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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17531/2023 del 27/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza con cui la Corte di appello di Reggio Calabria, quale Giudice dell'esecuzione, aveva rigettato l'incidente di esecuzione proposto da Marando volto ad ottenere l'applicazione del criterio moderatore delle pene di cui all'art. 78 cod. pen. ai reati indicati nei punti 6) e 7) del provvedimento di cumulo del 5 maggio 2022. Il ricorrente sosteneva che la frazione detentiva precedente alla scarcerazione del 20/06/2013 dovesse essere conteggiata in un unico cumulo comprendente anche le pene relative ai punti 6) e 7), e contestava altresì il mancato riconoscimento della continuazione tra il sequestro di persona aggravato (punto 6) e il reato associativo ai sensi dell'art. 416-bis (punto 7).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che i reati di cui ai punti 6) e 7) sono stati commessi in data successiva alla scarcerazione (27 e 22 novembre 2013 rispetto alla scarcerazione del 20/06/2013), per cui, ai fini dell'applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen., le relative condanne irrevocabili devono essere ricondotte a cumuli parziali autonomi e il criterio moderatore va applicato a ciascun cumulo parziale separatamente e non al complesso unitario delle pene. Ha inoltre confermato l'esclusione del vincolo della continuazione tra i fatti di cui ai punti 6) e 7), rilevando l'assenza di emergenze probatorie idonee a dimostrare una progettazione criminosa unitaria riconducibile al momento dell'affiliazione del ricorrente alla cosca. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 78 cod. pen.

    Il criterio moderatore delle pene può essere applicato ai fini del cumulo, ma la sua applicazione unitaria è preclusa quando le condotte per le quali sono intervenute condanne irrevocabili sono posteriori a una scarcerazione: in tali casi vanno costituiti cumuli parziali autonomi e il criterio va applicato separatamente a ciascun cumulo.

  • art. 657, comma 4, cod. proc. pen.

    «soltanto la custodia cautelare subita o le pene espiate dopo la commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire»

    Limita il computo ai soli periodi di custodia cautelare o alle pene effettivamente espiate dopo la commissione del reato per cui si deve determinare la pena, impedendo di imputare automaticamente la differenza formatasi per effetto della continuazione alla detenzione precedente non riferibile a quel reato.

  • art. 416-bis cod. pen.

    La qualificazione del reato come associazione di tipo mafioso non è di per sé sufficiente, in sede esecutiva, a dimostrare la continuità e l'unicità del momento deliberativo fra reati diversi: occorre una specifica indagine sulla concreta operatività e continuità nel tempo per riconoscere la continuazione.

  • decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, art. 7 (conv. con L. 12 luglio 1991, n. 203)

    Rilevato nel testo quale norma aggravante applicata al sequestro di persona; la Corte ha valutato che la presenza dell'aggravante non supplisce alla mancanza di elementi che colleghino unitariamente i reati ai fini della continuazione.

Massime di principio

  • L'applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen. richiede che le pene e i periodi di detenzione siano riconducibili a un cumulo unitario: se le condotte per cui si è condannati sono state commesse dopo una scarcerazione, tali condanne vanno ricondotte a cumuli parziali autonomi e il criterio va applicato separatamente a ciascun cumulo.
  • Il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva non comporta automaticamente che la differenza tra cumulo materiale e pena complessiva sia imputabile alla detenzione già scontata; per il computo rilevano solo la custodia cautelare e le pene espiate dopo la commissione del reato rilevante (art. 657, comma 4, c.p.p.).
  • Per affermare la continuazione tra reati collegati ad una organizzazione occorre una specifica valutazione probatoria circa l'unicità del momento deliberativo e la concreta operatività e continuità delle condotte nel tempo; non è sufficiente richiamare la tipologia del reato o l'appartenenza all'organizzazione.
  • Nelle valutazioni esecutive è determinante la cronologia delle condotte: date successive a una scarcerazione possono escludere la possibilità di un cumulo unitario che sfrutti benefici maturati anteriormente.
  • Le questioni relative al cumulo e alla continuazione vanno valutate in base alle emergenze probatorie acquisite nei rispettivi procedimenti e non su mere supposizioni di omogeneità delle fattispecie.

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