Sentenza del 26/04/2017 n. 10270 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato la sentenza della C.T.R. della Sicilia che aveva confermato un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2003, con rettifica del reddito d'impresa ai fini IRPEF, IRAP e IVA. Ha dedotto: la nullità dell'avviso per motivazione per relationem mediante rinvio al processo verbale di constatazione; l'illegittima ricostruzione delle rimanenze finali e la mancata considerazione dei costi correlati ai maggiori ricavi; l'omessa o insufficiente motivazione sulla circostanza che la vendita di autovetture usate sarebbe avvenuta per conto terzi, sulla base di procure a vendere.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile e comunque infondato: il rinvio al processo verbale era legittimo poiché il verbale era stato consegnato al rappresentante della contribuente e consentiva di comprendere le ragioni dell'accertamento. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato, poiché le rimanenze erano state ricavate anche dai dati contabili e documentali della stessa contribuente; inoltre, spettava al contribuente indicare e provare l'esistenza, l'inerenza e la congruità dei costi deducibili correlati ai maggiori ricavi. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile, poiché la questione delle procure a vendere era stata esaminata dal giudice di merito e riguardava una qualificazione giuridica, non un vizio motivazionale. M.S. è stato inoltre condannato a pagare all'Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 7.000 euro oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7
L'avviso di accertamento può motivare per relationem mediante rinvio a un processo verbale di constatazione, purché il contribuente ne abbia avuto conoscenza, ad esempio perché il verbale gli è stato consegnato, e il rinvio renda comprensibili le ragioni dell'imposizione.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 59
La disciplina delle rimanenze finali non impedisce all'Amministrazione finanziaria di utilizzare, ai fini dell'accertamento, dati contabili e documentali direttamente ricavati dalla contabilità e dalle dichiarazioni del contribuente.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d)
L'Amministrazione può ricostruire induttivamente un reddito maggiore quando dispone di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti. In tal caso il contribuente deve fornire la prova contraria, compresa quella relativa all'esistenza, inerenza, imputazione e congruità dei costi deducibili.
Codice civile, art. 2729
Le presunzioni semplici possono fondare l'accertamento quando gli indizi siano gravi, precisi e concordanti.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5
Il ricorso per cassazione deve distinguere tra violazione o falsa applicazione di legge e vizio motivazionale. Non è possibile utilizzare il vizio di motivazione per contestare una mera valutazione giuridica o per ottenere una nuova valutazione dei fatti.
Codice di procedura civile, art. 384
La Corte di cassazione può correggere o integrare la motivazione giuridica della decisione impugnata quando il dispositivo risulti conforme al diritto.
Codice di procedura civile, art. 366-bis
Per i ricorsi soggetti alla disciplina applicabile ratione temporis, il quesito di diritto doveva indicare in modo sintetico la regola applicata dal giudice e quella che il ricorrente riteneva corretta; un quesito formulato come richiesta generica di valutazione rendeva il motivo inammissibile.
Massime di principio
- Il rinvio dell'avviso di accertamento a un processo verbale di constatazione è normalmente valido se il verbale è stato consegnato o comunque portato a conoscenza del contribuente e contiene gli elementi necessari a comprendere la contestazione.
- Quando l'Amministrazione ricostruisce induttivamente ricavi o reddito sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, il contribuente deve fornire una prova concreta e documentata dei fatti contrari, inclusi i costi correlati ai maggiori ricavi.
- La deducibilità dei costi non opera automaticamente: il contribuente deve dimostrarne l'effettiva esistenza, l'inerenza all'attività, l'imputazione ai ricavi e, se contestata, anche la congruità.
- In cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione delle prove o dei fatti attraverso una generica denuncia di violazione di legge o di vizio motivazionale.
- Se il giudice di merito ha esaminato una circostanza e l'ha ritenuta giuridicamente irrilevante, la censura deve contestare specificamente la violazione della norma applicata, non limitarsi a denunciare omessa motivazione.
- Le vendite effettuate per conto terzi devono essere adeguatamente documentate con procure, contratti, rendicontazioni e fatture coerenti; la sola allegazione dell'esistenza di procure a vendere può non essere sufficiente a escludere i ricavi contestati.
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