Sentenza n. 376/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'accertamento e la declaratoria - dell’illegittimità del silenzio serbato sull’istanza trasmessa a mezzo p.e.c. in data 07.10.2025 con la quale la ricorrente società ha richiesto alle Amministrazioni resistenti di procedere all’accertamento della perdita del requisito di regolarità fiscale in capo alla controinteressata Dussmann Service S.r.l. e ad ogni conseguenziale attività, ivi inclusa la risoluzione della “Convenzione per l’affidamento di servizi integrati, gestionali ed operativi, da eseguirsi negli istituti e luoghi di cultura pubblici individuati all’art.101 del D. Lgs. n.42/2004”, stipulata tra Consip S.p.A. e il RTI costituito da Dussmann Service S.r.l. e Siram S.p.A., e la successiva convenzione attuativa cui ha aderito il Ministero della Cultura per il lotto 5 (Toscana); per la conseguente condanna delle Amministrazioni ad adottare apposito provvedimento di decadenza del RTI dall’appalto in questione o, in subordine, per la condanna delle Amministrazioni a provvedere con provvedimento espresso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull'istanza del 7 ottobre 2025 diretta all'accertamento della perdita della regolarità fiscale di un'impresa aggiudicataria e all'adozione dei conseguenti provvedimenti sull'appalto
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dalle amministrazioni sull'istanza con cui aveva sollecitato l'accertamento della perdita del requisito di regolarità fiscale da parte di una società componente del raggruppamento affidatario di una convenzione Consip relativa a servizi integrati presso istituti e luoghi della cultura, nonché l'adozione dei conseguenti provvedimenti, inclusa la decadenza o la risoluzione dell'affidamento. In subordine, ha chiesto la condanna delle amministrazioni a provvedere con un atto espresso. Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato che l'amministrazione aveva riscontrato l'istanza e che la propria pretesa era stata soddisfatta, chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile. La ricorrente non ha prodotto la documentazione comprovante l'effettivo riscontro dell'istanza; tuttavia, la dichiarazione secondo cui la pretesa giudiziale era stata soddisfatta è stata interpretata come dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Non è stata quindi pronunciata una decisione sul merito della legittimità del silenzio né sulla sussistenza della perdita del requisito di regolarità fiscale o sui conseguenti obblighi di decadenza o risoluzione. Le spese sono state compensate tra la ricorrente, l'amministrazione costituita e la controinteressata costituita; nulla è stato disposto sulle spese nei confronti delle parti non costituite.
Massime di principio
- Quando il ricorrente dichiara nel corso del giudizio che la propria pretesa è stata soddisfatta, tale dichiarazione può essere interpretata come sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, anche se non è documentato in atti l'effettivo riscontro amministrativo dell'istanza; il ricorso va quindi dichiarato improcedibile senza esame del merito.
- La dichiarazione di cessazione della materia del contendere presuppone l'effettiva integrale soddisfazione della pretesa, mentre, in assenza della relativa documentazione ma a fronte della dichiarazione del ricorrente di sopravvenuta soddisfazione, il giudice può qualificare la situazione come sopravvenuta carenza di interesse.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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