Cassazione Civile, Ordinanza n. 30395/2021 del 27/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione per imposta di registro, anno 2013, con cui l’amministrazione finanziaria richiedeva l’imposta in misura proporzionale su un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Lodi a favore della società garante, in relazione a somme pretese nei confronti dell’amministratore unico della società debitrice principale in esecuzione di una polizza fideiussoria. La contribuente impugnava l’avviso e la CTR della Lombardia accoglieva la tesi secondo cui l’atto andava tassato in misura fissa, ritenendo inoltre che l’ufficio avesse inammissibilmente integrato in giudizio la motivazione dell’atto. L’Agenzia ricorreva per cassazione con due motivi: (1) violazione degli artt. 132, comma 4, c.p.c. e 36 d.lgs. 546/1992, sostenendo che la CTR avesse ritenuto, con motivazione apparente e in contrasto con i documenti, che l’ufficio avesse introdotto in appello una tesi nuova rispetto all’avviso; (2) violazione dell’art. 8, comma 1, lett. b), della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986, in combinato con l’art. 40 dello stesso decreto, censurando l’assoggettamento del decreto ingiuntivo all’imposta fissa anziché proporzionale.
La decisione
La Corte ha respinto il primo motivo perché la CTR aveva correttamente valorizzato il dato, non contestato, che l’avviso di liquidazione richiamava somme aventi natura risarcitoria; tale motivazione è stata ritenuta incompatibile con la diversa pretesa di tassare, in misura proporzionale, un decreto ingiuntivo relativo a somme dovute alla garante in restituzione di quanto pagato per conto del debitore principale. È stato inoltre ribadito che l’amministrazione finanziaria non può integrare in giudizio la motivazione dell’atto impositivo con ragioni nuove o diverse. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché investiva l’interpretazione del contratto fideiussorio e la qualificazione del rapporto sottostante, attività riservate al giudice di merito e sindacabili in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale e della violazione dei canoni ermeneutici. Il ricorso è stato quindi rigettato integralmente, con condanna dell’Agenzia al pagamento delle spese.
Norme richiamate
art. 132, comma 4, c.p.c.
richiamato come parametro sulla motivazione della sentenza; la censura dell’Agenzia è stata respinta perché la motivazione della CTR non è stata ritenuta apparente o illogica
art. 36 d.lgs. 546/1992
richiamato in tema di motivazione delle decisioni tributarie
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
invocato per denunciare nullità della sentenza per motivazione apparente
art. 8, comma 1, lett. b), Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
invocato dall’Agenzia per sostenere la tassazione proporzionale del decreto ingiuntivo; la Corte non entra nel merito della norma perché dichiara inammissibile il motivo
art. 40 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
richiamato in combinazione con l’art. 8 della Tariffa per la determinazione dell’imposta di registro
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
base del motivo di violazione di legge sul regime impositivo
art. 1362 c.c.
richiamato come primo dei canoni ermeneutici per l’interpretazione del contratto
artt. 1362 ss. c.c.
l’interpretazione del contratto è riservata al giudice di merito e in cassazione è censurabile solo nei limiti dei canoni legali e del vizio motivazionale
Massime di principio
- La motivazione dell’atto impositivo deve essere chiara, lineare e non equivoca: l’amministrazione non può fondare la pretesa tributaria su formule incompatibili con la natura concreta del rapporto o dell’atto tassato.
- Nel giudizio di impugnazione dell’atto tributario l’amministrazione finanziaria non può integrare o sostituire in corso di causa la motivazione originaria con ragioni nuove o diverse.
- Ai fini del controllo di legittimità, l’interpretazione del contratto e la qualificazione del rapporto sostanziale dal quale deriva l’atto giudiziale tassato costituiscono accertamenti di fatto riservati al giudice di merito.
- La censura in cassazione sull’interpretazione contrattuale è ammissibile solo se si deduce una violazione dei canoni ermeneutici o un vizio motivazionale nei limiti consentiti, non già per sollecitare una nuova lettura del testo negoziale.
- Se il motivo di ricorso presuppone una diversa qualificazione fattuale del rapporto rispetto a quella accertata dal giudice di merito, esso è inammissibile in sede di legittimità.
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