Cassazione Penale, Sentenza n. 15444/2026 del 28/04/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto il riconoscimento dell'indennizzo ex art. 314 c.p.p. per la restrizione della libertà personale subita tra il 26/06/2024 e il 26/07/2024 a seguito di arresto a fini estradizionali (Red Notice / mandato di arresto cinese del 04/07/2018). L'arresto fu convalidato e sostituito con arresti domiciliari quindi revocati; la Repubblica Popolare Cinese non ha trasmesso, entro il termine del Trattato, la domanda di estradizione e la procedura si è conclusa con sentenza di non luogo a procedere per mancata richiesta. Il ricorrente ha sostenuto che la detenzione fosse "ingiusta" (anche in senso formale) e che andasse riconosciuto l'indennizzo, richiamando principi costituzionali e CEDU.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la privazione della libertà, nell'ambito di una procedura di estradizione passiva conclusasi senza domanda di estradizione, non sia automaticamente "ingiusta": il giudice chiamato alla valutazione dell'indennizzo ha una base di giudizio ridotta e, quando la domanda estera non è stata presentata, la verifica riguarda essenzialmente il pericolo di fuga esistente al momento dell'applicazione della misura. Nel caso concreto il giudice dell'estradizione aveva fondatamente ravvisato il pericolo di fuga (residenza/cittadinanza a Cipro, rifiuto della consegna, negazione delle accuse, timore di pena severa in Cina) e dunque non sussisteva né l'ingiustizia sostanziale né quella formale della detenzione. Le doglianze sul richiamo della giurisprudenza CEDU (Liu c. Polonia) sono state ritenute inapplicabili perché la Cina non aveva mai presentato la richiesta di estradizione; inoltre la misura era stata revocata per decorso del termine previsto dal Trattato. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
Norma invocata per ottenere l'indennizzo per ingiusta detenzione; la Corte la interpreta alla luce della distinzione tra ingiustizia "sostanziale" (mancanza, ab origine, delle condizioni per una sentenza favorevole all'estradizione) e "formale" (mancanza, al momento della misura, di un adeguato pericolo di fuga).
art. 715, comma 6 (termine procedurale richiamato in motivazione: termine ordinario di 40 giorni previsto dal c.p.p., fatto salvo termine speciale del Trattato)
Regola la misura provvisoria di arresto in procedura estradizionale; la Corte sottolinea che, nelle misure disposte ai sensi dell'art. 715, il giudice nazionale dispone di una base di giudizio ridotta e che, se lo Stato estero non presenta la domanda, la verifica dell'ingiustizia si concentra sul pericolo di fuga al momento dell'applicazione della misura.
Norma relativa all'arresto in vista dell'estradizione; la giurisprudenza consente la riparazione anche per restrizioni subite in questa fase, ma soggette al perimetro di valutazione specifico per le procedure estradizionali.
art. 714, commi 2 e 3 (richiamati in motivazione)
Stabilisce le condizioni per l'estradizione e limita l'applicabilità di taluni parametri processuali (es. artt. 273 e 280 c.p.p. non operanti). La Corte ha richiamato che, per il giudizio sulla legittimità delle misure a fini estradizionali, rileva soprattutto il requisito del pericolo di fuga ai sensi dell'art. 714.
Trattato di estradizione Italia-Cina del 7/10/2010 (ratificato con legge n. 161/2015)
art. 9, parr. 4 e 6 (termine di 30 giorni previsto dal Trattato richiamato in motivazione)
Lex specialis applicabile al caso: il Trattato prevede un termine più breve (30 giorni) per la presentazione della domanda di estradizione rispetto al termine domestico; il mancato inoltro entro tale termine giustifica la revoca della misura provvisoria.
art. 5 CEDU, comma 5
Principio del diritto alla riparazione per detenzione ingiusta richiamato dalla difesa e dalla giurisprudenza costituzionale; la Corte ne prende atto ma lo applica alla luce dei limiti procedurali specifici delle misure estradizionali.
Giurisprudenza: Sez. 6, n. 21125 del 01/03/2023 (principi ispirati alla sentenza CEDU Liu c. Polonia)
Decisione che richiede la valutazione del rischio di trattamenti inumani/degradanti nel caso di estradizione verso la Cina quando la domanda è effettivamente presentata; la Corte qui rileva che tale principio non è applicabile quando lo Stato richiedente non ha mai trasmesso la domanda.
Massime di principio
- Nelle procedure di estradizione passiva la restrizione provvisoria della libertà (artt. 715-716 c.p.p.) non determina automaticamente l'ingiustizia della detenzione: il giudice della riparazione ha una base di valutazione ridotta rispetto ai casi ordinari.
- Se lo Stato estero non presenta la domanda di estradizione, nella verifica per il riconoscimento dell'indennizzo rileva soprattutto il pericolo di fuga esistente al momento dell'adozione della misura; l'assenza di tale pericolo può costituire l'elemento centrale per affermare l'ingiustizia formale.
- Il pericolo di fuga va valutato in modo concreto e prognostico, su elementi specifici tratti dalla vita dell'interessato (es. residenza stabile all'estero, cittadinanza estera, rifiuto della consegna, negazione delle accuse, timore di sanzioni severe): tali elementi possono legittimare la misura cautelare.
- Le disposizioni di un trattato bilaterale (lex specialis) che prevedono termini più brevi per la presentazione della domanda di estradizione prevalgono e, se il termine scade senza domanda, la misura provvisoria va revocata secondo quanto previsto dal Trattato.
- La giurisprudenza CEDU e le sentenze che impongono la valutazione del rischio di trattamenti inumani nel Paese richiedente si applicano, in modo rilevante, quando lo Stato richiedente ha effettivamente avanzato la richiesta di estradizione; non sono direttamente trasferibili alla sola fase provvisoria antecedente a qualsiasi domanda.
- Per ottenere l'indennizzo ex art. 314 c.p.p. nella materia estradizionale occorre dimostrare, con argomentazione concreta, o l'assenza delle condizioni per una sentenza favorevole all'estradizione sin dall'origine (ingiustizia sostanziale), o l'assenza, al momento della misura, di un adeguato pericolo di fuga (ingiustizia formale).
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