Sentenza n. 24/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento: - della Determinazione Dirigenziale del Ministero della Difesa -Direzione Generale per il Personale Militare- n. -OMISSIS- del 4.5.2023 avente ad oggetto il diniego del rimborso delle spese legali in relazione al procedimento n. -OMISSIS- RGNR del Tribunale Militare di -OMISSIS-, nonché di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del rimborso delle spese legali sostenute in procedimenti penali conclusi con archiviazione
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, Comandante in Seconda presso una Capitaneria di Porto, aveva chiesto il rimborso delle spese legali sostenute in procedimenti penali, militare e ordinario, originati da denunce presentate da un ufficiale subordinato e conclusi con archiviazione. L'amministrazione aveva negato il rimborso, richiamando i pareri dell'Avvocatura dello Stato, sul presupposto dell'assenza del nesso di immedesimazione organica e di strumentalità tra le condotte contestate e l'espletamento del servizio, nonché dell'esistenza di un conflitto di interessi con l'amministrazione. Il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, eccesso di potere per difetto di motivazione e, con il secondo, violazione e falsa applicazione dell'art. 18 del d.l. 67/1997, illogicità e ingiustizia manifesta, sostenendo che le vicende fossero connesse al servizio, che sussistesse l'immedesimazione organica e che non vi fosse conflitto di interessi. Ha inoltre depositato pareri favorevoli dell'Avvocatura dello Stato relativi a uno dei procedimenti.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. L'art. 18 del d.l. 67/1997 subordina il rimborso delle spese legali alla connessione dei fatti con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali, oltre che alla conclusione del giudizio con un provvedimento che escluda la responsabilità. Nel caso concreto, le condotte contestate consistevano in minacce o espressioni denigratorie rivolte da un ufficiale comandante a un militare subordinato: una vicenda riguardava un episodio connesso a ragioni private, l'altra la richiesta di non redigere un rapporto di servizio. Secondo il Collegio, tali condotte erano soltanto occasionate dal ruolo e avvenute all'interno della struttura militare, ma non erano strettamente dipendenti dal servizio né strumentali all'adempimento dei doveri istituzionali; al contrario, risultavano confliggenti con i fini perseguiti dalle Forze armate e con la disciplina gerarchica militare. L'archiviazione penale, da sola, non dimostra quindi la sussistenza del presupposto del rimborso. I pareri dell'Avvocatura dello Stato, pur obbligatori e vincolanti per l'amministrazione quanto alla congruità della richiesta, non vincolano il giudice nella valutazione della sussistenza del nesso di immedesimazione organica, sicché i pareri favorevoli prodotti dal ricorrente non hanno modificato l'esito. Le spese di lite sono state compensate in ragione della peculiarità, anche interpretativa, della vicenda.
Norme richiamate
art. 18 d.l. 25 marzo 1997, n. 67, conv. in l. 23 maggio 1997, n. 135
Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato.
Il rimborso richiede non solo la conclusione del procedimento con un provvedimento che escluda la responsabilità, ma anche uno specifico nesso di strumentalità o immedesimazione organica tra i fatti contestati e il servizio o gli obblighi istituzionali; la mera archiviazione non è sufficiente.
art. 1346 d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66
La disciplina del militare è osservanza consapevole delle norme attinenti allo stato di militare in relazione ai compiti istituzionali delle Forze armate e alle esigenze che ne derivano e principale fattore di coesione e di efficienza.
Le condotte del superiore verso il subordinato che violano la disciplina gerarchica e risultano denigratorie o minacciose possono essere ritenute incompatibili con i fini istituzionali delle Forze armate e non riferibili all'amministrazione.
art. 13 r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611
I pareri dell'Avvocatura dello Stato sono obbligatori e vincolanti in sede amministrativa quanto alla congruità della richiesta di rimborso, ma non vincolano il giudice nella valutazione della sussistenza del nesso di immedesimazione organica.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
La norma è richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.
art. 10 regolamento (UE) 2016/679
La norma è richiamata, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, ai fini della tutela dei dati personali della parte.
Massime di principio
- Il rimborso delle spese legali previsto dall'art. 18 del d.l. 67/1997 presuppone uno specifico nesso di strumentalità o immedesimazione organica tra i fatti oggetto del procedimento e l'espletamento del servizio o l'assolvimento di obblighi istituzionali; non è sufficiente che i fatti siano accaduti durante il servizio, all'interno della struttura amministrativa o in occasione dell'esercizio delle funzioni.
- L'archiviazione del procedimento penale, anche quando escluda la rilevanza penale della condotta, non determina automaticamente il diritto al rimborso delle spese legali: resta necessario accertare la connessione sostanziale della condotta con il servizio e la sua compatibilità con i fini istituzionali dell'amministrazione.
- Le condotte del dipendente pubblico motivate da ragioni personali e conflittuali, pur occasionate dal ruolo o verificatesi sul luogo di lavoro, non sono riferibili all'amministrazione quando si pongono in contrasto con i doveri d'ufficio e con gli interessi istituzionali perseguiti.
- I pareri dell'Avvocatura dello Stato sul rimborso delle spese legali vincolano l'amministrazione nella valutazione della congruità della richiesta, ma non vincolano il giudice amministrativo nell'accertamento dei presupposti sostanziali del rimborso e del nesso di immedesimazione organica.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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