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Sentenza

Sentenza n. 1106/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600584

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di cambio di sede nel corso del primo anno di Medicina e Chirurgia, nonché comunicazioni successive e delibera di ateneo sui criteri per i trasferimenti per gravi motivi documentati

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (università)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, iscritta al primo anno di Medicina e Chirurgia presso un ateneo diverso da quello di destinazione, aveva chiesto il trasferimento per poter assistere il fratello, portatore di disabilità grave, e conciliare gli studi con le esigenze familiari. L’istanza era stata respinta con nota del 23 gennaio 2026 per assenza di posti disponibili; una successiva nota del 26 gennaio aveva ribadito l’assenza di capacità formative residue. Dopo aver chiesto chiarimenti sui criteri applicati dall’ateneo, la ricorrente aveva impugnato anche la comunicazione del 26 marzo 2026 e la delibera del Senato accademico che individuava, tra i gravi motivi, la disabilità o invalidità dello studente e la necessità di cure o assistenza presso strutture del territorio. Deduceva la violazione del d.m. n. 1115/2025, della legge n. 104/1992 e degli artt. 3-6 della legge n. 241/1990, nonché eccesso di potere per ingiustizia manifesta e sviamento. Sosteneva che i gravi motivi potessero riguardare anche l’assistenza a un familiare disabile, che l’ateneo avrebbe dovuto destinare al trasferimento eventuali posti resisi disponibili dopo il semestre filtro e che la delibera interna avrebbe illegittimamente ristretto l’ambito dei gravi motivi alla sfera personale dello studente. L’università eccepiva l’inammissibilità del ricorso, sostenendo l’assenza di una formale istanza di trasferimento e di un provvedimento impugnabile.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso in parte irricevibile e in parte inammissibile. Ha anzitutto riconosciuto che l’e-mail del 9 gennaio 2026 costituiva una vera richiesta di trasferimento, benché non corredata dalla documentazione auspicabile. La nota del 23 gennaio 2026 era quindi un provvedimento lesivo, ma avrebbe dovuto essere impugnata entro il termine decadenziale di sessanta giorni previsto dall’art. 29 c.p.a.; poiché il ricorso era stato notificato il 23 maggio 2026, la relativa impugnazione è stata dichiarata irricevibile. La nota del 26 gennaio 2026, oltre a essere stata tardivamente impugnata, non aveva autonoma portata lesiva, limitandosi a ribadire il precedente diniego. L’impugnazione della comunicazione del 26 marzo 2026 è stata dichiarata inammissibile perché si trattava di una mera risposta a una richiesta di chiarimenti, priva di contenuto provvedimentale e di effetti lesivi immediati. È stata inoltre dichiarata inammissibile, per carenza di interesse, l’impugnazione della delibera del Senato accademico: anche contestando i criteri relativi ai gravi motivi, sarebbe comunque mancato il presupposto autonomo della disponibilità di capacità formative residue, che l’ateneo aveva escluso e la ricorrente non aveva contestato. Il Collegio ha comunque ritenuto infondata nel merito la tesi della ricorrente. Nei corsi di Medicina e Chirurgia a numero programmato il trasferimento presuppone la disponibilità di posti, poiché non può determinare il superamento della capacità formativa e dei contingenti programmati. Il d.m. n. 1115/2025 consente il cambio di sede nel primo anno solo qualora l’ateneo disponga di capacità formative residue e siano accertati gravi motivi documentati; vieta inoltre l’iscrizione in sovrannumero rispetto alla coorte. In assenza di posti disponibili, l’istanza non poteva quindi essere accolta. Il TAR ha inoltre affermato che i gravi motivi rilevanti ai fini del trasferimento devono riferirsi alla sfera giuridica dello studente istante e non, secondo la ricostruzione accolta, a esigenze assistenziali concernenti un familiare. Le spese sono state compensate per due terzi e poste per un terzo a carico della ricorrente, nella misura di euro 1.000,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Sentenza in forma semplificata previa audizione delle parti.

    Ha consentito la definizione del giudizio in camera di consiglio, sentite le parti.

  • art. 29 c.p.a.

    termine decadenziale di sessanta giorni

    Il provvedimento lesivo del 23 gennaio 2026 doveva essere impugnato entro sessanta giorni dalla sua conoscenza; la notificazione del ricorso oltre tale termine ne ha determinato l’irricevibilità.

