Cassazione Penale, Sentenza n. 47638/2024 del 31/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente deduce un vizio di motivazione relativo all'entità della pena inflitta, lamentando che la Corte d'appello non avrebbe adeguatamente valutato i motivi di gravame relativi alla quantificazione della pena e gli elementi caratterizzanti la sua condotta, che avrebbero potuto giustificare una pena più mite. Il ricorso per cassazione si limita a un motivo generico di carenza motivazionale sulla pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo fosse generico e non specificato, violando l'obbligo di precisare contenuto e decisività dei motivi trascurati, e ha evidenziato che la pena era stata oggetto di concordato tra le parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.; una volta che le parti hanno rinunciato ad altri motivi e hanno concordato la pena, non sorgono doglianze su cui il giudice debba motivare oltre l'accoglimento del concordato. La Corte ha quindi confermato l'inammissibilità del ricorso, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e in virtu' di valutazione equitativa, ha imposto il versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 599-bis cod. proc. pen.
"le parti possono dichiarare di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena o la sostituzione della pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo"
La Corte ha ritenuto che, avendo le parti chiesto e ottenuto la pena concordata e avendo l'imputato rinunciato agli altri motivi, non sussistessero questioni residue sulla quantificazione della pena sulle quali il giudice dovesse motivare ex novo; il sindacato di legittimità è pertanto limitato.
art. 129 cod. proc. pen.
Richiamato a titolo esemplificativo: le Sezioni Unite ricordano che il giudice che accoglie il concordato non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento per le cause previste dall'art. 129, poiché la cognizione è limitata ai motivi non rinunciati.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per l'onere delle spese del procedimento a carico del ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
art. 53 legge 24 novembre 1981, n. 689
Richiamata nel testo dell'art. 599-bis come riferimento alle pene sostitutive; la Corte usa la norma per spiegare il perimetro della determinazione concordata della pena.
Sezioni Unite, sentenza n. 19415 del 27/10/2022 (dep. 08/05/2023)
Giurisprudenza richiamata per il principio che il giudice di appello, in caso di accoglimento della richiesta di pena concordata, non è tenuto a motivare su questioni sulle quali l'imputato ha rinunciato e che la cognizione è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia.
Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in relazione alla determinazione equitativa della somma da versare alla Cassa delle Ammende e alla valutazione della responsabilità del ricorrente nella presentazione del ricorso.
Massime di principio
- Se le parti in appello concordano la pena ai sensi dell'art. 599-bis e l'imputato rinuncia ad altri motivi, la cognizione del giudice d'appello è limitata: il giudice non è obbligato a motivare oltre l'accoglimento del concordato sulle questioni rinunciate.
- In cassazione non sono ammissibili censure generiche o un generico rinvio a motivi di gravame non specificati: il ricorso deve contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto decisivi sottoposti a verifica.
- Il ricorso per cassazione contro una sentenza formatasi in base a pena concordata può comunque essere ammissibile se riguarda questioni di diritto sottratte alla devoluzione delle parti, ad esempio la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione intervenuta anteriormente alla pronuncia (eccezione riconosciuta dalla giurisprudenza).
- La presentazione di un ricorso inammissibile può comportare condanna alle spese e, in presenza di colpa non esclusa, il pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende; è quindi importante valutare la concretezza e specificità dei motivi prima di proporre ricorso.
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