Cassazione Penale, Ordinanza n. 17328/2026 del 13/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Messina, che aveva rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale o, in subordine, di detenzione domiciliare, deduceva anzitutto l'omessa valutazione della relazione favorevole dell'UEPE e l'insufficienza della motivazione sul punto, sostenendosi che il giudice avesse trascurato gli elementi positivi emersi dall'istruttoria trattamentale. In via subordinata si censurava anche il diniego della detenzione domiciliare, ritenendosi non adeguata la considerazione dell'assetto domiciliare proposto. La Corte rileva però che il ricorrente mira in realtà a ottenere una rivalutazione del materiale di fatto già esaminato dal giudice di merito, inclusi i precedenti penali, la natura e modalità dei fatti espiandi, il recente episodio di violenze domestiche nei confronti della convivente e l'assenza di concreti indicatori di positiva evoluzione personale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il giudice di sorveglianza non sia vincolato al parere dell'UEPE, pur dovendo motivare specificamente se lo disattende, e ha reputato nel caso concreto adeguata la motivazione del rigetto, fondata su plurimi elementi negativi della storia del condannato. Ha inoltre considerato ragionevole il diniego della detenzione domiciliare, perché il condannato non poteva essere collocato nel domicilio della convivente verso la quale erano emersi recenti atteggiamenti violenti. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
In caso di diffusione del provvedimento devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi.
Massime di principio
- In materia di misure alternative alla detenzione, il giudice di sorveglianza non è vincolato al parere dell'UEPE o di altri organi del procedimento, ma deve spiegare in modo puntuale le ragioni per cui eventualmente se ne discosti.
- Il diniego di affidamento in prova o di detenzione domiciliare è adeguatamente motivato quando il giudice valorizza elementi concreti e plurimi della personalità e della storia del condannato, quali precedenti penali, modalità dei fatti, assenza di segnali di revisione positiva e contesto familiare non favorevole.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una diversa lettura del compendio fattuale già valutato dal giudice di merito, se la decisione impugnata risulta sorretta da motivazione non manifestamente illogica.
- La detenzione domiciliare può essere legittimamente negata quando il domicilio proposto non offra garanzie di idoneità, specie se coincidente con l'abitazione di una persona verso cui risultino recenti condotte violente.
Come è indicizzato
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