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Ordinanza

Ordinanza n. 418/2026 - Napoli, Sezione 3

per l'annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari, anche ex art. 56 cpa, (per quanto riguarda il ricorso introduttivo) a) della nota dell'Ufficio Motorizzazione Civile di Caserta (in seguito UMC) a firma del suo Direttore pro tempore dr. Vincenzo Ruocco del 1 dicembre 2025 con cui, in riscontro alla istanza della ricorrente del 27/11/2025 (prot. N. 287772), è stata respinta la richiesta di assegnazione di sedute di Operazioni Tecniche Fuori Sede (infra OTFS) per il mese di Dicembre con Ispettori Autorizzati; b) della nota dell'UMC di Caserta a firma del suo Direttore dr Vincenzo Ruocco del 12/12/2025 con cui, in relazione alla richiesta della Cuccaro srl del 3/12/2025 (prot. n. 293773 del 4/12/2025) di assegnazione per il mese di Gennaio 2026 di n. 9 sedute di tipo a giornata intera di cui n. 5 nelle giornate di sabato, è stata disattesa tale istanza, comunicandosi la disponibilità di OTFS unicamente con seduta pomeridiana; c) di ogni altro atto presupposto, propedeutico e consequenziale, ancorché non conosciuto dalla ricorrente; e per l’Accertamento della spettanza, in capo alla Società ricorrente del diritto ad ottenere con riferimento alle istanze formulate per i mesi di dicembre 2025 e Gennaio 2026, e in via continuativa, l’assegnazione di Operazioni Tecniche Fuori Sede con la tipologia “a giornata intera” e con l’utilizzo di Ispettori Autorizzati; (per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 28\1\2026) d) della nota dell’Ufficio Motorizzazione Civile di Caserta Prot. n. 0019815 del 26 gennaio 2026, comunicata a mezzo PEC in pari data, con cui, in riscontro all’istanza della ricorrente del 15 gennaio 2026 (acquisita al Prot. 10449 del 16/01/2026), è stata nuovamente disattesa la richiesta di assegnazione di sedute di Operazioni Tecniche Fuori Sede (OTFS) per il mese di Febbraio 2026 con la modalità “a giornata intera”, assegnando unicamente sedute singole antimeridiane o pomeridiane; e) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto; con ogni consequenziale statuizione, anche in ordine alla condanna dell’Amministrazione al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi, da quantificarsi in corso di causa, anche a mezzo di CTU, o in via equitativa.

Giustizia amministrativa202600114

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: dinieghi e mancata assegnazione di sedute di Operazioni Tecniche Fuori Sede con modalità "a giornata intera" e con Ispettori Autorizzati per dicembre 2025, gennaio e febbraio 2026

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa tutela cautelare, le note dell'Ufficio della Motorizzazione Civile di Caserta che avevano respinto o disatteso le richieste di assegnazione di sedute di Operazioni Tecniche Fuori Sede con modalità a giornata intera e con l'utilizzo di Ispettori Autorizzati. Con i motivi aggiunti è stata impugnata anche la successiva nota relativa alle richieste per il mese di febbraio 2026, con assegnazione di sole sedute singole antimeridiane o pomeridiane. La società ha inoltre chiesto l'accertamento della spettanza del diritto all'assegnazione di tali sedute, anche in via continuativa, e il risarcimento dei danni. L'ordinanza esamina esclusivamente la domanda cautelare proposta con il ricorso introduttivo, poiché non erano ancora decorsi i termini processuali per esaminare quella contenuta nei motivi aggiunti.

La decisione

Il TAR non ha definito nel merito le censure rivolte contro gli atti dell'Ufficio della Motorizzazione né la domanda di accertamento o risarcimento. Ha ritenuto che le esigenze cautelari della società fossero adeguatamente tutelabili mediante la sollecita definizione del giudizio di merito, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., senza adottare una sospensione o altra misura cautelare immediata. Ha fissato per la trattazione del merito l'udienza pubblica del 4 giugno 2026. La domanda cautelare relativa ai motivi aggiunti non è stata esaminata per mancanza, allo stato, dei relativi termini processuali. Le spese della fase cautelare sono state rimesse alla decisione definitiva.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Quando le esigenze cautelari possono essere adeguatamente tutelate mediante una sollecita definizione del giudizio nel merito, il giudice può fissare l'udienza di merito senza concedere una distinta misura cautelare.

Massime di principio

  • La domanda cautelare può essere definita mediante fissazione sollecita dell'udienza di merito, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., quando tale definizione sia ritenuta idonea a tutelare adeguatamente le esigenze cautelari, senza necessità di sospendere l'atto impugnato o adottare altre misure interinali.
  • La domanda cautelare proposta con motivi aggiunti non può essere esaminata prima della maturazione dei relativi termini processuali; il giudice deve quindi limitarne l'esame alla domanda cautelare ritualmente esaminabile nella fase considerata.

Come è indicizzato

MaterieMotorizzazione e veicoliTutela cautelare
RamiTrasporti e circolazioneProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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