Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1737/2022 del 17/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza per asserita difformità tra il dispositivo e la motivazione: nella parte motiva la Corte territoriale aveva ritenuto applicabile la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131‑bis cod. pen.), alla luce della pronuncia della Corte costituzionale n. 156/2020, mentre il dispositivo della sentenza, in parziale riforma del primo grado, aveva invece rideterminato la pena in tre mesi di reclusione e 100 euro di multa; quindi si è censurata la discrepanza tra decisione e motivazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha osservato che, nel caso concreto, il dispositivo letto in udienza corrisponde a quello riportato in calce alla sentenza d'appello; non ricorreva dunque un errore materiale evidente che consentisse di sostituire o integrare il dispositivo con quanto affermato nella motivazione. Pertanto è rimasta valida la condanna rideterminata in appello (tre mesi di reclusione e 100 euro di multa) e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 648 cod. pen. (ricettazione)

    Riconosciuta la circostanza attenuante prevista dal secondo comma dell'art. 648 ai fini della quantificazione della pena nel giudizio di primo grado

  • art. 131‑bis cod. pen. (causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto)

    Nella motivazione la Corte territoriale aveva ritenuto il fatto connotato da minima offensività e volto ad applicare la causa di non punibilità ex art. 131‑bis; tuttavia il dispositivo non recepiva tale applicazione

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 156 del 21 luglio 2020

    sentenza della Corte costituzionale n. 156 del 21 luglio 2020

    La motivazione territoriale richiamava questa pronuncia, che ha dichiarato l'illegittimità della norma nella parte in cui non permetteva l'applicazione dell'art. 131‑bis ai reati senza minimo edittale di pena detentiva (come la ricettazione nella ipotesi attenuata); tale richiamo ha condotto la Corte di merito a ritenere in motivazione la causa di non punibilità, ma senza che il dispositivo fosse adeguato

  • art. 616 cod. proc. pen. (spese processuali)

    Norma applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Il dispositivo della sentenza è l'espressione formale e prevalente della volontà decisoria del giudice: se dispositivo e motivazione divergono ma il dispositivo è stato regolarmente letto in udienza e pubblicato, prevale il dispositivo.
  • La motivazione può essere utilizzata per correggere il dispositivo solo se la divergenza dipende da un errore materiale evidente e obiettivamente riconoscibile; in assenza di tale errore la motivazione non può sostituire o modificare il dispositivo.
  • Se il giudice intende dichiarare la non punibilità (es. per particolare tenuità) è essenziale che il dispositivo lo riporti espressamente; diversamente il soggetto resta formalmente condannato nonostante la motivazione.
  • Quando vi siano cambiamenti di orientamento giurisprudenziale o interventi costituzionali che incidono sull'applicabilità di cause di non punibilità, il difensore deve assicurarsi che l'atto device riporti coerentemente la decisione (eventualmente chiedendo chiarimenti o correzioni in udienza o mediante rimedi impugnatori), perché la tutela sostanziale può essere vanificata da una divergenza formale.
  • In caso di contrasto dispositivo/motivazione, se si ritiene sussista un errore materiale, va provato che l'errore è evidente e che la motivazione è univoca nel dichiarare una diversa volontà decisoria; in alternativa, è necessario impugnare per ottenere la correzione o un nuovo esame della decisione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.