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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6612/2023 del 16/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 23/06/2021 deducendo vizi di motivazione e violazione di legge (art. 603, comma 2, c.p.p. e art. 416-bis.1, terzo comma, c.p.). In sintesi sostiene che la Corte d'appello ha valutato le dichiarazioni rese in data 17/05/2021 solo ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e non anche ai fini dell'attenuante speciale di dissociazione (art. 416-bis.1, terzo comma), nonostante il verbale fosse stato prodotto solo dopo la stesura dei motivi d'appello e quindi la richiesta non potesse essere inserita nei motivi aggiunti. La difesa lamenta inoltre che le dichiarazioni avrebbero indicato nuove chiamate in correità e avrebbero avuto rilevanza probatoria non valutata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'attenuante di dissociazione (art. 416-bis.1, terzo comma) non fosse applicabile perché la collaborazione resa dal GALDIERO riguardava fatti diversi da quelli oggetto del processo e quindi non forniva un contributo idoneo a giustificare l'attenuante rispetto alle condotte contestate. La Corte ha osservato che, pur avendo la Corte d'appello considerato tardiva la richiesta, aveva comunque esaminato il verbale ma non poteva valorizzarne il contenuto per la presenza di ampie parti coperte da 'omissis'; ancor più decisive sono state la differenza fattuale tra la collaborazione e i reati giudicati e il fatto che i concorrenti erano già individuati nel quadro probatorio. La Cassazione ha quindi integralmente respinto il ricorso, ha corretto la motivazione in punto di ragioni giuridiche e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 61, primo comma, n. 2) cod. pen.

    art. 61, primo comma, n. 2)

    Citata come aggravante applicata in primo grado per la valutazione della pena; considerata nella bilanciatura con le attenuanti in appello.

  • art. 62-bis cod. pen.

    La Corte d'appello ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis e le ha valutate in equivalenza rispetto alle aggravanti, riducendo la pena.

  • art. 416-bis.1, terzo comma, cod. pen.

    art. 416-bis.1, terzo comma, cod. pen.

    L'attenuante di dissociazione opera solo quando la collaborazione riguarda le stesse condotte per cui si procede e produce un concreto contributo investigativo; non è applicabile se la collaborazione riguarda fatti diversi o se il quadro probatorio aveva già permesso l'individuazione dei concorrenti.

  • art. 603, comma 2, cod. proc. pen.

    art. 603, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente come presunta violazione (vizio di motivazione); dalla decisione di cassazione non emerge accoglimento della censura, essendo il ricorso dichiarato inammissibile per le ragioni sostanziali indicate.

  • art. 597, comma 5, cod. proc. pen.

    art. 597, comma 5, cod. proc. pen.

    Richiamato per il potere-dovere del giudice di merito di applicare d'ufficio circostanze attenuanti; la Corte afferma che, pur essendo possibile in astratto, la preclusione processuale può comunque operare concretamente.

  • art. 619 cod. proc. pen.

    Usato per correggere la motivazione della corte territoriale in punto di esatta qualificazione giuridica delle ragioni che impediscono l'applicazione dell'attenuante speciale.

  • art. 8 d.l. 13 maggio 1991, n. 152 (convertito con l. 12 luglio 1991, n. 203)

    art. 8 d.l. 13 maggio 1991, n. 152

    Richiamato come norma storica che ha introdotto la figura della dissociazione, ora riprodotta nell'art. 416-bis.1 c.p.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137

    art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137

    Norma richiamata per giustificare la trasmissione in forma scritta della requisitoria del Procuratore Generale.

Massime di principio

  • L'attenuante di dissociazione (art. 416-bis.1, terzo comma) si applica solo se la collaborazione riguarda le stesse condotte oggetto del processo e fornisce un contributo concreto all'accertamento dei reati o all'individuazione di coautori; non è riconoscibile quando la collaborazione si riferisce a fatti diversi.
  • Le dichiarazioni rese dopo la proposizione dell'appello possono essere valutate come prova sopravvenuta, ma la richiesta di riconoscimento di attenuanti deve essere tempestiva: se non inserita nei motivi d'appello e nei motivi aggiunti può risultare tardiva; il giudice può comunque, in astratto, valutare attenuanti d'ufficio, ma la preclusione processuale può impedirne l'efficacia concreta.
  • Verbali redatti con ampie parti coperte da 'omissis' limitano drasticamente la possibilità di apprezzare il contenuto dichiarativo e quindi l'eventuale riconoscimento di attenuanti basate sulla collaborazione.
  • Se si intende ottenere il riconoscimento dell'attenuante di dissociazione è fondamentale collegare esplicitamente le dichiarazioni ai fatti contestati e dimostrare che esse apportano elementi nuovi e utili per l'individuazione di concorrenti o per la ricostruzione dei fatti.
  • Indicazioni operative: assicurarsi che le dichiarazioni collaborative siano verbalizzate integralmente e tempestivamente prodotte; se emergono nuovi elementi dopo l'appello, richiedere il rinvio dell'udienza per proporre motivi aggiunti o qualificare l'atto come prova sopravvenuta e dimostrare il nesso diretto con le imputazioni.

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