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Sentenza

Sentenza n. 25/2026 - Parma, Sezione 1

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 783/2024 in data 7 ottobre 2024 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202500444

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro n. 783/2024, passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 783/2024 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro. La pronuncia aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuirle, tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, l’importo di 500 euro, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, l. 724/1994. La ricorrente ha dedotto l’inottemperanza dell’Amministrazione, nonostante la notificazione della sentenza e il suo passaggio in giudicato, documentato dalla certificazione della Cancelleria del Tribunale di Parma del 2 luglio 2025. Il Ministero non si è costituito e non ha contestato l’omesso adempimento. È stato inoltre rilevato il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, decorrente dalla notificazione della sentenza effettuata il 16 dicembre 2024 all’indirizzo PEC del Ministero ritenuto idoneo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, ritenendo sussistenti i presupposti degli artt. 112 e seguenti c.p.a. È stato dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato e di compiere gli adempimenti previsti dalla sentenza del giudice ordinario entro 90 giorni dalla notificazione della presente pronuncia. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza, il TAR ha nominato sin d’ora un Commissario ad acta, individuato nel Direttore generale competente del Ministero, o in un dirigente o funzionario delegato, il quale dovrà provvedere entro i 60 giorni successivi alla comunicazione della ricorrente. Non è stato previsto alcun compenso per l’attività commissariale, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente dell’Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori di legge e rifusione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Consentono di promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato e degli altri provvedimenti giurisdizionali esecutivi.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo, compresi gli ordini rivolti all’Amministrazione e la nomina del Commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Prevede un termine di 120 giorni in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali; il TAR ha ritenuto tale termine decorso nel caso concreto.

  • art. 22, comma 36, l. 724/1994

    È richiamato dalla sentenza del giudice ordinario quale base per la corresponsione di interessi o rivalutazione sull’importo dovuto.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato quando l’Amministrazione non abbia adempiuto agli obblighi da essa derivanti.
  • La certificazione della cancelleria attestante il passaggio in giudicato, unitamente alla prova della notificazione della sentenza e dell’inadempimento dell’Amministrazione, è idonea a dimostrare i presupposti dell’azione di ottemperanza, soprattutto in assenza di contestazioni dell’Amministrazione non costituitasi.
  • Per le Amministrazioni dello Stato, l’esperibilità dell’azione esecutiva presuppone anche il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, decorrente dalla notificazione del provvedimento giurisdizionale esecutivo.
  • L’indirizzo PEC istituzionale dell’Amministrazione, individuato quale domicilio digitale idoneo allo scopo, può validamente ricevere la notificazione della sentenza ai fini della decorrenza del termine per l’adempimento.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all’Amministrazione di adempiere entro un termine determinato e nominare sin d’ora un Commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza, individuandolo anche in un dirigente o funzionario dell’Amministrazione debitrice.
  • Quando le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non deve essere liquidato alcun compenso per l’attività commissariale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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