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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22563/2024 del 04/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione contro il decreto della Corte d'appello di Bologna che aveva confermato il rigetto, da parte del Tribunale, della proposta di applicazione della misura patrimoniale della confisca sui beni di Giuseppe Iaquinta. Il Procuratore generale censurava la valutazione dei giudici di merito ritenendo che essi avessero accertato solo la liceità della provvista costituita dalle elargizioni del figlio Vincenzo senza verificare la sostenibilita' della restituzione delle somme (secondo l'art. 24, comma 1, d.lgs. 159/2011 e la giurisprudenza citata). Inoltre la Procura contestava che non si fosse tenuto conto della perdita subita su titoli MPS, che secondo il ricorrente avrebbe inciso sulla illegittimità delle disponibilità usate per gli acquisti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione sia ammesso soltanto per violazione di legge e che la censura proposta fosse aspecifica e non avesse dimostrato una violazione normativa o una mancanza di motivazione tale da rendere il decreto meramente apparente. La Corte ha confermato che i giudici di merito hanno analizzato le fonti di finanziamento per ciascun bene e che i finanziamenti da parte del figlio, unitamente al finanziamento bancario garantito da dossier pervenuto in gran parte da Vincenzo, giustificavano le acquisizioni. Ha inoltre osservato che la perdita sui titoli MPS è intervenuta in epoca successiva agli acquisti contestati e pertanto non rilevante per la legittimità delle provviste all'epoca delle acquisizioni. Infine, quanto ai beni intestati ai terzi Vincenzo e Adele, la Corte ha rilevato che non era stata prospettata violazione di legge e si era formato il giudicato sulla capacità patrimoniale del figlio e sulle cause di acquisto (donazione/successione) dei beni dei terzi.

Norme richiamate

  • art. 24, comma 1, d.lgs. 159/2011

    Regola l'onere probatorio e gli accertamenti in materia di misure patrimoniali: la legittimità della provvista deve essere valutata, e la Corte richiama che non sempre basta indicare l'esistenza di una provvista, ma occorre verificare l'adeguatezza della prova. Nel caso di specie la Cassazione ha ritenuto che i giudici di merito abbiano adeguatamente valutato le fonti e i tempi delle provviste.

  • art. 10, comma 3, d.lgs. 159/2011

    Stabilisce che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge; la Corte ha applicato tale limite dichiarando inammissibile il ricorso che sollevava questioni di merito e aspecifiche.

  • art. 173 disposizioni attuative c.p.p.

    Richiesto per i limiti della motivazione del ricorso enunciati nella sentenza; utilizzato per delimitare l'enunciazione del motivo nel ricorso per cassazione.

  • art. 4 legge 27 dicembre 1956 n. 1423 e art. 3-ter legge 31 maggio 1965 n. 575

    Richiamate come riferimenti normativi storici che presidiano il regime delle misure di prevenzione; la Cassazione ne sottolinea la continuità interpretativa rispetto alla limitazione del sindacato di legittimità su motivazioni di merito.

  • Giurisprudenza citata (Sez. 6, n. 21347 del 10/04/2018, Salanitro e altri precedenti)

    La giurisprudenza richiede, in certi casi, che la difesa fornisca elementi concreti sulla legittima provenienza delle somme e sulla sostenibilità dei pagamenti; però la Cassazione ha ritenuto che nel caso concreto i giudici di merito avessero svolto la necessaria ricostruzione e verificato tempi e fonti delle provviste.

Massime di principio

  • Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è limitato alle violazioni di legge: non è ammesso un riesame esteso della valutazione probatoria e del merito se non per motivazione inesistente o meramente apparente.
  • Per accertare la legittimità di acquisizioni patrimoniali occorre verificare, per ciascun bene, le fonti di finanziamento al momento dell'acquisto: finanziamenti documentati da terzi (es. il figlio) possono giustificare l'acquisto se provati in termini di entità e cronologia.
  • Perdite patrimoniali o eventi economici intervenuti dopo l'acquisto (es. perdita su titoli) generalmente non retroagiscono a rendere illegittima una provvista che all'epoca dell'acquisto risultava lecita e disponibile.
  • Se la disponibilità di somme proviene da un familiare, il giudice valuta la natura e la consequenzialità dei flussi (elargizioni, investimenti, movimenti sui conti) e la documentazione che giustifica trasferimenti e utilizzi; ogni doglianza in Cassazione deve tuttavia puntare a violazioni di legge o a una motivazione del tutto mancante.
  • La qualificazione di intestazione fittizia richiede specifiche censure di illegittimità: se nei confronti di beni intestati a terzi è accertata capacità patrimoniale dello stesso o un titolo di acquisto (donazione, successione), si forma giudicato e la presunzione di fittizietà è esclusa.

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