Parere n. 1465/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario, con istanza cautelare, proposto con deposito diretto ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dalla signora Antonella Zaccaria contro il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (ora Ministero dell’università e della ricerca), l’Università degli Studi del Molise, l’Università degli Studi di Foggia e l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” e nei confronti dei signori Sara Sirressi e Vincenzo Leone: I. per l’annullamento: - della graduatoria unica del concorso per l'ammissione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria per 1'a.a. 2012/2013 dell'Università del Molise e di Bari pubblicate, rispettivamente, il 17 settembre 2012, approvata dal Rettore dell'Università del Molise con D.R, n. 2543/2011 del 17 settembre 2012, il 17 settembre 2012, approvata dal Rettore dell'Università di Bari il 17 settembre 2012 con D.R. 4517, nonché quella dell'Università di Foggia, ove esistente e ove approvata dal Rettore dell'Ateneo, e quella unica pubblicata sul sito del Cineca il 14 settembre 2012, nella quale risulta collocata oltre l'ultimo posto utile e, quindi, non ammessa al corso; - dei successivi scorrimenti, nella parte in cui non considerano la sua iscrizione; - dei verbali della Commissione del concorso e di quelli delle sottocommissioni d'aula del 4 settembre 2012 e, in particolare, di quello n. 2, nella parte in cui viene dato atto che alle ore 13,00 la consegna dei plichi di concorso è avvenuta in ordine alfabetico nonché dopo aver verificato "la coerenza con il codice riportato sulla scheda anagrafica"; II. per l'accertamento del suo diritto di essere ammessa al corso di laurea in questione e di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa del diniego all'iscrizione opposta; III. per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. delle Amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di laurea per cui è causa nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione delle graduatorie e degli atti della procedura di ammissione ai corsi di laurea in Medicina e chirurgia e in Odontoiatria e protesi dentaria per l’anno accademico 2012/2013, con domanda di ammissione e risarcimento del danno
Esito
La questione giuridica
La ricorrente ha contestato la graduatoria unica e gli atti della procedura selettiva per l’ammissione ai corsi di laurea in Medicina e chirurgia e in Odontoiatria e protesi dentaria presso le Università degli Studi del Molise, di Foggia e di Bari, sostenendo di non essere stata collocata in posizione utile per una pluralità di illegittimità. I sedici motivi dedotti riguardavano, tra l’altro, la violazione della segretezza e dell’anonimato della prova, la non conformità delle modalità di consegna e abbinamento dei plichi, carenze di verbalizzazione, violazioni delle regole del procedimento concorsuale, difetto di istruttoria e motivazione, irragionevolezza della determinazione dei posti disponibili, mancato aumento dei posti, incompetenza, violazione del principio di affidamento, omessa predeterminazione dei criteri di valutazione e contraddittorietà degli atti. La ricorrente aveva chiesto anche l’accertamento del diritto all’ammissione, la condanna in forma specifica e, in subordine, il risarcimento dei danni. Dopo l’accoglimento dell’istanza cautelare, era stata ammessa temporaneamente alla frequenza del corso. Nel corso dell’istruttoria conclusiva ha dichiarato di avere conseguito la laurea magistrale in Medicina e chirurgia nel 2020 e di essere iscritta all’Albo dei medici; ha quindi chiesto la declaratoria di improcedibilità, subordinatamente all’accoglimento del ricorso.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha dichiarato il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere, senza esaminare nel merito i sedici motivi di ricorso. La decisione è fondata sulla situazione sopravvenuta: dopo l’ammissione cautelare con riserva, la ricorrente ha completato il percorso universitario conseguendo la laurea in Medicina e chirurgia e ha ottenuto l’iscrizione all’Ordine professionale. Tale esito dimostra, sia pure a posteriori, il possesso delle capacità e delle idoneità che la prova di ammissione era diretta a verificare. Inoltre, non è emerso alcun interesse attuale delle amministrazioni resistenti all’invalidazione del percorso accademico ormai completato. La Sezione ha richiamato precedenti del Consiglio di Stato ritenuti conformi.
Osservazioni
Sopravvenuta cessazione della materia del contendere
La sopravvenuta laurea in Medicina e chirurgia, conseguita dopo l’ammissione cautelare con riserva, e la successiva iscrizione all’Albo dei medici hanno fatto venir meno l’interesse alla decisione sul merito dell’impugnazione della graduatoria e degli atti concorsuali.
Mancanza di interesse delle amministrazioni resistenti
Il completamento del percorso accademico e l’esercizio della professione hanno escluso, secondo la Sezione, la permanenza di un interesse delle amministrazioni resistenti all’invalidazione del percorso universitario seguito dalla ricorrente.
Norme richiamate
art. 11 d.P.R. 1199/1971
La disposizione è richiamata quale base per il deposito diretto del ricorso straordinario presso il Consiglio di Stato.
art. 30, comma 2, c.p.a.
