Cassazione Penale, Sentenza n. 3216/2024 del 26/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Breme impugnava l'ordinanza che aveva rigettato la sua richiesta di ammissione alla sospensione del procedimento con messa alla prova (richiesta formulata in sede di opposizione al decreto penale di condanna) e che, contestualmente, aveva ordinato l'esecuzione del decreto penale di condanna opposto. Il ricorrente censurava la decisione perché, avendo validamente proposto opposizione, il GIP non avrebbe dovuto dichiarare esecutivo il decreto ma, in assenza di riti alternativi, disporre il giudizio immediato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando senza rinvio l'ordinanza impugnata e disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Savona per il prosieguo. La Corte ha ritenuto che il GIP fosse competente a decidere sulla richiesta di sospensione con messa alla prova proposta in sede di opposizione al decreto penale; ha inoltre affermato che l'inammissibilità della richiesta di messa alla prova non comporta l'inammissibilità dell'opposizione e che, una volta proposta opposizione, il decreto penale perde efficacia di condanna anticipata e costituisce soltanto presupposto per l'avvio di un giudizio autonomo. Pertanto il GIP, anziché dichiarare esecutivo il decreto richiamando erroneamente l'art. 461, co. 5, c.p.p., avrebbe dovuto, in mancanza di richieste di riti alternativi, emettere il decreto di giudizio immediato ai sensi dell'art. 464 c.p.p.
Norme richiamate
Legge 386/1990, art. 7
Norma sostanziale che individua il reato contestato a carico del ricorrente; la sentenza si limita ad indicarlo come titolo di responsabilità senza ulteriore interpretazione specifica.
Codice di procedura penale, art. 464-quater / art. 464-bis, co. 2
Rinvio alle norme che regolano la sospensione del procedimento con messa alla prova: la Corte conferma che la richiesta di messa alla prova proposta in sede di opposizione a decreto penale è valutabile dal giudice per le indagini preliminari.
Codice di procedura penale, art. 464-sexies
Interpretazione della Corte: la previsione conferisce al "giudice" poteri istruttori urgenti "con le modalità stabilite per il dibattimento"; tale formulazione è coerente con la competenza del GIP a decidere le richieste di messa alla prova in opposizione al decreto penale.
Codice di procedura penale, art. 461, co. 5
La norma disciplina l'obbligo di ordinarne l'esecuzione del decreto penale di condanna quando non sia stata proposta opposizione o l'opposizione sia inammissibile per vizi formali. La Corte ha ritenuto che il richiamo a tale norma da parte del GIP nel caso concreto fosse erroneo, perché l'opposizione era valida e non rientrava nelle ipotesi previste dall'art. 461, co. 5.
Codice di procedura penale, art. 464, comma 3 (e art. 464 in generale)
La Corte ricorda che l'opposizione al decreto penale determina la revoca "ex nunc" del decreto e avvia un giudizio autonomo; in assenza di riti alternativi richiesti, il GIP deve emettere il decreto di giudizio immediato ai sensi dell'art. 464.
Massime di principio
- La richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova proposta in sede di opposizione a decreto penale di condanna è di competenza del Giudice per le indagini preliminari (GIP).
- L'inammissibilità della richiesta di messa alla prova non determina automaticamente l'inammissibilità dell'opposizione al decreto penale: l'opposizione resta efficace e avvia un giudizio autonomo.
- Quando l'opposizione al decreto penale è valida e non sono chiesti riti alternativi, il giudice procedente non può dichiarare esecutivo il decreto opposto ma deve, ove ricorrano i presupposti, disporre il giudizio immediato ai sensi dell'art. 464 c.p.p.
- L'art. 461, co. 5 c.p.p. si applica solo alle ipotesi di mancata opposizione o di opposizione inammissibile per vizi formali; il suo uso per giustificare l'esecuzione del decreto quando è stata proposta opposizione valida è errato.
- In casi di errore di qualificazione procedurale del giudice che incide sulla prosecuzione del procedimento, la Corte di Cassazione può annullare l'atto impugnato e disporre la restituzione degli atti al giudice competente per il regolare corso del giudizio.
Testo integrale
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