Cassazione Penale, Sentenza n. 2678/2022 del 24/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la conferma in appello della condanna per il reato di minaccia grave commessa con uso di un coltello (fatto 31/01/2013). Il ricorrente deduceva: 1) applicabilità della causa di non punibilità ex art. 131‑bis c.p. (introdotta dopo la sentenza di appello); 2) mancato riconoscimento dell'art. 62‑bis c.p. (attenuanti) e mancata concessione della sospensione condizionale della pena, nonostante i precedenti penali fossero estinti e risalenti nel tempo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha richiamato il principio per cui la Corte di legittimità può, anche se la sentenza impugnata è anteriore all'entrata in vigore dell'art. 131‑bis, valutare d'ufficio l'eventuale causa di non punibilità e, se sussistente, annullare senza rinvio; tuttavia, nell'esame dei fatti la Corte ha ritenuto la causa inapplicabile alla fattispecie data la gravità della condotta (uso del coltello a pochi centimetri dal viso della persona offesa e reiterate minacce di morte). Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile: il diniego delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale è stato adeguatamente motivato dalla Corte territoriale sulla base di precedenti penali, dall'assenza di elementi positivi a favore e da un prognostico negativo (reiterazione delle minacce). Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di €3.000 alla cassa delle ammende. La richiesta di liquidazione dell'onorario per il patrocinio a spese dello Stato sarà valutata dal giudice che ha emesso la sentenza divenuta definitiva.
Norme richiamate
art. 131‑bis c.p.
La Corte può valutare l'applicabilità della causa di non punibilità anche se la sentenza impugnata è anteriore alla sua entrata in vigore; se, sulla base dei fatti accertati nella decisione, la causa sussiste, la Cassazione la dichiara d'ufficio e annulla senza rinvio. Nel caso concreto però la causa è stata ritenuta inapplicabile per la gravità della condotta (uso di arma e minacce reiterate).
art. 62‑bis c.p.
Richiesta dalla difesa come attenuante; la Corte territoriale ha legittimamente escluso il riconoscimento per la presenza di precedenti e per l'assenza di elementi positivi sufficienti, decisione ritenuta non manifestamente illogica e non censurabile in Cassazione.
art. 164 c.p.
Norma sulla sospensione condizionale della pena; il rifiuto del beneficio è stato motivato con un prognostico negativo e la reiterazione delle condotte minacciose, giustificazione adeguata ai fini del diniego.
art. 129 c.p.p.
Consente alla Corte di Cassazione di dichiarare d'ufficio la non punibilità quando ne ravvisi i presupposti, in combinato con la valutazione dei fatti già accertati nel giudizio di merito.
art. 620, comma 1, lett. i) c.p.p.
Consente l'annullamento senza rinvio della decisione impugnata quando la Cassazione dichiara la non punibilità; richiamato nel quadro del principio applicativo dell'art. 131‑bis in sede di legittimità.
art. 83, comma 12‑ter, d.l. 17/03/2020 n.18 (conv. L. 24/04/2020 n.27)
Norma richiamata a proposito della requisitoria scritta (misure procedurali straordinarie adottate durante l'emergenza); rilevanza meramente procedurale nella istruttoria.
art. 83, comma 2, DPR 115/2002
Disposizione che regolamenta la liquidazione dell'onorario al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato; la liquidazione va effettuata dal giudice che ha emesso la sentenza divenuta definitiva.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione può applicare e dichiarare d'ufficio l'art. 131‑bis c.p. anche se la sentenza impugnata è anteriore all'entrata in vigore della norma: la valutazione si svolge sulla base dei fatti già accertati nel merito e, se i requisiti sono soddisfatti, può annullare senza rinvio.
- Condotte particolarmente gravi (uso di arma, minacce ravvicinate, reiterazione delle minacce) ostano all'applicazione di cause di non punibilità o a un trattamento sanzionatorio più favorevole.
- Il riconoscimento delle attenuanti generiche è discrezionale; il loro diniego è legittimo se il giudice di merito fornisce motivazione sufficiente non manifestamente illogica (non è necessario elencare tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli).
- La sospensione condizionale della pena può essere negata per un fondato giudizio prognostico negativo, specie se la condotta del reo mostra possibilità di recidiva o pericolosità persistente.
- Le questioni procedurali connesse a liquidazione degli onorari del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato sono devolute al giudice che ha emesso la sentenza passata in giudicato.
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