Cassazione Penale, Sentenza n. 15179/2022 del 20/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione promossa dal difensore della Floriani per vizi di motivazione e travisamento della prova: si contestava il valore probatorio del riconoscimento fotografico effettuato dalla persona offesa (Torresan Elia), rilevando che in aula la testi non avrebbe riconosciuto l'imputata e che il procedimento di identificazione era avvenuto dinanzi alla polizia giudiziaria, per cui la Corte territoriale avrebbe attribuito apoditticamente al riconoscimento un valore decisivo senza tener conto delle contraddizioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione ritenendolo generico e aspecifico e volto a ottenere una rivalutazione in sede di legittimità degli elementi di fatto. Ha confermato la correttezza della motivazione della Corte d'appello che aveva valorizzato, oltre al riconoscimento fotografico, la testimonianza della persona offesa, l'annotazione della targa dell'autovettura da parte del titolare del negozio e le immagini delle videocamere di sorveglianza che mostrano gli ingressi e le uscite delle tre donne in tempi compatibili con il furto. Conseguentemente è stata sottolineata l'impossibilità per la Cassazione di riesaminare i fatti e le valutazioni probatorie di merito. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile; la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. La condanna per il reato di furto aggravato (con recidiva) pronunciata in primo e secondo grado resta quindi operativa.
Norme richiamate
art. 624 cod. pen.
Norma sul reato di furto: applicata per il fatto materiale dell'impossessamento di tre videocamere sottratte al negozio.
art. 625 n.2 e n.5 cod. pen.
art. 625 n.2 e n.5 cod. pen.
Aggravanti del furto: la condotta è stata ritenuta aggravata per l'uso della destrezza (n.2) e per l'aver commesso il fatto in concorso con altre persone e in circostanze che aggravano la responsabilità (n.5), giustificando la qualificazione come furto aggravato.
art. 99 comma 4 cod. pen.
art. 99 comma 4 cod. pen.
Recidiva: la recidiva contestata è stata ritenuta presente e rilevante ai fini della determinazione della pena.
Massime di principio
- In Cassazione le censure devono essere specifiche e dimostrare un vizio di diritto: censure generiche che chiedono una diversa valutazione dei fatti sono inammissibili.
- Il riconoscimento fotografico, se confermato e integrato da successiva deposizione o da riscontri oggettivi, può avere valore probatorio serio e non è automaticamente privo di efficacia perché avvenuto dinanzi alla polizia giudiziaria.
- Il giudizio di attendibilità dell'identificazione spetta al giudice di merito: la Corte di legittimità non può sostituirsi al suo apprezzamento valutativo se questo è adeguatamente motivato e supportato da riscontri.
- Elementi di riscontro oggettivi (es. targa annotata dal titolare, immagini di videosorveglianza con timeline coerente) rafforzano la prova identificativa e giustificano la condanna anche quando il riconoscimento faccia parte del quadro probatorio.
- Le doglianze sulla motivazione devono indicare in quale punto sussista la contraddizione o l'assenza di motivazione; il richiamo generico a un travisamento della prova è insufficiente.
- La dichiarazione di inammissibilità comporta conseguenze economiche per il ricorrente, comprese le spese processuali e, in ambito penale, talvolta un contributo alla Cassa delle Ammende.
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