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Sentenza

Sentenza n. 15621/2026 - Roma, Sezione 3B

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 478/2025, pubblicata in data 15 gennaio 2025, emessa dal Tribunale di Roma, Sez. Lavoro, all’esito del procedimento R.G. n. 38281/2023.

Giustizia amministrativa202512282

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inadempimento del Ministero all’obbligo, stabilito dalla sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 478/2025, di attribuire la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2018/19 e 2019/2020

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La docente ha proposto ricorso per l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 478/2025, pubblicata il 15 gennaio 2025, che aveva accertato il suo diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2018/19 e 2019/2020 e condannato il Ministero ad attribuire il beneficio economico tramite la carta, oltre accessori. Ha documentato il passaggio in giudicato della sentenza e la persistente mancata esecuzione, chiedendo l’attuazione del titolo e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza, nonché la condanna del Ministero al pagamento di un’astreinte.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza: la documentazione prodotta, incluso il certificato di passaggio in giudicato, dimostra i presupposti dell’actio iudicati e, in assenza di contestazioni dell’Amministrazione, il titolo risulta ancora ineseguito. Ha ordinato al Ministero di attivare la Carta elettronica spettante entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, salvo che vi abbia già provveduto, anche parzialmente. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore generale competente, che interverrà nei successivi sessanta giorni previa richiesta della ricorrente e con facoltà di delega. Ha respinto la richiesta di astreinte, ritenendo che il ritardo maturato non giustificasse la penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. Ha condannato il Ministero alle spese, liquidate in euro 750,00 oltre accessori, da distrarsi in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • artt. 112 e ss. c.p.a.

    Parte ricorrente ha depositato la documentazione comprovante - anche alla luce del certificato di passaggio in giudicato della sentenza azionata e dell’attestazione di conformità all’originale - l’esistenza dei presupposti richiesti per l’actio iudicati, ex artt. 112 e ss. c.p.a.

    L’azione di ottemperanza presuppone la prova del giudicato azionato e degli elementi necessari a dimostrare l’obbligo di esecuzione; nel caso concreto tali presupposti risultavano documentati.

  • art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.

    Con riferimento alla richiesta fissazione di astreinte ritiene il Collegio che il ritardo maturato dall’Amministrazione non sia tale da giustificare la condanna della stessa ai sensi dell’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a..

    La penalità di mora non consegue automaticamente all’inottemperanza: la sua applicazione richiede una valutazione del ritardo, che nel caso esaminato non è stato ritenuto sufficiente a giustificarla.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Col presente ricorso è chiesta l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza in epigrafe indicata, nella parte in cui il Tribunale di Roma – in accoglimento della domanda n. R.G. 38281/2023 – ha accertato il diritto della ricorrente ad usufruire “per gli anni scolastici 2018/19 e 2019/2020 della Carta elettronica del docente di cui all’art.1, comma 121, L. 107/2015” ed ha conseguentemente condannato “ad attribuire alla ricorrente il beneficio economico tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, per gli anni scolastici 2018/19 e 2019/2020 oltre accessori”.

    La norma è richiamata quale fondamento del diritto alla Carta elettronica del docente già accertato dal giudicato; in sede di ottemperanza i presupposti di quel diritto non sono nuovamente sindacabili.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, una volta documentati il passaggio in giudicato del titolo e il suo contenuto precettivo, e in assenza di contestazioni dell’Amministrazione, il giudice può accertare la persistente mancata esecuzione e ordinare gli adempimenti necessari; i presupposti sostanziali della pretesa già riconosciuta dal giudicato non sono sindacabili in questa sede.
  • In caso di persistente inottemperanza, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’intervento alla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione e alla richiesta della parte interessata.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. non è automatica: la sua applicazione richiede una valutazione del ritardo e può essere negata quando questo non sia ritenuto sufficiente a giustificarla.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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