Sentenza n. 960/2026 - Bologna, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comportamento omissivo dell’Amministrazione, consistito nella mancata adozione di misure preventive e protettive rispetto a una rivolta carceraria, a molestie e ritorsioni sul luogo di lavoro e alla richiesta di trasferimento della dipendente
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’accertamento della responsabilità datoriale dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 2087 c.c. e la condanna al risarcimento dei danni derivanti da una patologia post-traumatica insorta dopo essere stata sequestrata durante una rivolta carceraria e, secondo la prospettazione, aggravata da molestie sessuali, condotte ritorsive e prevaricatrici di un superiore gerarchico, nonché dal ritardo e dalla temporaneità delle misure di allontanamento dal luogo di lavoro. Ha dedotto la violazione dell’art. 26 d.lgs. n. 198/2006, dell’art. 2087 c.c., del codice di condotta contro le molestie sessuali dell’Amministrazione penitenziaria, della Convenzione di Istanbul ratificata con l. n. 77/2013 e dei doveri di correttezza, buona fede e lealtà. In particolare, ha contestato l’omessa prevenzione della rivolta, il mancato avvio del procedimento disciplinare e il mancato trasferimento del superiore, il ritardo nell’adozione del distacco e il mancato trasferimento definitivo. Ha richiamato gli accertamenti sanitari e il riconoscimento della causa di servizio per una sintomatologia ansioso-depressiva reattiva da sindrome post-traumatica da stress, mentre il successivo disturbo dell’adattamento cronico non risultava ancora riconosciuto come dipendente da causa di servizio. La ricorrente ha inoltre chiesto una CTU per l’accertamento del danno, senza tuttavia allegarne e quantificarne specificamente le componenti.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha escluso che il mancato avvio del procedimento disciplinare potesse costituire concausa del danno, poiché la sanzione del superiore non avrebbe evitato o alleviato il pregiudizio e la ricorrente non vantava un interesse immediato e diretto al suo sanzionamento. Ha ritenuto non decisivo anche il mancato trasferimento del superiore, in quanto i sanitari avevano indicato l’allontanamento della ricorrente dalla struttura come misura necessaria. Quanto alla rivolta carceraria, pur riconoscendo il nesso tra l’evento e lo stress post-traumatico, il giudice ha rilevato l’assenza di prova circa specifiche misure preventive omesse e circa la possibilità di evitare l’evento mediante l’ordinaria diligenza datoriale; una contestazione generica della mancata adozione di tutte le misure di sicurezza non è sufficiente. Il TAR ha invece ritenuto astrattamente configurabile una responsabilità dell’Amministrazione per il ritardo nell’allontanamento della dipendente, rilevando che il distacco fu disposto diversi mesi dopo l’insorgenza della patologia e solo temporaneamente. Tuttavia, la ricorrente non aveva messo formalmente in mora l’Amministrazione, impugnato la temporaneità dell’assegnazione o fatto valere l’illegittimità del silenzio sulla domanda di trasferimento definitivo. Tale mancato utilizzo degli strumenti di tutela è stato considerato concausa del danno, ai sensi dell’art. 30, comma 3, c.p.a., in quanto i pregiudizi derivanti dal ritardo e dall’incertezza sui rinnovi avrebbero potuto essere evitati con l’ordinaria diligenza. Il giudice ha inoltre rilevato che la dipendenza da causa di servizio era stata riconosciuta soltanto per la pregressa sintomatologia ansioso-depressiva reattiva, mentre non era stata ancora accertata per il disturbo dell’adattamento cronico; l’accertamento della causa di servizio non prova comunque, di per sé, l’illiceità della condotta datoriale né l’obbligo risarcitorio. Infine, la domanda risarcitoria era carente sotto il profilo dell’allegazione, poiché la ricorrente non aveva individuato e quantificato concretamente i danni patrimoniali e non patrimoniali, limitandosi a chiedere una CTU. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda e per il comportamento comunque renitente dell’Amministrazione.
Norme richiamate
art. 2087 c.c.
Impone al datore di lavoro di adottare le misure necessarie, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori; la responsabilità richiede comunque la prova delle specifiche misure omesse, della condotta illecita e del nesso causale con il danno.
art. 26 d.lgs. n. 198/2006
I datori di lavoro sono tenuti, ai sensi dell’articolo 2087 del codice civile, ad assicurare condizioni di lavoro tali da garantire l’integrità fisica e morale e la dignità dei lavoratori, anche concordando con le organizzazioni sindacali dei lavoratori le iniziative, di natura informativa e formativa, più opportune al fine di prevenire il fenomeno delle molestie sessuali nei luoghi di lavoro.
Prevede l’obbligo datoriale di garantire integrità, dignità e condizioni di lavoro sicure anche attraverso iniziative preventive contro le molestie sessuali; la violazione deve essere provata in relazione al danno concretamente dedotto.
art. 30, comma 3, c.p.a.
il giudice “esclude il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l’ordinaria diligenza, anche attraverso l’esperimento degli strumenti di tutela previsti”
Il risarcimento è escluso per i danni evitabili dal danneggiato mediante ordinaria diligenza, compreso l’utilizzo degli strumenti di tutela predisposti dall’ordinamento contro l’inerzia o il comportamento dell’amministrazione.
Convenzione di Istanbul, l. n. 77/2013
È richiamata dalla ricorrente quale parametro di tutela contro la violenza e le molestie; la sentenza non ne sviluppa una specifica interpretazione autonoma.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Richiamato nel dispositivo quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato nel dispositivo, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, per disporre l’oscuramento dei dati identificativi della ricorrente.
Massime di principio
- La responsabilità datoriale della pubblica amministrazione per violazione degli obblighi di sicurezza non può fondarsi su una generica allegazione della mancata adozione di tutte le misure necessarie: il dipendente deve indicare le specifiche misure omesse o gli obblighi di protezione violati e dimostrare che l’adozione di tali misure avrebbe evitato l’evento dannoso secondo l’ordinaria diligenza.
- Il nesso causale tra un evento lesivo verificatosi sul luogo di lavoro e una patologia del dipendente non è sufficiente, da solo, a fondare la responsabilità dell’amministrazione; occorre anche provare l’imputabilità dell’evento a specifiche omissioni datoriali e la concreta evitabilità del danno.
- Il mancato avvio di un procedimento disciplinare nei confronti del presunto autore di molestie non costituisce automaticamente una concausa del danno subito dalla vittima, quando non sia dimostrato che la sanzione avrebbe evitato o attenuato il pregiudizio e non sussista un interesse immediato e diretto della vittima al sanzionamento.
- Ai sensi dell’art. 30, comma 3, c.p.a., il risarcimento deve essere escluso per i danni che il dipendente avrebbe potuto evitare mediante l’ordinaria diligenza, anche utilizzando gli strumenti processuali e procedimentali contro l’inerzia dell’amministrazione, quali la messa in mora e l’azione avverso il silenzio.
- L’accertamento della dipendenza di una patologia da causa di servizio, avente finalità indennitaria, non dimostra di per sé né l’illiceità della condotta dell’amministrazione né la sussistenza dell’obbligo risarcitorio, che devono essere autonomamente provati.
- Una domanda risarcitoria deve contenere almeno l’allegazione concreta delle lesioni e dei pregiudizi patrimoniali o non patrimoniali imputati alla condotta amministrativa; la richiesta di una CTU, in assenza di una specifica descrizione e quantificazione del danno, non supplisce all’onere di allegazione.
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