Cassazione Penale, Sentenza n. 5010/2025 del 07/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di equa riparazione per la privazione della libertà subita per 120 giorni in esecuzione dell'ordinanza del GIP del 12/03/2015 (arresti domiciliari) in relazione ai reati di collusione e rivelazione di segreti d'ufficio; l'imputato era stato poi assolto dal Tribunale Militare di Roma con sentenza del 29/10/2021, divenuta irrevocabile il 13/01/2022. La Corte d'appello ha respinto la domanda ritenendo la sussistenza di colpa grave, sulla base di rapporti ambigui e deontologicamente scorretti intrattenuti dallo Schiavone con il commercialista Rossi Arnaldo e con i colleghi Cecchini e Attinelli, della partecipazione a incontri riservati con il Rossi durante la verifica fiscale e del rinvenimento, presso il domicilio dello Schiavone, di documentazione attinente ai procedimenti contro il gruppo Angelucci, inclusa una copia contraffatta di una segnalazione di operazioni sospette. La difesa ha impugnato per violazione dell'art. 314 c.p.p. e per vizi di motivazione, deducendo l'omessa valutazione delle ragioni dell'assoluzione e l'assenza di apporto causale dello Schiavone nell'adozione della misura cautelare.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che il giudizio sulla riparazione è autonomo rispetto al processo di merito e che il giudice della riparazione deve valutare ex ante se le condotte del richiedente abbiano determinato, anche solo producendo l'apparenza di illiceità, l'adozione della misura. Nel caso concreto la Corte d'appello aveva motivatamente ritenuto la colpa grave dello Schiavone e la sua efficacia sinergica rispetto all'adozione della misura, fondandosi su incontri in violazione delle regole deontologiche con persone poi definitivamente coinvolte nella collusione e sul possesso di documentazione significativa, ivi compresa la copia contraffatta della segnalazione. Le argomentazioni della Corte d'appello sono state ritenute adeguate e congrue: il ricorso è stato quindi dichiarato infondato e lo Schiavone condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 314 c.p.p.
Norma invocata dalla difesa in sede di ricorso; la corte di legittimità non ha ritenuto che la presunta violazione attenuasse o privasse di efficacia la valutazione della colpa grave compiuta dal giudice della riparazione.
Sez. U, Sentenza n. 34559 del 26/06/2002
Principio richiamato sulla natura autonoma del giudizio di riparazione e sulla necessità di una valutazione ex ante della condotta del richiedente come causa apparente dell'adozione della misura.
Sez. 4, Sentenza n. 39500 del 18/06/2013
Conferma dell'autonomia del giudizio di riparazione rispetto al merito penale e della possibilità di giungere a conclusioni diverse sulla base dello stesso materiale probatorio.
Sez. 4, Sentenza n. 4159 del 09/12/2008
Indicazione che, nei reati in concorso, va valutata la condotta che dimostri consapevolezza dell'attività criminale altrui e comportamenti logici e contigui a quella attività, idonei a costituire elemento sinergico rispetto alla commissione del reato.
Sez. 4, Sentenza n. 39726 del 27/09/2023
Citata dalla difesa come precedente favorevole (secondo cui la mancata denuncia tra correi non è sufficiente di per sé a dimostrare concorso o colpa grave); la Corte ha ritenuto che il precedente non ostasse alla valutazione concreta svolta dalla Corte d'appello nel caso di specie.
Massime di principio
- Il giudizio sulla riparazione per ingiusta detenzione è autonomo rispetto al giudizio penale di merito: un'assoluzione non garantisce automaticamente il diritto all'indennizzo se emergono elementi che mostrano dolo o colpa grave a monte della misura.
- Colpa grave significa eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di norme/deontologia tali da creare la ragionevole apparenza di coinvolgimento in attività illecite e quindi influire sull'adozione della misura cautelare.
- La corte valuta ex ante se la condotta del richiedente abbia creato, anche solo con apparenza, il presupposto per l'adozione della misura (nesso causa-effetto); non è necessario dimostrare che la condotta integri reato consumato.
- Elementi extraprocessuali quali incontri riservati con soggetti poi riconosciuti coinvolti, possesso di documentazione rilevante (inclusa documentazione contraffatta) e violazioni deontologiche possono costituire prova della colpa grave e della loro efficacia sinergica nella determinazione della misura.
- La semplice omissione di denuncia tra coimputati non è di per sé sufficiente a escludere la riparazione, salvo che sia accompagnata da ulteriori fatti concreti che ne mostrino la rilevanza sinergica ai fini della misura.
- La decisione del giudice della riparazione deve essere motivata con fatti concreti e precisi; se la motivazione è adeguata e congrua, la Corte di cassazione la verifica solo per i profili di legittimità.
- In situazioni analoghe alla presente, chi chiede l'equa riparazione dovrebbe documentare l'assenza di condotte che possano aver creato l'apparenza di illiceità; d'altro canto, l'autorità resistente può opporre elementi fattuali che dimostrino la percepibilità dell'apparente condotta illecita.
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