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Sentenza

Sentenza n. 2619/2026 - Catania, Sezione 3

per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Messina, sezione lavoro, n. 2148/25;

Giustizia amministrativa202601175

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Messina, sezione lavoro, n. 2148/25, passata in giudicato, limitatamente al pagamento delle spese legali distratte

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Messina, sezione lavoro, n. 2148/25, nella parte relativa al pagamento delle spese legali con distrazione. Ha dedotto che la pronuncia era passata in giudicato, era stata notificata via PEC al Ministero in forma esecutiva e che era inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’avvio dell’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione. Il Ministero, ritualmente intimato, non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, accertando sulla base della documentazione che la sentenza era irrevocabile, era stata notificata in forma esecutiva e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni. Ha ordinato al Ministero di eseguire il titolo entro 60 giorni dalla notifica della sentenza. Per l’ulteriore inadempimento ha nominato Commissario ad acta il Direttore generale della Direzione per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega, incaricato di intervenire in via sostitutiva entro 60 giorni dalla richiesta della parte. Ha accolto la domanda di penalità di mora, liquidando gli interessi legali sul valore della carta dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento fino alla scadenza del termine per l’insediamento del Commissario. Ha condannato il Ministero alle spese, liquidate in euro 300,00 oltre accessori di legge, con distrazione al procuratore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 14 d.l. 669/1996

    Dalla documentazione versata in atti emerge come la sentenza di cui trattasi sia ormai divenuta irrevocabile e che la stessa sia stata ritualmente notificata all’Amministrazione debitrice in forma esecutiva, risultando per tabulas decorso il termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione di cui all’articolo 14 del decreto legge n. 669/1996, modificato dall’articolo 147, primo comma, lettera a), della legge n. 388/2000 e dall’articolo 44, terzo comma, lettera a), del decreto legge n. 269/2003, come modificato, in sede di conversione, dalla legge n. 326/2003.

    Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni, una volta notificato in forma esecutiva il titolo giudiziale alla pubblica amministrazione debitrice, consente di procedere all’esecuzione nei suoi confronti.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Va, altresì, accolta la domanda di fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., sussistendone i presupposti. Si liquidano, pertanto, gli interessi legali sul valore della carta in questione, con decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella presente sentenza fino alla scadenza del termine per l’insediamento del Commissario ad acta.

    In presenza dei presupposti per la penalità di mora in sede di ottemperanza, questa può essere liquidata nella forma degli interessi legali, con decorrenza e termine individuati dal giudice in relazione all’ordine di pagamento e all’intervento sostitutivo.

Massime di principio

  • Quando un titolo giudiziale irrevocabile è stato notificato in forma esecutiva alla pubblica amministrazione e risulta decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996, può essere accolto il ricorso per ottemperanza volto a ottenere l’esecuzione delle statuizioni pecuniarie rimaste inadempiute.
  • In sede di ottemperanza il giudice può fissare un termine per l’adempimento e, per il caso di ulteriore inerzia, nominare un Commissario ad acta incaricato di provvedere in via sostitutiva su richiesta della parte.
  • In presenza dei presupposti previsti dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., la penalità di mora può essere liquidata mediante interessi legali, determinandone la decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e la cessazione alla scadenza del termine per l’insediamento del Commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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