Sentenza n. 965/2026 - Torino, Sezione 2
per l'annullamento della determinazione della Provincia di Alessandria, in data 25 settembre 2023, prot. gen. n. 20230046511, che ha ordinato al ricorrente di ripristinare la pista dell'autodromo sita nel territorio del Comune di Pontestura (AL) denominata “Ex Autodromo di Morano";
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza provinciale di ripristino dello stato preesistente della pista dell'autodromo di Morano, mediante rimozione e scarificazione del manto d'asfalto
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
La società proprietaria dell'autodromo ha impugnato l'ordinanza con cui la Provincia di Alessandria, ai sensi dell'art. 50 della legge regionale Piemonte n. 19 del 2009, le ha imposto il ripristino della pista, ritenendo che i lavori eseguiti per consentire temporanee riprese cinematografiche fossero difformi dalla valutazione di incidenza ambientale e dall'autorizzazione rilasciata. L'intervento autorizzato prevedeva la pulizia della pista, la realizzazione di un nuovo rettilineo asfaltato, la rimozione di alcuni muretti e la stuccatura di crepe e avvallamenti mediante cemento e verniciature artistiche. Nel corso dei lavori la società ha invece steso sull'intero circuito una sottile patina d'asfalto, di circa due centimetri, senza scavi, sbancamenti, modifiche del sottofondo, incremento della superficie impermeabile o variazioni dell'assetto plano-altimetrico. La ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 3 e 6 del d.P.R. n. 380 del 2001 e dell'art. 146 del d.lgs. n. 42 del 2004, nonché eccesso di potere per travisamento, difetto di istruttoria e sviamento. In particolare, ha contestato la qualificazione dell'intervento come trasformazione sostanziale del sito e la legittimità dell'imposizione del ripristino, sostenendo che si trattasse di mera manutenzione superficiale di una pista già asfaltata e degradata.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato l'ordinanza provinciale. Ha interpretato l'art. 50 della legge regionale n. 19 del 2009 nel senso che l'obbligo di ripristino presuppone l'esecuzione di opere in assenza o in difformità dalla valutazione di incidenza, oppure in contrasto con gli obiettivi di tutela e conservazione del sito. Nel caso concreto, pur rilevando una difformità rispetto alla modalità esecutiva autorizzata, il Collegio ha ritenuto che l'asfaltatura superficiale non differisse in misura apprezzabile dall'intervento autorizzato rispetto alle esigenze sostanziali di tutela dell'area Natura 2000: il manto di circa due centimetri non consentiva il recupero pieno e duraturo dell'autodromo per uso motoristico continuativo. La perizia prodotta dalla ricorrente e le verifiche effettuate hanno evidenziato che il sottofondo era rimasto compromesso, senza incremento della superficie impermeabile, modifica dell'assetto plano-altimetrico o mutamento della destinazione d'uso. Il manto, inoltre, sarebbe stato soggetto a rapido degrado naturale in assenza di manutenzione. L'ordinanza è stata quindi ritenuta viziata da travisamento, per erronea valutazione della consistenza dei lavori, e da sviamento, poiché diretta sostanzialmente a impedire l'eventuale futuro utilizzo dell'autodromo per manifestazioni sportive o prove automobilistiche, finalità perseguibile mediante diversi poteri amministrativi inibitori delle attività dannose per l'avifauna e l'equilibrio naturalistico, non mediante un ordine di ripristino in assenza di significative trasformazioni materiali. La Provincia e l'Ente di gestione sono stati condannati, ciascuno, al pagamento di euro 2.500,00 oltre accessori in favore della ricorrente.
Norme richiamate
art. 50 l.r. Piemonte n. 19/2009
gli interventi, le opere e le attività eseguiti in assenza della procedura di valutazione di incidenza, “in difformità dal giudizio di valutazione di incidenza” o “in contrasto con gli obiettivi specifici di tutela e di conservazione” contenuti nelle schede descrittive delle aree della Rete Natura 2000 e dei siti di importanza comunitaria, comportano l’obbligo del ripristino a carico del responsabile
L'obbligo di ripristino presuppone una difformità sostanziale rispetto alla valutazione di incidenza o un contrasto con gli obiettivi di tutela; non è sufficiente una difformità esecutiva priva di significativa incidenza materiale e ambientale.
artt. 3 e 6 d.P.R. n. 380/2001
Richiamati dalla ricorrente a sostegno della qualificazione dell'intervento edilizio; il testo non esplicita un'autonoma interpretazione decisiva del TAR.
art. 146 d.lgs. n. 42/2004
Richiamato dalla ricorrente in tema di autorizzazione paesaggistica; il TAR lo considera solo nell'ambito del riferimento analogico alla disciplina paesaggistica.
Allegato A, voce A.10, d.P.R. n. 31/2017
In via analogica, gli interventi di manutenzione stradale sono indicati come esonerati dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica.
Massime di principio
- L'obbligo di ripristino previsto per opere eseguite in difformità dalla valutazione di incidenza ambientale richiede che la difformità sia apprezzabile in rapporto alle concrete esigenze di tutela del sito e non può fondarsi sulla sola divergenza dalle modalità esecutive autorizzate, quando l'intervento non abbia prodotto significative trasformazioni materiali o ambientali.
- In un'area già urbanizzata e impermeabilizzata, la stesa di un sottile manto d'asfalto su una superficie già pavimentata, senza scavi, sbancamenti, incremento della superficie impermeabile, modifica dell'assetto plano-altimetrico o mutamento della destinazione d'uso, può integrare un intervento di manutenzione superficiale e non una trasformazione sostanziale del sito.
- Il potere ripristinatorio esercitato per la violazione delle prescrizioni di tutela ambientale non può essere utilizzato per perseguire finalità diverse, come impedire in via generale il futuro svolgimento di manifestazioni o attività motoristiche; tali finalità devono essere perseguite mediante gli specifici poteri amministrativi inibitori previsti per le attività concretamente dannose per l'ambiente.
- Sussiste travisamento quando l'amministrazione qualifica erroneamente la consistenza materiale e gli effetti di un intervento di manutenzione, omettendo di considerare l'assenza di modifiche sostanziali al suolo, al sottofondo, alla superficie impermeabile e alla destinazione d'uso.
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