Sentenza n. 1763/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 1. il provvedimento di esclusione dal concorso interno, per titoli ed esami, a 80 posti per l''''''''ammissione al 27° corso di formazione basico riservato agli appartenenti al ruolo dei Volontari in servizio permanente dell''''''''Esercito da immettere nel ruolo dei Sergenti della stessa Forza armata; 2. per quanto possa occorrere, il bando del concorso anzidetto nelle parti in cui (allegato A) definisce gli incarichi che consentono l''''''''accesso al concorso come “requisiti speciali” – in contrasto con l''''''''art. 2, co. II, del bando medesimo, che definisce tali incarichi come “condizioni” – e per l''''''''effetto (art. 2, co. IV) sembra prescriverne la permanenza, a pena di esclusione, anche oltre il termine di presentazione delle domande, sino alla data di inizio del relativo corso di formazione; 3. le graduatorie provvisorie e definitive del ridetto concorso, nonché l''''''''atto di proclamazione dei vincitori, qualora esistenti (atti non noti); 4. ogni altro atto del procedimento successivo a quello sub 1 (atti non noti). e per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Ciccone Adriano il 22/5/2024: 1. il decreto del Ministero della Difesa - Direzione generale per il personale militare M_D AB05933 REG2024 0272563 del 6 maggio 2024 – a data odierna noto solamente per estratto – con cui si approvano le graduatorie finali di merito degli idonei e dei vincitori del concorso interno, per titoli ed esami, a 80 posti per l''''ammissione al 27° corso di formazione basico riservato agli appartenenti al ruolo dei Volontari in servizio permanente dell''''Esercito da immettere nel ruolo dei Sergenti della stessa Forza armata; 2. l''''avviso di convocazione dei candidati ammessi alla frequenza del 27° corso di formazione, con i relativi allegati; 3. ogni altro atto del procedimento successivo a quelli sub 1 e 2 (atti non noti) e per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Ciccone Adriano il 22/5/2024: 1. il decreto del Ministero della Difesa - Direzione generale per il personale militare M_D AB05933 REG2024 0272563 del 6 maggio 2024 – a data odierna noto solamente per estratto – con cui si approvano le graduatorie finali di merito degli idonei e dei vincitori del concorso interno, per titoli ed esami, a 80 posti per l''''ammissione al 27° corso di formazione basico riservato agli appartenenti al ruolo dei Volontari in servizio permanente dell''''Esercito da immettere nel ruolo dei Sergenti della stessa Forza armata; 2. l''''avviso di convocazione dei candidati ammessi alla frequenza del 27° corso di formazione, con i relativi allegati; 3. ogni altro atto del procedimento successivo a quelli sub 1 e 2 (atti non noti) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da CICCONE ADRIANO il 18\6\2024 : 1. il decreto del Ministero della Difesa - Direzione generale per il personale militare M_D AB05933 REG2024 0272563 del 6 maggio 2024 – depositato da parte resistente in forma integrale nel presente giudizio, e precisamente in data 12 giugno 2024 – con cui si approvano le graduatorie finali di merito degli idonei e dei vincitori del concorso interno, per titoli ed esami, a 80 posti per l’ammissione al 27° corso di formazione basico riservato agli appartenenti al ruolo dei Volontari in servizio permanente dell’Esercito da immettere nel ruolo dei Sergenti della stessa Forza armata; 2. per invalidità derivata, l’avviso di convocazione dei candidati ammessi alla frequenza del 27° corso di formazione, con i relativi allegati; 3. ogni altro atto del procedimento successivo a quelli sub 1 e 2 (atti non noti) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da CICCONE ADRIANO il 31\3\2025 : annullamento: 1. del decreto del Ministero della Difesa - Direzione generale per il personale militare M_D AB05933 REG2025 0052427 del 30 gennaio 2025, con cui: - si approva la graduatoria finale di merito dei frequentatori del 27° corso di formazione basico riservato agli appartenenti al ruolo dei Volontari in servizio permanente dell’Esercito da immettere nel ruolo dei Sergenti della stessa Forza armata; - si conferisce ai nominati frequentatori la nomina a Sergente; - si dispone l’inserimento dei ridetti frequentatori nel ruolo dei Sergenti dell’Esercito con decorrenza giuridica e amministrativa 14 luglio 2024 e anzianità relativa secondo l’ordine di elencazione della graduatoria; nelle parti in cui il ricorrente ne è rimasto escluso; 2. di ogni altro atto successivo del procedimento (atti non noti) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da CICCONE ADRIANO il 31\3\2025 : annullamento: 1. del decreto del Ministero della Difesa - Direzione generale per il personale militare M_D AB05933 REG2025 0052427 del 30 gennaio 2025, con cui: - si approva la graduatoria finale di merito dei frequentatori del 27° corso di formazione basico riservato agli appartenenti al ruolo dei Volontari in servizio permanente dell’Esercito da immettere nel ruolo dei Sergenti della stessa Forza armata; - si conferisce ai nominati frequentatori la nomina a Sergente; - si dispone l’inserimento dei ridetti frequentatori nel ruolo dei Sergenti dell’Esercito con decorrenza giuridica e amministrativa 14 luglio 2024 e anzianità relativa secondo l’ordine di elencazione della graduatoria; nelle parti in cui il ricorrente ne è rimasto escluso; 2. di ogni altro atto successivo del procedimento (atti non noti)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione da un concorso interno per 80 posti di Sergente e, con motivi aggiunti, gli atti di approvazione delle graduatorie, di convocazione al corso e di nomina e immissione nel ruolo dei Sergenti, nella parte in cui il candidato è rimasto escluso
