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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18849/2024 del 13/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza che dichiarava inammissibile la loro dichiarazione di ricusazione nei confronti del collegio del Tribunale di Civitavecchia nel procedimento n. 289/2017 R.G.D., dove sono imputati per fatti distrattivi nei confronti di "Ceramiche nel mondo" s.p.a. (artt. 81, 110 c.p., 216, 223 l.f.). La ricusazione si fondava sull'esistenza di una sentenza di condanna emessa nello stesso collegio nel processo 3115/2016 R.G.D., relativa a distrazioni ai danni di "Ceramiche Italia" s.r.l. (con imputati, tra gli altri, Giacomo e Massimiliano Tommasini), e che, secondo i ricorrenti, avrebbe espresso valutazioni pregiudicanti sul trasferimento di beni da "Ceramiche nel mondo" a "Ceramiche Italia". Massimiliano deduce inoltre violazione dell'art. 38 cod. proc. pen. sul termine di tre giorni per proporre la ricusazione (sostiene che il termine decorre dal momento della conoscenza effettiva della causa di inammissibilità). I ricorrenti sostengono che la sentenza pregiudicante avrebbe anticipato il thema decidendum del procedimento in cui è stata proposta la ricusazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. Ha ritenuto che la sentenza invocata come pregiudicante riguardava fatti e patrimonio riconducibili a "Ceramiche Italia" (beni entrati nel patrimonio di quella società e poi distratti) mentre il procedimento nel quale fu proposta la ricusazione riguarda distrazioni commesse ai danni di "Ceramiche nel mondo"; i due accertamenti risultano dunque, in linea generale, svincolati e la pronuncia impugnata non contiene un'indebita anticipazione sul merito della res iudicanda del procedimento che si assume pregiudicato. Quanto agli specifici passaggi richiamati dai ricorrenti, essi appartengono alla parte descrittiva delle prove e, in larga misura, si fondano su dichiarazioni di terzi non riferibili al procedimento per cui si chiede la ricusazione. Pertanto non è stata riscontrata un'anticipazione degli esiti decisionali tale da giustificare la ricusazione. I ricorsi sono stati rigettati e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 37, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Si riferisce alla ricusazione per indebita manifestazione di convincimento: la Corte osserva che tale ipotesi riguarda manifestazioni di convinzione nel medesimo processo e non si applica automaticamente a pronunce rese in procedimenti diversi salvo che queste contengano un'effettiva anticipazione del thema decidendum del processo oggetto della ricusazione.

  • art. 38 cod. proc. pen.

    Il termine di tre giorni per proporre la ricusazione è rilevante; la censura sul decorso del termine (secondo cui il termine decorre dalla conoscenza effettiva) è stata comunque ritenuta insufficiente a mutare l'esito del giudizio perché la ricusazione era infondata sul merito.

  • artt. 81, 110 cod. pen.; artt. 216, 223 legge fallimentare

    Norme sostanziali penali e fallimentari richiamate in relazione ai reati contestati (concorso, bancarotta e distrazione di beni). La sentenza d'appello cui si riferisce la ricusazione concerne accertamenti su tali fattispecie relativi a società diverse; la Corte distingue gli ambiti di accertamento tra i due procedimenti.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 283 del 2000

    Richiamata dai ricorrenti come possibile fondamento della ricusazione per pregiudizio derivante da pronunce in altri processi; la Corte di Cassazione valuta che non ricorra il presupposto di anticipazione del decisum nel caso concreto.

  • Sez. U, n. 41263 del 27/09/2005 (Falzone)

    Principio giurisprudenziale richiamato: la ricusazione è fondata se nella pronuncia pregiudicante vi è indebita anticipazione della valutazione sul merito della res iudicanda del procedimento che si assume pregiudicato; qui la Corte ha ritenuto che ciò non si verifica.

Massime di principio

  • La ricusazione fondata su pronunce emesse in processi diversi è ammissibile solo se la pronuncia precedente contiene espressioni o valutazioni che anticipano specificamente il thema decidendum del processo per cui si richiede la ricusazione.
  • La mera coincidenza di nomi, società collegate o riferimenti a trasferimenti di beni non basta: occorre dimostrare effettiva sovrapposizione delle questioni di merito e che la decisione precedente abbia indebitamente pregiudicato tali questioni.
  • Il termine breve (tre giorni) per proporre la ricusazione va rispettato; se si eccepisce che il termine decorre dalla conoscenza effettiva, è necessario dimostrare tale ritardo nella conoscenza e collegarlo all'inammissibilità per sopravvenuta conoscenza della causa di ricusazione.
  • Le affermazioni contenute nella parte descrittiva delle sentenze (es. ricostruzione delle fonti di prova) hanno minore efficacia ai fini della ricusazione rispetto a valutazioni sostanziali e nette anticipazioni sul merito.
  • Se la dichiarazione di ricusazione appare manifestamente infondata (perché il ricorrente non è neppure interessato dalla pronuncia invocata), può essere dichiarata inammissibile e comportare condanna alle spese.

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