Sentenza n. 525/2026 - Brescia, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Ministero nell’esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto un giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e ss. c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Bergamo, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto a ottenere la Carta del docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2023/2024, nella misura di € 500,00 per ciascun anno, e aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione la carta o altro strumento equipollente. La sentenza era stata notificata al Ministero in forma esecutiva il 17 febbraio 2025, non era stata appellata ed era divenuta definitiva. Decorso anche il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, il Ministero era rimasto inerte, non rilasciando la Carta né accreditando le somme dovute. La ricorrente ha quindi chiesto la condanna dell’Amministrazione all’esecuzione entro sessanta giorni, con nomina, in caso di ulteriore inadempimento, di un commissario ad acta.
La decisione
Nel corso del giudizio, dopo la notifica del ricorso, il Ministero ha dato integrale esecuzione alla sentenza azionata, mettendo a disposizione della ricorrente la Carta del docente e accreditando le somme spettanti. Il TAR ha quindi dichiarato la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, poiché l’obbligo oggetto del giudizio di ottemperanza era stato integralmente adempiuto. Le spese sono state poste a carico del Ministero secondo il criterio della soccombenza virtuale e causale, rilevando che l’adempimento era intervenuto soltanto dopo la notifica e il deposito del ricorso. Il Ministero è stato condannato a rifondere € 1.000,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato ove pagato, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Norme richiamate
artt. 112 e ss. c.p.a.
Consentono di agire in ottemperanza per ottenere l’esecuzione di un provvedimento giurisdizionale non eseguito dall’amministrazione.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo entro il quale le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali esecutivi comportanti il pagamento di somme.
art. 327 c.p.c.
È richiamato in relazione al termine per l’impugnazione della sentenza del giudice ordinario, decorso il quale la pronuncia è divenuta definitiva.
Massime di principio
- Quando l’amministrazione dà integrale esecuzione al provvedimento giurisdizionale azionato in ottemperanza nel corso del giudizio, deve essere dichiarata la sopravvenuta cessazione della materia del contendere per venir meno dell’interesse alla prosecuzione della domanda esecutiva.
- L’adempimento dell’amministrazione intervenuto soltanto dopo la notifica e il deposito del ricorso per ottemperanza giustifica la condanna dell’amministrazione alle spese del giudizio, anche se la causa viene definita con cessazione della materia del contendere.
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile dopo il passaggio in giudicato del titolo e, per le obbligazioni pecuniarie a carico delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici, dopo il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 16 apr 2026Sentenza n. 835/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 16 apr 2026Sentenza n. 836/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 16 apr 2026Sentenza n. 838/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 apr 2026Sentenza n. 840/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 apr 2026Sentenza n. 841/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 16 apr 2026Sentenza n. 842/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →