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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30243/2025 del 04/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Reggio Emilia che ha riconosciuto la continuazione soltanto per alcune sentenze (nn. 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24) relative a reati commessi da detenuto (lesioni, resistenza/minaccia a pubblico ufficiale, danneggiamento tra giugno 2018 e marzo 2020). Il ricorrente deduce l'erronea applicazione dell'art. 81, comma 2, c.p. e la manifesta illogicità della motivazione, sostenendo che tutti i reati commessi durante lo stato detentivo (gruppo B) debbano essere riconosciuti in stato di continuazione in virtù della continuità della progressione criminosa non interrotta, nonostante alcuni fatti siano temporalmente distanti (2007-2017 vs 2018-2020). Il ricorrente non censura invece la mancata riconoscibilità del disegno criminoso per i reati commessi da libero (gruppo A).

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso reputandolo infondato. Ha confermato che il giudice dell'esecuzione ha motivato correttamente il diniego di applicazione della continuazione per i reati del gruppo B commessi tra il 2007 e il 2017: la distanza temporale, la commessione in differenti strutture carcerarie e la mancanza di elementi che indichino una preventiva programmazione unitaria rendono non probabile l'identità del disegno criminoso. La Corte ha ribadito che, in assenza di elementi concreti e specifici che colleghino i reati in un disegno unitario, non può operarsi una dilatazione temporale arbitraria per farli rientrare nella continuazione; incombe sul condannato l'onere di allegare tali elementi.

Norme richiamate

  • art. 81, comma 2, cod. pen.

    La continuazione richiede l'esistenza di un disegno criminoso unitario; vanno valutati indici quali contiguità spazio-temporale, omogeneità delle condotte e del bene protetto, modalità, sistematicità. La sola reiterazione del reato o la mera coincidenza dello stato detentivo non sono sufficienti: la distanza temporale e la commissione in carceri diverse possono escludere la preventiva programmazione unitaria.

  • art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

    Norma che consente il ricorso per cassazione per motivi di erronea applicazione della legge penale o per manifesta illogicità della motivazione; la Corte ha esaminato tali censure e le ha ritenute infondate, confermando la correttezza dell'applicazione dell'art. 81 c.p.

Massime di principio

  • Per il riconoscimento della continuazione è necessario dimostrare, oltre alla mera reiterazione, indici concreti di una programmazione unitaria: contiguità spazio-temporale, omogeneità della tipologia di reati e del bene giuridico tutelato, analogia delle modalità e sistematicità.
  • La distanza temporale tra reati e la commissione in strutture diverse costituiscono elementi rilevanti che, se non adeguatamente controbilanciati da altri indici, ostano al riconoscimento della continuazione.
  • Il carico della prova/ allegazione circa l'esistenza di un disegno criminoso preventivo grava sul condannato che invoca la continuazione: non è sufficiente affermare una 'progressione criminosa' senza elementi specifici che la colleghino ai reati successivi.
  • Il riconoscimento della continuazione per alcuni reati e il suo diniego per altri, anche se commessi nello stesso stato detentivo, non è di per sé contradittorio: il giudice può valutare caso per caso la presenza o meno degli indici richiesti dall'art. 81 c.p.
  • Nei ricorsi in cassazione per motivi di applicazione della legge penale o di illogicità della motivazione, la Corte verifica la congruità del ragionamento del giudice di merito e conferma la decisione se la motivazione risulta coerente e supportata da elementi di fatto.

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