Sentenza n. 10972/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento - della Circolare dell'Ufficio gioco a distanza e scommesse dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli prot. n. 351477 del 19 giugno 2025 - della Determinazione Direttoriale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli prot. 0504068 del 24 luglio 2025; - della Circolare dell'Ufficio gioco a distanza e scommesse dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli prot. n. 505631 del 25 luglio 2025; - di ogni altro provvedimento presupposto, consequenziale e comunque connesso, ancorché eventualmente non conosciuto dalle ricorrenti, compresi, ove occorrer possa, il provvedimento del Responsabile Unico di Progetto della procedura di gara dell'Agenzia resistente n. 503852 del 24 luglio 2025, nonché la Circolare ADMUC_559064_2025_841 del 29 agosto 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: circolari e determinazioni ADM disciplinanti il regime transitorio delle concessioni di gioco a distanza prorogate tecnicamente, con obblighi più gravosi per i concessionari non partecipanti alla gara
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione concedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le ricorrenti hanno contestato un complesso di circolari e determinazioni dell’ADM deducendo la violazione dei principi di uguaglianza, libertà d’impresa, concorrenza e diritto di difesa, nonché della disciplina europea e nazionale sui contratti pubblici. In particolare, hanno censurato la distinzione tra concessionari che avevano presentato domanda di partecipazione alla nuova gara e concessionari che non vi avevano partecipato, ai quali erano stati imposti la dismissione anticipata dell’attività, il divieto di acquisire nuovi clienti e il recesso dai rapporti con gli utenti. Secondo le ricorrenti, l’equiparazione tra chi non aveva partecipato volontariamente e chi sosteneva di essere stato impedito dalla presenza di clausole escludenti della lex specialis avrebbe determinato disparità di trattamento, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità manifesta, sviamento e una sproporzionata compressione dell’attività economica e del diritto di difesa. L’ADM ha sostenuto che la distinzione fosse oggettiva, proporzionata e funzionale all’ordinata cessazione delle attività e alla tutela dell’interesse pubblico.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto ragionevole e non discriminatoria la differenziazione tra concessionari partecipanti e non partecipanti alla gara, poiché i primi conservano una potenziale possibilità di prosecuzione dell’attività all’esito della procedura selettiva, mentre i secondi si trovano in una situazione di sicura cessazione del rapporto concessorio. Ne consegue che solo per i non partecipanti è giustificata l’immediata applicazione di misure dirette a governare la dismissione ordinata dell’attività. Il giudice ha ravvisato nelle misure impugnate finalità di tutela del gettito erariale, degli utenti e della regolarità del mercato. Ha inoltre escluso che l’ADM fosse tenuta a distinguere tra mancata partecipazione volontaria e mancata partecipazione asseritamente determinata da clausole illegittime della gara: tale distinzione si fonderebbe su elementi soggettivi, su scelte imprenditoriali e sull’esito incerto delle iniziative giudiziarie, senza trovare riscontro nel giudicato formatosi sulla gara. L’amministrazione poteva quindi utilizzare criteri oggettivi e uniformi, coerenti con le esigenze di certezza, trasparenza e parità di trattamento. Le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 3 Cost.
Il principio di uguaglianza non impedisce discipline differenziate quando le posizioni poste a confronto sono oggettivamente diverse; la distinzione tra concessionari partecipanti e non partecipanti alla gara è stata ritenuta giustificata.
art. 24 Cost.
La disciplina transitoria non è stata ritenuta lesiva del diritto di difesa per il solo fatto di non distinguere tra mancata partecipazione volontaria e mancata partecipazione asseritamente dovuta a clausole illegittime della gara.
art. 41 Cost.
Le limitazioni all’attività dei concessionari non partecipanti sono state ritenute giustificate e proporzionate alle esigenze di ordinata cessazione del servizio e di tutela degli interessi pubblici.
art. 2 TUE
artt. 20 e 21 CDFUE
I principi di uguaglianza e non discriminazione non risultano violati da una disciplina fondata su una differenza oggettiva tra concessionari partecipanti e non partecipanti alla gara.
art. 16 CDFUE
La libertà d’impresa può essere conformata da misure transitorie proporzionate alle esigenze di cessazione ordinata di un’attività concessoria regolata.
art. 3 TUE
artt. 101 e ss. TFUE
Le misure contestate sono state ritenute coerenti con la regolarità del mercato e non lesive, per quanto dedotto, dei principi di concorrenza.
direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE
d.lgs. n. 41/2024
Costituisce il quadro normativo in attuazione del quale l’ADM ha avviato la nuova procedura di gara per le concessioni di gioco a distanza.
d.lgs. 36/2023
È stato invocato dalle ricorrenti, ma il testo non espone una specifica applicazione interpretativa da parte del TAR.
Massime di principio
- È ragionevole differenziare il regime transitorio delle concessioni tra operatori che partecipano alla nuova gara e operatori che non vi partecipano, poiché solo i primi conservano una potenziale possibilità di prosecuzione dell’attività, mentre per i secondi è certa la cessazione del rapporto concessorio.
- Quando la cessazione dell’attività concessoria è certa, l’amministrazione può imporre misure transitorie più gravose, quali la dismissione graduale, il divieto di acquisire nuovi utenti e il recesso dai rapporti in corso, se tali misure sono funzionali alla tutela dell’erario, degli utenti e della regolarità del mercato.
- Nella disciplina generale e uniforme della fase transitoria l’amministrazione può basarsi su criteri oggettivi e verificabili, senza essere obbligata a graduare il regime applicabile sulla base di valutazioni soggettive relative alle ragioni individuali della mancata partecipazione alla gara.
- L’esistenza di un contenzioso pendente contro la lex specialis non impone, in assenza di un giudicato favorevole o di un diverso vincolo giuridico, di equiparare il concessionario non partecipante a quello che ha partecipato alla gara.
- Il principio di uguaglianza non vieta ogni differenziazione, ma solo quelle prive di una ragionevole correlazione con la diversa situazione oggettiva degli operatori interessati; la certezza della cessazione del rapporto concessorio costituisce una giustificazione idonea per un regime transitorio differenziato.
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