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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31061/2026 del 12/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda il sequestro per equivalente di quote sociali di Naco s.r.l. e M. Holdings s.r.l., formalmente intestate a una società con sede a Londra ma ritenute nella disponibilità di un indagato, quale profitto confiscabile del reato di corruzione impropria contestato provvisoriamente all’indagato. La società terza ha proposto appello cautelare contro l’ordinanza genetica e, dopo il rigetto da parte del Tribunale del riesame di Bologna, ha proposto ricorso per cassazione articolando tre censure: 1) violazione delle norme sulla confisca/sequestro e sulla nozione di disponibilità, sostenendo che il trust Beethoven avrebbe avuto vera capacità segregante e che l’indagato non avrebbe avuto proprietà, controllo o disponibilità dei beni, essendo al più beneficiario discrezionale; 2) violazione della norma processuale sulla legittimazione a impugnare, perché la società, quale formale e unica titolare dei beni sequestrati, avrebbe interesse a contestare l’applicabilità in astratto del sequestro e non solo i presupposti del fumus e del periculum; 3) violazione delle norme sulla confisca per equivalente e sulla qualificazione del profitto, perché la somma sequestrata sarebbe stata identificata con quanto pervenuto ai corrotti, cioè con il prezzo del reato, mentre il profitto del corruttore non sarebbe stato dimostrato e il prezzo non sarebbe confiscabile per equivalente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il controllo di legittimità sul provvedimento del riesame in materia di sequestro reale sia limitato alla sola violazione di legge, comprensiva delle sole motivazioni radicalmente mancante o apparente, e non consenta una rivalutazione del merito o delle risultanze fattuali. Quanto ai primi due motivi, la Corte ha osservato che il Tribunale del riesame aveva sviluppato una motivazione non apparente e basata su un compendio indiziario idoneo a ritenere fittizia l’intestazione formale dei beni e la loro effettiva disponibilità in capo all’indagato; inoltre ha ribadito che il mero conferimento di beni in trust non impedisce il sequestro penale quando emergano elementi che facciano ritenere il trust meramente simulatorio. Sul terzo motivo, la Corte ha ritenuto la censura aspecifica perché non si confrontava con la ratio decidendi dell’ordinanza impugnata, che non aveva affrontato nel merito la quantificazione del profitto ma aveva negato alla società terza l’interesse a contestare ulteriori profili del sequestro oltre alla fittizietà dell’intestazione e alla riferibilità del bene all’autore del reato. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 2635 c.c.

    indicato come reato presupposto/provvisoriamente addebitato, dal quale si assumeva derivare un profitto confiscabile

  • art. 2641 c.c.

    richiamato come base della confiscabilità, anche per equivalente, del profitto del reato; la Corte precisa che il motivo sul prezzo del reato non si confronta con la ratio del provvedimento

  • art. 240, comma 2, c.p.

    richiamato dalla ricorrente insieme alle norme sulla confisca/sequestro, senza che la Corte ne sviluppi un autonomo principio nel merito

  • art. 321, comma 2, c.p.p.

    base del sequestro preventivo/finalizzato alla confisca delle quote ritenute profitto del reato

  • art. 322 c.p.p.

    richiamato nel motivo relativo alla legittimazione del terzo a impugnare il quantum sequestrabile

  • art. 325, comma 1, c.p.p.

    delimita il sindacato di legittimità della Cassazione in materia di riesame reale alla violazione di legge

  • art. 606, lett. e), c.p.p.

    richiamato per escludere che siano deducibili in cassazione i vizi di mera illogicità o contraddittorietà della motivazione nel controllo sul sequestro reale

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    richiamato per la sintesi dei motivi nel ricorso per cassazione

  • art. 1140 c.c.

    evocato dalla ricorrente per negare che la disponibilità dell’indagato potesse essere assimilata al possesso civilistico

  • art. 616 c.p.p.

    base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione contro provvedimenti del riesame in materia di sequestro reale, il controllo è ristretto alla violazione di legge; restano fuori la rivalutazione del merito e i vizi motivazionali non radicali, salvo che la motivazione sia del tutto mancante o meramente apparente.
  • Il trust non è di per sé opponibile al sequestro penale: se dagli elementi acquisiti risulta che il trust sia stato costituito o utilizzato in modo solo formale o simulato, la segregazione patrimoniale non impedisce la misura cautelare reale.
  • Ai fini della disponibilità penalistica del bene, il giudice può valorizzare la divergenza tra intestazione formale e effettiva riferibilità sostanziale del bene all’indagato, sulla base del complesso indiziario raccolto.
  • Il terzo intestatario di beni sequestrati può contestare in modo utile soprattutto la fittizietà dell’intestazione e la riferibilità del bene all’autore del reato; se il provvedimento impugnato arresta il proprio ragionamento sulla carenza di interesse a ulteriori doglianze, il ricorso che non si confronti con tale ratio è aspecifico e quindi inammissibile.
  • La deduzione secondo cui la somma sequestrata costituirebbe prezzo e non profitto del reato è inammissibile se non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato, specie quando quest’ultimo non abbia affrontato il tema della quantificazione del profitto ma abbia negato in radice la legittimazione a contestarlo al terzo.

Come è indicizzato

MaterieSequestroImpugnazioniFalsità in atto pubblico
RamiProcesso penaleReati contro la fede pubblica
IstitutiConfiscaNe bis in idem

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