Sentenza n. 881/2026 - Milano, Sezione 2
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 5240/2024 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata in data 22.11.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 5240/2024, che aveva riconosciuto somme per carta docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a corrisponderle 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, oltre alle spese legali. La sentenza era passata in giudicato, era stata notificata il 16 gennaio 2025 e l'Amministrazione non aveva adempiuto. La ricorrente ha chiesto l'ordine di pagamento della somma complessiva di 2.000 euro, la fissazione di una penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l'inottemperanza dell'Amministrazione al giudicato e ordinando il pagamento, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, delle somme dovute in base al titolo giudiziale, detratto quanto eventualmente già versato. Il giudice ha precisato che i conteggi del capitale residuo e degli interessi predisposti dalla creditrice non vincolano l'Amministrazione, che deve verificarne misura e decorrenza secondo il titolo, la legge e gli artt. 1282 e seguenti c.c. Devono essere corrisposti anche gli ulteriori accessori, gli oneri di registrazione e le spese documentate aventi titolo nella sentenza, nonché gli interessi legali maturati dopo la proposizione del ricorso, nei limiti di legge. È stata invece respinta la richiesta di penalità di mora, ritenuta manifestamente iniqua e sproporzionata. Per il caso di ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con incarico da esercitare su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato e da espletare nei successivi centoventi giorni. Il commissario non ha diritto a compenso, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre accessori e con distrazione a favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente l'azione di ottemperanza per l'esecuzione dei provvedimenti passati in giudicato del giudice ordinario.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Prevede la possibilità di fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza o per ogni ritardo nell'esecuzione; nel caso concreto la richiesta è stata esclusa perché manifestamente iniqua e sproporzionata.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per il pagamento da parte delle amministrazioni statali e degli enti pubblici non economici, prima dell'esecuzione coattiva.
artt. 1282 e ss. c.c.
Impongono di determinare misura e decorrenza degli interessi secondo i parametri legali applicabili; i conteggi della parte creditrice non sono vincolanti per l'Amministrazione.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
artt. 39 e 26 c.p.a.
Rilevano, rispettivamente, per il rinvio alle norme del processo civile e per la disciplina delle spese di giudizio.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di un giudicato del giudice ordinario presuppone l'inadempimento dell'amministrazione a un titolo esecutivo passato in giudicato e notificato, nonché il decorso del termine dilatorio previsto per le amministrazioni pubbliche dal relativo titolo normativo.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice non determina costitutivamente il diritto di credito, la cui esistenza e dimensione derivano dal titolo giudiziale e dalla legge; l'ordine di pagamento deve quindi lasciare all'amministrazione la verifica degli eventuali pagamenti parziali, del capitale residuo e della misura e decorrenza degli interessi secondo i parametri legali.
- In presenza di inottemperanza a un giudicato avente a oggetto il pagamento di somme di denaro, il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare sin d'ora un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza del creditore dopo l'inutile scadenza del termine.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non va applicata quando, in concreto, la somma richiesta risulti manifestamente iniqua e sproporzionata.
- Le spese documentate e gli accessori di legge maturati successivamente possono essere ricompresi nell'ordine di ottemperanza solo se trovano titolo nel provvedimento giudiziale o nella legge applicabile.
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