricorrente, proverebbero che non fosse in suo possesso la contabilità o che terzi ne avessero sottratto parte.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi degli artt. 581 c.p.p., comma 1, lett. c) e 591 c.p.p., comma 1, lett. c), ritenendo che il ricorso mirasse a una rivalutazione del materiale probatorio e a una revisione del giudizio di merito (motivi aspecifici). La Cassazione ha richiamato la motivazione della Corte d'appello, che aveva accertato: delega del 21/1/2013 a Premoli per l'esame della documentazione; ritiro da parte dell'imputato, con missiva del 19/2/2013, di schede e liste contabili relative al 2012; mancata restituzione o produzione di tale documentazione in favore della società, del successore o della curatela. Richiamati principi di diritto secondo cui l'amministratore cessato è responsabile della regolare tenuta e della consegna della contabilità e che è suo onere provare l'avvenuta consegna al successore, la Corte ha dunque confermato l'esito di merito. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000.

Norme richiamate

  • r.d. 267/1942, art. 216

    Norma del regio decreto fallimentare relativa alla bancarotta fraudolenta documentale: sanziona l'occultamento, la distruzione o la tenuta irregolare delle scritture contabili che impediscano la ricostruzione del patrimonio e degli affari societari

  • codice di procedura penale, art. 192

    Articolo richiamato nel gravame ma la sentenza ne valuta l'asserita violazione come tentativo di rinnovata valutazione probatoria; non emerge nella motivazione della Cassazione una specifica diversa interpretazione della norma

  • codice di procedura penale, art. 533

    Articolo richiamato dal ricorrente nella contestazione procedurale; la Corte ha ritenuto il motivo aspecifico e inammissibile, senza trovare violazione utile a riformare il giudizio di merito

  • codice di procedura penale, art. 546

    Richiamato nel ricorso ma non considerato dalla Cassazione idoneo a superare il divieto di mera rivalutazione del materiale probatorio

  • codice di procedura penale, art. 581, comma 1, lett. c)

    Prevede l'inammissibilità del ricorso quando i motivi siano aspecifici; la Corte lo applica per dichiarare inammissibile il ricorso che chiede una nuova valutazione del merito

  • codice di procedura penale, art. 591, comma 1, lett. c)

    Ulteriore norma processuale richiamata per l'inammissibilità del ricorso per aspecificità dei motivi e per il divieto di riesame del fatto in Cassazione

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non ammette ricorsi che si limitino a una rivalutazione del materiale probatorio o del giudizio di merito: le censure devono essere specifiche e di diritto
  • Nelle ipotesi di bancarotta documentale l'amministratore cessato è responsabile della regolare tenuta delle scritture relative al periodo in cui ha ricoperto l'incarico e deve provare l'avvenuta consegna della contabilità al successore per escludere la propria responsabilità
  • La mera allegazione di documenti o di circostanze che avrebbero potuto essere valutate diversamente non è sufficiente in Cassazione se il giudice di merito ha motivato in modo coerente e logico la propria decisione
  • Per una difesa efficace in casi analoghi è fondamentale produrre nel processo di merito prove dirette della consegna/resa delle scritture (ricevute, attestazioni del successore, verbali formali) e valorizzare le deposizioni al processo di merito; documenti acquisiti tardivamente o non valutati non superano l'ostacolo dell'inammissibilità in Cassazione
  • Se si lamenta omissione di valutazione di specifici atti o testimonianze, bisogna dimostrare in maniera circostanziata come l'omissione abbia inciso sulla decisione e non limitarsi a riproporre i fatti già esaminati dal giudice di merito

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