Sentenza n. 203/2026 - Potenza, Sezione 1
Ricorso ex artt. 112-115 Cod. Proc. Amm. per l’esecuzione del giudicato, formatosi sulla Sentenza del Giudice di Pace di Lagonegro n. 199 del 15.9.2023;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Giudice di Pace di Lagonegro n. 199 del 15 settembre 2023, recante condanna della Regione Basilicata al pagamento di somme risarcitorie e di compensi professionali
Esito
Favorevole al ricorrente (creditori)
Prevale il privato
La controversia
La proprietaria di un’automobile danneggiata dall’attraversamento della strada da parte di un cinghiale aveva ottenuto dal Giudice di Pace la condanna della Regione Basilicata al pagamento di € 4.700,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal sinistro al saldo, nonché, in favore dell’avvocato dichiaratosi antistatario, del compenso professionale e delle spese. La sentenza, notificata alla Regione il 27 novembre 2023, è rimasta ineseguita. La creditrice e l’avvocato hanno quindi proposto ricorso per ottemperanza ai sensi degli artt. 112-115 c.p.a., notificato il 30 gennaio 2026 e depositato il 2 febbraio 2026, chiedendo il pagamento delle somme dovute. Il TAR ha verificato preliminarmente il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, nonché il deposito della certificazione attestante il passaggio in giudicato richiesta dall’art. 114, comma 2, c.p.a. La Regione non si è costituita e non ha documentato né l’adempimento integrale né quello parziale dell’obbligazione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato ammissibile e ha accolto il ricorso per ottemperanza. Ha ritenuto incontestata l’inottemperanza, poiché l’amministrazione non costituita non ha assolto l’onere di provare l’avvenuto pagamento. Ha ordinato alla Regione Basilicata di eseguire la sentenza del Giudice di Pace entro 60 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. In favore della creditrice ha riconosciuto € 4.700,00, con il calcolo di rivalutazione e interessi secondo il regime dei debiti di valore fino alla pubblicazione della sentenza azionata e con i soli interessi legali successivamente, essendosi il debito trasformato in debito di valuta. In favore dell’avvocato antistatario ha riconosciuto € 1.265,00 per compensi, oltre interessi legali dal 15 settembre 2023, rimborso forfettario del 15%, CPA e IVA secondo l’ordine indicato in motivazione, nonché € 159,93 per spese vive oltre interessi legali. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Prefetto di Potenza o un suo delegato, ponendo a carico della Regione il compenso commissariale di € 500,00. La Regione è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
artt. 112-115 c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato; il TAR li applica ordinando all’amministrazione il pagamento e predisponendo la nomina del commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento.
art. 114, comma 2, c.p.a.
Richiede, ai fini del ricorso per ottemperanza, la certificazione attestante il passaggio in giudicato, depositata dai ricorrenti.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997
Il decorso del termine di 120 giorni per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie delle amministrazioni è ritenuto presupposto di ammissibilità del ricorso esecutivo.
art. 124 disp. att. c.p.c.
La certificazione del passaggio in giudicato richiesta per l’azione di ottemperanza è stata prodotta ai sensi di tale disposizione.
art. 2, comma 2, D.M. n. 55/2014
Prevede il rimborso forfettario del 15% sulle competenze professionali.
art. 6, comma 3, d.P.R. n. 633/1972
le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo
L’IVA sulle prestazioni professionali viene collegata al momento del pagamento del corrispettivo.
art. 16 d.l. n. 41/1995, conv. in l. n. 85/1995
L’IVA va applicata anche sulla CPA.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza relativo a una condanna pecuniaria, decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per i pagamenti delle pubbliche amministrazioni e comprovato il passaggio in giudicato, il ricorso è ammissibile anche quando l’amministrazione non abbia spontaneamente adempiuto.
- Quando l’amministrazione intimata non si costituisce e non prova l’avvenuto pagamento, totale o parziale, delle somme oggetto del titolo esecutivo, il perdurare dell’inottemperanza può essere ritenuto incontestato.
- Per le obbligazioni risarcitorie, qualificabili come debiti di valore, la rivalutazione monetaria e gli interessi devono essere calcolati secondo il criterio del cumulo indicato dalla giurisprudenza; dalla pubblicazione della sentenza che liquida definitivamente il danno il credito si trasforma in debito di valuta e spettano soltanto gli interessi legali fino al saldo.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare sin d’ora un commissario ad acta, con compenso a carico dell’amministrazione, per il caso di ulteriore inottemperanza.
- Le spese accessorie e i compensi professionali relativi agli atti successivi al titolo esecutivo e funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza rientrano nella complessiva liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza.
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