Sentenza del 16/02/2018 n. 3799 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha impugnato la sentenza della CTR dell’Umbria che aveva escluso la debenza della TARSU per gli anni 2003, 2004 e 2005. Ha dedotto, in particolare, che la società non aveva indicato nella denuncia TARSU le aree escluse o esenti perché utilizzate per la produzione e l’auto-smaltimento di rifiuti speciali; che l’onere di provare i presupposti dell’esenzione e la delimitazione delle superfici non tassabili gravava sulla contribuente; che uffici, magazzini, aree operative e aree scoperte potevano essere soggetti a tassazione; e che la CTR aveva omesso di valutare adeguatamente i verbali e la documentazione prodotti dal Comune.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Comune, cassato la sentenza della CTR dell’Umbria e rinviato la causa alla CTR, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Cassazione ha stabilito che la regola generale è la tassabilità dei locali e delle aree detenuti o occupati, mentre l’esclusione delle superfici in cui si producono rifiuti speciali non assimilati richiede che il contribuente indichi e provi concretamente le aree interessate, anche adempiendo agli obblighi dichiarativi. Il magazzino destinato allo stoccaggio di merci, se non è direttamente destinato a una lavorazione che produce rifiuti speciali, è normalmente tassabile. Anche l’esclusione o la riduzione per un’area scoperta pertinenziale non opera automaticamente, ma deve essere dimostrata in concreto mediante prova della strumentalità e complementarità funzionale rispetto all’area principale.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62
"La tassa è dovuta per l’occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti"
La disponibilità o detenzione di locali e aree costituisce il presupposto generale della TARSU. Le esclusioni relative alle aree in cui si producono rifiuti speciali non assimilati devono essere provate dal contribuente.
D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 70
Impone gli obblighi di denuncia delle superfici imponibili e delle circostanze rilevanti ai fini dell’esclusione o della riduzione del tributo. Il contribuente non può normalmente far valere per la prima volta in giudizio, senza adeguata indicazione e prova, le aree asseritamente non tassabili.
D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 66
Le riduzioni tariffarie non si applicano automaticamente per la sola esistenza della situazione di fatto, ma richiedono deduzione e prova dei relativi presupposti.
Regolamento comunale TARSU del Comune di Narni
Le disposizioni regolamentari comunali disciplinano denuncia, superfici imponibili, esclusioni e riduzioni, ma devono essere applicate nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge e dalla giurisprudenza.
Massime di principio
- In materia di TARSU, la tassabilità costituisce la regola generale per locali e aree occupati o detenuti; chi invoca un’esenzione, un’esclusione o una riduzione deve indicare e provare specificamente i relativi presupposti.
- La produzione e l’auto-smaltimento di rifiuti speciali non rendono automaticamente non tassabile l’intero stabilimento: occorre individuare con precisione le superfici nelle quali tali rifiuti vengono prodotti e dimostrare il loro effettivo trattamento.
- Uffici, sale di controllo, depositi e magazzini sono normalmente tassabili se non viene provato che siano direttamente interessati dalla produzione di rifiuti speciali non assimilati.
- Un magazzino utilizzato per lo stoccaggio di merci o di rifiuti prodotti altrove non è automaticamente assimilabile a un’area produttiva e, in linea generale, rientra nella superficie imponibile.
- La natura pertinenziale di un’area scoperta non deriva dalla semplice destinazione al transito o dal collegamento fisico con lo stabilimento: deve essere dimostrato un rapporto concreto di strumentalità e complementarità funzionale.
- L’amministrazione deve provare il presupposto generale dell’imposta, come l’occupazione dell’area, mentre il contribuente deve fornire le informazioni e la prova necessarie per ottenere l’esclusione di specifiche superfici dalla base imponibile.
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