  • art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a.

    È stata applicata per la tardiva impugnazione del diniego del 23 gennaio 2026.

  • art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.

    È stata applicata all’impugnazione della comunicazione del 26 marzo 2026, priva di autonoma lesività.

  • d.m. 22 dicembre 2025, n. 1115, Allegato 1, punto 16

    Nel corso del primo anno, qualora un ateneo risulti avere capacità formative residue, lo stesso ateneo può accogliere istanze di cambio di sede presentate da studenti, ove accerti la sussistenza di gravi motivi debitamente documentati.

    Il cambio di sede nel primo anno è subordinato congiuntamente alla disponibilità di capacità formative residue e all’accertamento di gravi motivi documentati.

  • d.m. 22 dicembre 2025, n. 1115, Allegato 1, punto 17

    Le iscrizioni ad anni successivi al primo ... possono avvenire esclusivamente nel limite dei posti resisi disponibili per ciascun anno di corso.

    Anche per gli anni successivi al primo i trasferimenti sono contenuti entro i posti effettivamente disponibili per la relativa coorte.

  • d.m. 22 dicembre 2025, n. 1115, Allegato 1, punto 19

    Per nessun motivo è consentita l’iscrizione degli studenti in sovrannumero rispetto alla coorte cui le iscrizioni si riferiscono.

    È esclusa l’iscrizione in soprannumero rispetto alla capacità programmata della coorte.

  • legge 2 agosto 1999, n. 264

    Sistema di accesso programmato alle Università.

    La programmazione nazionale degli accessi giustifica il limite dei posti disponibili e prevale sulla possibilità generale di trasferimento tra atenei.

  • art. 9 r.d. n. 1269/1938

    lo studente in corso di studi può trasferirsi da una ad un’altra Università o Istituto superiore

    La regola generale sul trasferimento non opera in modo assoluto per Medicina e Chirurgia, essendo derogata dal sistema di accesso programmato.

  • art. 3, comma 3, legge n. 104/1992

    È richiamato quale presupposto della condizione di disabilità grave, ma la decisione non riconosce che tale norma imponga l’accoglimento del trasferimento richiesto dal familiare caregiver.

  • art. 33 legge n. 104/1992

    La ricorrente lo invocava per sostenere la rilevanza dell’assistenza al familiare disabile; il TAR ha ritenuto comunque decisiva l’assenza di capacità formative residue e, nel merito, ha ricondotto i gravi motivi alla sfera dello studente istante.

Massime di principio

  • Nei corsi di laurea a numero programmato, e in particolare in Medicina e Chirurgia, il trasferimento da altro ateneo non può essere disposto in assenza di posti disponibili o di capacità formativa residua, poiché non è consentito superare i contingenti e la capacità organizzativa programmati.
  • Il cambio di sede nel primo anno previsto dalla disciplina ministeriale è subordinato congiuntamente alla disponibilità di capacità formative residue e all’accertamento di gravi motivi debitamente documentati; la mancanza del primo presupposto rende irrilevante la contestazione dei criteri adottati per valutare il secondo.
  • Una comunicazione amministrativa che si limiti a fornire chiarimenti richiesti dall’interessato, senza adottare una nuova determinazione e senza produrre effetti lesivi immediati, non costituisce autonomo provvedimento impugnabile per difetto di interesse.
  • Il termine per impugnare decorre dal primo provvedimento che definisce negativamente l’istanza e produce un effetto lesivo; successive comunicazioni meramente confermative o ricognitive non riaprono il termine decadenziale.
  • Nel sistema dell’accesso programmato, la regola generale che consente allo studente di trasferirsi tra università non può essere interpretata in modo da legittimare iscrizioni in soprannumero o lo sforamento della capacità formativa dell’ateneo di destinazione.
  • Ai fini del trasferimento per gravi motivi nel primo anno di un corso a numero programmato, secondo la ricostruzione accolta dal giudice, i motivi devono riferirsi alla sfera giuridica dello studente richiedente e non sono automaticamente integrati da esigenze assistenziali riguardanti un familiare.

Come è indicizzato

MaterieCarriera degli studentiTermini e notificazione del ricorsoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàLegittimazione e interesse a ricorrereEfficacia ed esecutorietà

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