Sentenza del 05/07/2023 n. 19009 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Controversia per il rimborso di un'eccedenza versata sul canone per l'installazione di mezzi pubblicitari nel periodo 2005-2009 per complessivi Euro 134.807,83 relativi a 46 manufatti (39 su suolo pubblico, 7 su suolo privato). Il ricorrente impugnava il diniego di rimborso; le cure di merito avevano respinto le richieste ritenendo che le delibere tariffarie comunali fossero intangibili e che il pagamento annuale implicasse il riconoscimento del debito. In Cassazione Clear Channel deduceva, in vari motivi, omissione di fatti decisivi, violazioni del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, e falsa applicazione di norme processuali e sostanziali (tra cui disposizioni del D.Lgs. n.546/1992 e dell'art.1988 c.c.), sostenendo inoltre che i pagamenti erano stati effettuati con riserva di ripetizione dell'indebito ai sensi della L. 31 marzo 2005, n.43. Il Comune proponeva ricorso incidentale con contestazioni sulla motivazione del giudice di secondo grado e sulla vincolatività dei limiti tariffari.
La decisione
In corso di causa le parti hanno raggiunto una transazione e hanno rinunciato reciprocamente ai rispettivi ricorsi prima dell'adunanza camerale. La Corte ha dichiarato l'estinzione del procedimento per rinunce ai ricorsi, ha disposto la compensazione delle spese giudiziali e ha rilevato che, essendo la pronuncia di estinzione e non di merito, non si applica l'obbligo sanzionatorio previsto dall'art.13, comma 1-quater del D.P.R. n.115/2002 (come modificato), relativo al versamento supplementare del contributo unificato.
Norme richiamate
Codice di procedura civile
Richiamati vari articoli: art.360 c.p.c. (motivi di cassazione, nn. 3,4,5), art.112 c.p.c. (corrispondenza tra chiesto e pronunciato), art.132 c.p.c. (motivazione), artt.390-391 c.p.c. (rinuncia e estinzione; compensazione spese). La Corte ha applicato le regole di rito per dichiarare estinto il procedimento per rinuncia prima dell'adunanza e per la compensazione delle spese.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n.546 (giurisdizione tributaria)
Richiamati artt.2,7,19,62: il ricorso denunciava violazioni nella valutazione dell'ammissibilità e della disapplicabilità di delibere tariffarie comunali; la Corte non è entrata nel merito per effetto della transazione.
Legge 31 marzo 2005, n.43
Il ricorrente invocava la riserva di ripetizione dell'indebito prevista dalla legge per i versamenti effettuati, ma la questione non è stata decisa in sede di Cassazione a causa dell'estinzione del procedimento.
Codice civile
Art.1988 c.c. (ripetizione di indebito) menzionato dal ricorrente per sostenere che i pagamenti erano effettuati con riserva; non valutato nel merito dalla Corte.
Legge 28 dicembre 2001, n.448
Richiamato dall'ente con riferimento a limiti percentuali e profili tariffari; anch'essa oggetto di censura nei motivi incidentali ma non risolta nella decisione finale.
D.P.R. 30 maggio 2002, n.115
Art.13, comma 1-quater (obbligo di versamento supplementare del contributo unificato per il ricorrente non vittorioso): la Corte ha ritenuto la norma inapplicabile alla pronuncia di estinzione per rinuncia, escludendo l'obbligo sanzionatorio.
Norme processuali varie (art.2909 c.c., art.324 c.p.c.)
Citate nei motivi incidentali in relazione alla formazione del giudicato esterno e alla produzione di documenti; la Corte non ha deciso i profili di merito a seguito della transazione.
Massime di principio
- Se le parti raggiungono una transazione e rinunciano ai ricorsi prima dell'adunanza, il procedimento viene dichiarato estinto; non si decide il merito e non si produce precedente vincolante.
- La rinuncia rituale ai ricorsi comporta normalmente la compensazione delle spese giudiziali se così concordato tra le parti; è possibile escludere sanzioni ulteriori legate al contributo unificato quando la pronuncia è di estinzione.
- Quando si pagano tributi o canoni contestati, è importante effettuare i pagamenti con espressa riserva di ripetizione per preservare il diritto di richiesta di rimborso; tuttavia, la validità pratica di tale riserva può dipendere dall'esito dei giudizi amministrativi e tributari.
- Le delibere tariffarie comunali vanno impugnate nei termini davanti alla giurisdizione competente per consentire la disapplicazione: la loro impugnabilità e la formazione del giudicato amministrativo sono fattori determinanti nella controversia sul rimborso.
- In giudizio di cassazione i motivi devono mettere in luce fatti decisivi e correttamente inquadrati nelle norme di riferimento (art.360 c.p.c. e norme collegate); ma la Corte non decide su questioni di merito se le parti estinguono il processo per transazione.
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