Sentenza n. 1000/2026 - Cagliari, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Cagliari che aveva ordinato l'accredito di complessivi 1.000 euro sulla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019-2020 e 2020-2021
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata al Ministero il 23 aprile 2025. La pronuncia civile aveva condannato il Ministero ad accreditare sulla Carta elettronica del docente 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2019-2020 e 2020-2021. L'amministrazione non aveva dato esecuzione al titolo, nonostante fosse decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. La ricorrente ha chiesto la condanna del Ministero all'esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, il pagamento di un'astreinte ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. e la rifusione delle spese di lite.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, accertando il passaggio in giudicato della sentenza civile, la sua notificazione al Ministero e l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni. Ha quindi ordinato al Ministero di dare piena e completa esecuzione alla pronuncia, riconoscendo alla ricorrente il beneficio della Carta elettronica del docente, entro 120 giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore. Per l'eventuale persistente inadempimento ha nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della competente Direzione generale ministeriale, con facoltà di delega e termine di 90 giorni dalla richiesta della parte; il commissario potrà ricorrere al pagamento in conto sospeso in caso di incapienza dei pertinenti capitoli di bilancio. È stata respinta la domanda di astreinte. Il TAR ha ritenuto assorbente la nomina del commissario e ha comunque valorizzato le "altre ragioni ostative" individuate dall'Adunanza Plenaria n. 15/2014: la complessità e articolazione del procedimento di attivazione della Carta, il coinvolgimento di più soggetti e strutture, l'eccezionale mole del contenzioso seriale, nonché la natura non essenziale e meramente incentivante del beneficio. Le spese, pari a 800 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato, sono state poste a carico del Ministero e distratte in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Consentono di promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato e l'adozione degli atti necessari a conformarsi alla pronuncia.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Prevede la possibilità di fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione; la misura può essere negata quando ricorrano ragioni ostative, tra cui quelle derivanti dalla nomina del commissario e dalla ponderazione degli interessi pubblici coinvolti.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. 28 febbraio 1997, n. 30
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo rende proponibile l'azione esecutiva nei confronti dell'amministrazione statale; nel caso concreto il termine era inutilmente decorso.
art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. 28 febbraio 1997, n. 30
Consente, in caso di incapienza dei pertinenti capitoli di bilancio, il ricorso al pagamento in conto sospeso; tale facoltà è stata riconosciuta al commissario ad acta.
art. 4 D.P.C.M. 28 novembre 2016
È richiamato quale base dell'avvalimento ministeriale di SO.GE.I. e CONSAP per la predisposizione e l'attivazione della Carta elettronica del docente.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza promosso contro un'amministrazione statale, la prova del passaggio in giudicato del titolo, della sua notificazione e dell'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione integrale della pronuncia entro un nuovo termine assegnato nella sentenza.
- In caso di persistente inerzia dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, quale organo ausiliario del giudice, attribuendogli il potere di adottare in via sostitutiva tutti gli atti necessari all'esecuzione del giudicato e fissando il termine per il suo intervento.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automatica nei confronti dell'amministrazione inadempiente: oltre all'assenza di manifesta iniquità, possono rilevare autonome "altre ragioni ostative", connesse alle difficoltà organizzative, normative e finanziarie dell'adempimento e alla ponderazione degli interessi pubblici.
- La nomina del commissario ad acta può costituire, di per sé, una ragione concreta per non applicare contestualmente l'astreinte, quando assicuri una forma alternativa e sufficientemente efficace di esecuzione del giudicato.
- Nella valutazione dell'astreinte possono essere considerate la complessità del procedimento esecutivo, il coinvolgimento di una pluralità di uffici e soggetti, l'eventuale carattere seriale del contenzioso e la natura non essenziale del beneficio oggetto della condanna.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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