Cassazione Civile, Ordinanza n. 14417/2024 del 23/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di legittimità in favore di entrambe le parti controricorrenti, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto. La decisione di merito della corte d'appello, che aveva confermato l'inefficacia ex art. 2901 c.c. della costituzione del fondo patrimoniale, è rimasta quindi ferma.
Esito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce dall'azione revocatoria ordinaria proposta da un istituto di credito, poi coltivata anche dalla curatela fallimentare intervenuta nel giudizio, per far dichiarare inefficace ex art. 2901 c.c. l'atto di costituzione di un fondo patrimoniale con cui due coniugi avevano destinato al vincolo tutti i loro immobili. In primo grado la domanda veniva accolta; la corte d'appello confermava, ritenendo che il fondo patrimoniale fosse atto a titolo gratuito, che fosse stato costituito dopo il sorgere del credito e che sussistessero sia l'eventus damni sia la scientia damni in capo alla coniuge che aveva prestato fideiussione e che era anche socia illimitatamente responsabile della società debitrice. In cassazione i ricorrenti deducevano: 1) violazione dell'art. 2901 c.c. per insussistenza dei presupposti dell'azione revocatoria, lamentando soprattutto la mancata prova dell'eventus damni e della scientia damni; 2) violazione dell'art. 66 l.f. e della disciplina della prescrizione, sostenendo che la curatela non potesse proseguire l'azione e che la pretesa fosse prescritta; 3) violazione dell'art. 66 l.f. e improcedibilità per difetto di legittimazione dell'originario creditore. La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché non si confrontava con la ratio decidendi e tendeva a un riesame del merito; ha poi dichiarato inammissibili anche il secondo e il terzo motivo per difetto di specificità, non essendo indicate puntualmente le affermazioni in diritto della sentenza impugnata asseritamente erronee.
Norme richiamate
art. 2901 c.c.
Per la revocatoria ordinaria è sufficiente che l'atto sia idoneo ad alterare in senso peggiorativo la garanzia patrimoniale del creditore, rendendo più incerta o difficoltosa la soddisfazione del credito; la scientia damni è mera conoscenza o previsione del pregiudizio arrecabile ai creditori.
art. 66 l.f.
La censura fondata su questa norma è stata reputata inammissibile per difetto di specificità, perché non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Nel ricorso per cassazione il motivo di violazione di legge deve indicare specificamente le norme asseritamente violate e raffrontarle con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, altrimenti il motivo è inammissibile.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
La deduzione di violazione di legge e di omesso esame di un fatto decisivo non può tradursi in una generica richiesta di riesame del merito o delle prove.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo il procedimento accelerato previsto dalla norma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nell'azione revocatoria ordinaria il presupposto oggettivo sussiste anche quando l'atto dispositivo non azzeri il patrimonio del debitore, ma ne peggiori soltanto la composizione o ne renda più difficile la aggressione da parte del creditore.
- Ai fini dell'art. 2901 c.c., la scientia damni del debitore coincide con la semplice conoscenza o prevedibilità del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni creditorie, non richiedendo un dolo specifico.
- La costituzione di un fondo patrimoniale può essere valutata come atto a titolo gratuito ai fini della revocatoria, con conseguente irrilevanza della conoscenza del terzo nei limiti affermati dalla giurisprudenza richiamata.
- Nel ricorso per cassazione la doglianza di violazione di legge è inammissibile se non individua con precisione le statuizioni di diritto della sentenza impugnata e non le confronta con la norma asseritamente violata.
- La denuncia di omesso esame di un fatto decisivo non può essere usata per ottenere una rivalutazione del materiale probatorio o del merito della controversia.
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