Esito
Favorevole al ricorrente (militare candidato)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva partecipato al concorso interno per l’ammissione al 27° corso di formazione basico, concorrendo per posti riservati alla specializzazione Operatori e all’incarico di Tecnico del Genio/Artificiere. L’esclusione era stata disposta perché, dopo la presentazione della domanda e l’espletamento delle prove, egli non aveva più conservato l’incarico di fuciliere richiesto dalla disciplina concorsuale fino all’inizio del corso. La perdita dell’incarico era tuttavia dipesa da una diversa assegnazione operativa unilateralmente disposta dal Comando di appartenenza, e non da una scelta del candidato. Il ricorrente ha dedotto, tra l’altro, violazione dell’art. 2-bis l. 241/1990, violazione dei principi di buona fede, lealtà e correttezza procedimentale, nonché dell’art. 97 Cost., sostenendo che il requisito fosse posseduto al momento della domanda e che l’Amministrazione non potesse incidere ex post sugli esiti del concorso mediante una modifica organizzativa propria. Con i motivi aggiunti ha contestato il decreto ministeriale che lo aveva collocato tra gli idonei ma non tra i vincitori, nonché gli atti di convocazione al corso, deducendo anche l’elusione delle ordinanze cautelari che avevano disposto la sua ammissione con riserva. Ha infine impugnato il decreto conclusivo del corso, che aveva nominato Sergenti e immesso nel ruolo gli altri frequentatori, subordinando invece la sua nomina e immissione alla definizione del contenzioso.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e tutti i motivi aggiunti nei limiti dell’interesse del ricorrente. Ha ritenuto illegittima l’applicazione della clausola concorsuale che imponeva la conservazione del requisito relativo all’incarico fino all’inizio del corso, poiché l’Amministrazione non aveva distinto tra modifiche della condizione di impiego dipendenti dalla volontà del candidato e modifiche derivanti da proprie determinazioni organizzative. La privazione dell’incarico di fuciliere, pur rientrando nella potestà organizzativa dell’Amministrazione, non poteva costituire causa di esclusione dopo l’espletamento delle prove, determinando una modifica ex post degli esiti della selezione. Il Collegio ha inoltre interpretato le precedenti misure cautelari nel senso che l’ammissione con riserva e in soprannumero al corso comprendeva le conseguenze previste per chi avesse superato positivamente il corso. Poiché il ricorrente aveva frequentato e superato il 27° corso, gli spettano definitivamente e pleno jure la nomina a Sergente, l’immissione nel relativo ruolo e ogni altra utilità già riconosciuta ai colleghi del corso. Sono stati annullati gli atti impugnati nei limiti dell’interesse del ricorrente, salvi i successivi provvedimenti amministrativi di consolidamento. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 4.000, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2-bis l. 241/1990
La disposizione è richiamata quale fondamento dei principi di buona fede, lealtà e correttezza procedimentale nei rapporti tra Amministrazione e candidato.
art. 97 Cost.
I principi di buon andamento e imparzialità sono richiamati quali parametri dei doveri di lealtà e correttezza dell’Amministrazione nella gestione della procedura concorsuale.
art. 59 c.p.a.
Il TAR qualifica almeno in parte i motivi aggiunti come assimilabili a istanze ai sensi dell’art. 59 c.p.a., senza attribuire a tale profilo rilievo decisivo ai fini della definizione della controversia.
Massime di principio
- Una clausola concorsuale che imponga la conservazione di un requisito relativo alla condizione di impiego fino all’inizio del corso o della fase successiva non può essere applicata automaticamente quando la perdita del requisito dipenda da una determinazione organizzativa dell’Amministrazione e non da una scelta del candidato.
- L’Amministrazione non può trasformare una propria decisione organizzativa, intervenuta dopo l’espletamento delle prove concorsuali, in una causa di esclusione idonea a modificare ex post gli esiti della selezione.
- I principi di buona fede, lealtà e correttezza procedimentale impongono all’Amministrazione di distinguere, nell’applicazione dei requisiti di partecipazione, tra modifiche della situazione del candidato a lui imputabili e modifiche derivanti dall’esercizio della potestà organizzativa pubblica.
- L’ammissione cautelare con riserva e in soprannumero alla frequenza di un corso concorsuale deve essere interpretata, quando il candidato superi positivamente il corso, come comprensiva delle conseguenze giuridiche connesse al suo superamento, salvo diversa e specifica limitazione contenuta nel provvedimento cautelare.
- Il superamento del corso di formazione da parte del candidato illegittimamente escluso impone il consolidamento pleno jure della sua posizione, inclusi la nomina, l’immissione nel ruolo e le utilità riconosciute agli altri frequentatori del medesimo corso.
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