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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33282/2025 del 08/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito sulla condanna è rimasta ferma; il tema oggetto del ricorso era solo il diniego della sostituzione della pena con la detenzione domiciliare, ritenuto insindacabile in sede di legittimità perché sorretto da motivazione adeguata.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Reggio Emilia per i reati a lui ascritti. L'unico motivo dedotto riguardava la pretesa mancanza e illogicità della motivazione sul diniego di sostituzione della pena detentiva con la detenzione domiciliare. La Corte di cassazione ha rilevato che la censura riproduceva doglianze già esaminate e disattese in appello e che, in ogni caso, la valutazione sulla sostituzione delle pene detentive brevi rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché esercitata secondo i criteri dell'art. 133 c.p. e adeguatamente motivata.

Norme richiamate

  • art. 133 c.p.

    La discrezionalità nella sostituzione della pena detentiva breve deve essere esercitata tenendo conto dei criteri di commisurazione della pena, in particolare delle modalità del fatto e della personalità del condannato, potendo il giudice motivare solo sugli aspetti ritenuti decisivi.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150

    Le modifiche introdotte alla disciplina delle pene sostitutive non eliminano il vincolo per il giudice di valutare i criteri dell'art. 133 c.p.; se la motivazione è adeguata, il giudizio resta sottratto al sindacato di legittimità.

  • cod. pen.

    Riferimento generale alla disciplina codicistica della pena e della sua sostituzione, richiamata per affermare la necessità di una valutazione discrezionale del giudice di merito.

Massime di principio

  • La decisione sulla sostituzione di una pena detentiva breve con una pena sostitutiva è espressione di discrezionalità del giudice di merito e deve fondarsi sui criteri di commisurazione della pena previsti dall'art. 133 c.p.
  • Il giudice non è tenuto a esaminare analiticamente tutti i parametri dell'art. 133 c.p., potendo concentrare la motivazione sugli elementi ritenuti decisivi, come la gravità del fatto o l'inefficacia della sanzione.
  • In sede di legittimità non è censurabile il diniego di sostituzione della pena quando la motivazione del giudice di merito sia congrua e non meramente apparente.
  • Le modifiche normative in materia di pene sostitutive non trasformano il giudizio del giudice di merito in una valutazione vincolata; permane uno spazio di apprezzamento discrezionale sindacabile solo nei limiti della manifesta illogicità o mancanza di motivazione, nei casi consentiti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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