È richiamato dalla ricorrente quale fondamento della domanda di condanna in forma specifica, ma la domanda non è stata esaminata per la sopravvenuta improcedibilità.
art. 7 d.P.R. 3 maggio 1957, n. 686
È richiamato tra le norme che la ricorrente assume violate con riferimento alla segretezza della prova concorsuale.
art. 14 d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487
È richiamato tra le norme invocate in relazione alle modalità di svolgimento della procedura concorsuale.
d.m. 28 giugno 2012
Costituisce la disciplina ministeriale della procedura di ammissione, richiamata dalla ricorrente con riferimento alle modalità della prova, alla verbalizzazione, ai criteri e ai posti disponibili.
legge 2 agosto 1999, n. 264
È richiamata quale disciplina dell’accesso programmato ai corsi universitari e della determinazione dei posti.
art. 6-ter d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502
È invocato dalla ricorrente in relazione alla determinazione del fabbisogno e dei posti nel settore sanitario.
art. 1 legge 7 agosto 1990, n. 241
È richiamato con riguardo ai principi generali dell’azione amministrativa, alla trasparenza e all’imparzialità.
artt. 3 e 6 legge 7 agosto 1990, n. 241
Sono invocati in relazione all’obbligo di motivazione e all’adeguatezza dell’istruttoria.
art. 2, par. 1, Protocollo addizionale alla CEDU
È richiamato dalla ricorrente in relazione al diritto all’istruzione.
artt. 3, 4, 34, 35, 97 e 117 Costituzione
Sono invocati a sostegno delle censure relative all’uguaglianza, al diritto allo studio e al lavoro, al buon andamento e imparzialità dell’amministrazione e ai vincoli derivanti dall’ordinamento sovranazionale.
Massime di principio
- Quando, dopo l’ammissione cautelare con riserva a un corso universitario a numero programmato, il ricorrente completa il percorso di studi conseguendo il titolo abilitante o comunque dimostrando il possesso delle capacità e idoneità che la prova selettiva mirava ad accertare, può venir meno l’interesse attuale alla decisione sul merito dell’impugnazione della graduatoria.
- Il conseguimento del titolo di studio successivo all’ammissione cautelare può dimostrare a posteriori il possesso delle capacità e delle idoneità sostanziali oggetto della prova di ammissione, rendendo improcedibile il ricorso quando non residuino utilità concrete conseguibili dal ricorrente.
- La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata quando la situazione sopravvenuta soddisfa sostanzialmente l’interesse perseguito con il ricorso e non sussiste un interesse attuale dell’amministrazione resistente a rimuovere o invalidare il percorso accademico ormai completato.
Improcedibilità del ricorso straordinario sulla procedura di ammissione a Medicina
Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato un ricorso straordinario proposto da una candidata contro il Ministero dell’università e della ricerca e tre atenei, relativo alla procedura di ammissione ai corsi di laurea in Medicina e chirurgia e in Odontoiatria e protesi dentaria per l’anno accademico 2012/2013. La ricorrente aveva impugnato le graduatorie, gli scorrimenti e i verbali della procedura, chiedendo anche l’ammissione al corso e il risarcimento dei danni.
Svolgimento del procedimento
Il ricorso, notificato nel gennaio 2013, era stato depositato direttamente presso il Consiglio di Stato ai sensi dell’art. 11 del d.P.R. 1199/1971. Dopo un primo parere interlocutorio volto ad acquisire la relazione dell’amministrazione, la Sezione Seconda aveva accolto nel 2015 l’istanza cautelare, ammettendo temporaneamente la ricorrente alla frequenza del corso fino alla decisione sul merito.
Nel 2026 la Sezione Prima ha trasmesso alla ricorrente la relazione ministeriale e ha chiesto alle parti di chiarire se permanesse l’interesse alla definizione del giudizio o se fossero sopravvenute cause di improcedibilità.
Censure dedotte
La ricorrente aveva articolato sedici motivi, concernenti principalmente:
- la violazione della segretezza e dell’anonimato della prova;
- le modalità di consegna dei plichi e di abbinamento con le schede anagrafiche;
- l’irregolare o insufficiente verbalizzazione delle operazioni concorsuali;
- la violazione delle regole del procedimento amministrativo e dei principi di trasparenza, imparzialità e par condicio;
- il difetto di istruttoria e di motivazione;
- l’irragionevole determinazione dei posti disponibili e il mancato aumento dei posti;
- l’incompetenza e la contraddittorietà tra atti provenienti dagli stessi atenei;
- la violazione del principio di affidamento;
- l’omessa predeterminazione dei criteri di valutazione della prova;
- la violazione delle disposizioni sull’accesso programmato ai corsi universitari e dei principi costituzionali ed europei in materia di istruzione.
Sopravvenienze rilevanti
La ricorrente ha dichiarato di avere conseguito la laurea magistrale in Medicina e chirurgia presso l’Università degli Studi di Firenze l’11 settembre 2020 e di essere iscritta, dal 14 settembre 2020, all’Albo provinciale dei medici della Provincia di Taranto. Il Ministero ha confermato l’effettiva iscrizione all’Ordine professionale e l’esercizio dell’attività professionale da diversi anni.
Valutazione del Consiglio di Stato
La Sezione ha ritenuto che il completamento degli studi, avvenuto dopo l’ammissione cautelare con riserva, abbia dimostrato a posteriori il possesso delle capacità e delle idoneità che la prova di ammissione era destinata a verificare. La successiva laurea e l’iscrizione all’Albo hanno quindi fatto venir meno l’interesse concreto alla decisione sulle contestazioni rivolte alla graduatoria e alla procedura selettiva.
La Sezione ha inoltre rilevato che non sussiste un interesse delle amministrazioni resistenti all’invalidazione del percorso accademico ormai completato. Per tali ragioni, e senza esaminare nel merito i singoli motivi di ricorso, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere.
Conclusione
Il parere ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere. La decisione non contiene una valutazione di legittimità o illegittimità della graduatoria e degli atti concorsuali, né una pronuncia sulle domande risarcitorie, ritenute assorbite dalla sopravvenuta situazione di fatto.
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