Cassazione Penale, Ordinanza n. 21383/2026 del 10/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna. Con il primo motivo ha denunciato la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4 c.p., sostenendo che i fatti avrebbero meritato una più favorevole valutazione sanzionatoria. Con il secondo motivo ha contestato la ritenuta sussistenza della recidiva. La Corte di cassazione ha rilevato che entrambe le censure riproponevano questioni già dedotte e disattese nel giudizio di merito e che, comunque, risultavano manifestamente infondate perché investivano valutazioni rimesse alla discrezionalità del giudice di merito, purché motivate in modo congruo e coerente con i criteri di cui agli artt. 132 e 133 c.p.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati sia il motivo sull'attenuante ex art. 62, n. 4 c.p., sia quello sulla recidiva, osservando che la graduazione della pena e la valutazione della recidiva appartengono al giudice di merito e che, nel caso concreto, la motivazione della sentenza impugnata era adeguata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 62, n. 4 c.p.
La mancata applicazione dell'attenuante è stata ritenuta non censurabile in cassazione quando la decisione di merito risulti congruamente motivata e frutto della discrezionalità del giudice nella valutazione del trattamento sanzionatorio.
art. 132 c.p.
La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che deve esercitarla secondo i criteri legali di commisurazione.
art. 133 c.p.
La valutazione della gravità del fatto, della personalità dell'imputato e del rapporto tra fatti precedenti e fatto per cui si procede deve essere effettuata in concreto, ai fini sia del trattamento sanzionatorio sia della recidiva.
recidiva
La verifica della recidiva non può basarsi solo sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale, ma richiede l'esame concreto del rapporto tra precedenti condanne e reato sub iudice, per accertare una perdurante inclinazione al delitto.
Massime di principio
- La graduazione della pena, compresa la scelta di applicare o meno attenuanti, è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e in cassazione è sindacabile solo per manifesta illogicità o carenza di motivazione.
- La deduzione in sede di legittimità di questioni già esaminate e disattese dal giudice di merito è inammissibile quando si traduca nella mera riproposizione delle stesse doglianze.
- Ai fini del riconoscimento della recidiva, il giudice deve svolgere una valutazione concreta del rapporto tra precedenti penali e fatto oggetto del processo, verificando se i precedenti siano sintomatici di una persistente capacità o inclinazione a delinquere.
- La motivazione sul trattamento sanzionatorio e sulla recidiva è sufficiente quando richiama in modo congruo gli elementi ritenuti decisivi, senza necessità di un'analisi analitica di ogni singolo dato, purché emerga l'applicazione dei criteri di cui agli artt. 132 e 133 c.p.
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