Sentenza n. 917/2026 - Latina, Sezione 2
per l'accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di -OMISSIS- nei confronti dell’istanza del 31.7.2025 presentata dal Sig. -OMISSIS- per il rilascio dell’autorizzazione n. -OMISSIS- per l’esercizio dell’attività di noleggio auto con conducente di cui alla Deliberazione di Giunta Municipale n. -OMISSIS- e per il suo conseguente annullamento nonché per la condanna dell'Amministrazione a provvedere entro un termine non superiore a 30 giorni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato dal Comune sull'istanza del 31 luglio 2025 diretta al rilascio di un'autorizzazione per il noleggio auto con conducente
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore NCC)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, risultato decimo nella graduatoria approvata dal Comune per l'assegnazione di autorizzazioni NCC, aveva già ottenuto una precedente sentenza del TAR che aveva annullato il diniego comunale al rilascio dell'autorizzazione, riconoscendo la validità della graduatoria e la completezza della documentazione presentata. Dopo la conclusione del procedimento penale riguardante i vincitori della selezione e il venir meno del divieto legislativo di rilascio delle autorizzazioni NCC, il ricorrente ha presentato al Comune, il 31 luglio 2025, un'istanza per l'esecuzione delle statuizioni giudiziali e per il rilascio del titolo. L'amministrazione non ha adottato alcun provvedimento espresso. Con ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a. il ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio, l'accertamento dell'obbligo di provvedere, la condanna al rilascio dell'autorizzazione e il risarcimento dei danni. Ha dedotto la violazione del diritto al rilascio dell'autorizzazione derivante dalla graduatoria, dalla deliberazione comunale di approvazione e dalla precedente sentenza del TAR, nonché la violazione dell'obbligo di conclusione del procedimento.
La decisione
Il TAR ha ritenuto provato che il ricorrente abbia presentato l'istanza del 31 luglio 2025 e che il Comune non abbia adottato un provvedimento espresso entro i termini previsti dall'art. 2 l. 241/1990. Ha quindi dichiarato sussistente l'obbligo dell'amministrazione di provvedere. Ha inoltre accertato la fondatezza della pretesa sostanziale e ordinato al Comune di rilasciare l'autorizzazione NCC entro 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Il rilascio è stato ritenuto dovuto perché la graduatoria era ancora valida, il ricorrente risultava tra gli aventi diritto, la precedente sentenza aveva accertato la completezza della documentazione e annullato il diniego comunale, e non residuavano ulteriori margini di discrezionalità o adempimenti istruttori. Decorso inutilmente il termine, il ricorrente è stato facultato a chiedere la nomina di un commissario ad acta. La domanda risarcitoria è stata invece respinta: il ricorrente non ha fornito prova, neppure presuntiva, dell'esistenza e dell'ammontare del danno, né delle conseguenze concrete del ritardo, del possesso delle strutture e attrezzature necessarie per iniziare l'attività e del nesso causale. Il TAR ha richiamato il pieno operare del principio dispositivo nell'azione risarcitoria e ha posto le spese a carico del Comune, liquidandole in euro 1.500 oltre accessori e restituzione del contributo unificato se versato.
Norme richiamate
art. 2 l. 241/1990
L'amministrazione ha l'obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro i termini previsti, quando il privato presenta un'istanza non palesemente abnorme e l'amministrazione esercita una potestà pubblica, non una mera facoltà libera.
artt. 31 e 117 c.p.a.
Consentono di agire contro il silenzio dell'amministrazione e di ottenere l'accertamento dell'obbligo di provvedere.
art. 31, comma 3, c.p.a.
Il giudice può pronunciare sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio solo quando si tratta di attività vincolata o quando risulta che non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e non sono necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti dall’amministrazione.
Il giudice può ordinare direttamente il rilascio del titolo quando, alla luce della graduatoria e delle precedenti statuizioni giudiziali, l'amministrazione non dispone più di margini discrezionali né deve svolgere ulteriori istruttorie.
art. 2043 c.c.
L'illegittimità dell'azione o dell'inerzia amministrativa non è sufficiente per il risarcimento; il danneggiato deve provare condotta, evento dannoso, danno-conseguenza, nesso causale ed elemento soggettivo.
art. 64, commi 1 e 3, c.p.a.
Il metodo acquisitivo proprio dell'azione di annullamento non opera pienamente nell'azione risarcitoria, nella quale il danneggiato deve provare gli elementi della responsabilità.
art. 2697, comma 1, c.c.
Nell'azione risarcitoria grava sul ricorrente l'onere di provare il danno, secondo il principio dispositivo e il criterio della vicinanza della prova.
artt. 1226 e 2056 c.c.
La liquidazione equitativa presuppone la prova dell'esistenza di un danno risarcibile e l'obiettiva impossibilità o particolare difficoltà di determinarne esattamente l'ammontare.
art. 97 Cost.
È richiamato quale fondamento del dovere di correttezza e buona amministrazione correlato all'obbligo di una pronuncia espressa.
art. 8 l. 21/1992
È indicato quale base normativa del concorso per titoli bandito dal Comune per l'assegnazione delle autorizzazioni NCC.
Massime di principio
- L'amministrazione ha l'obbligo di adottare un provvedimento espresso su un'istanza del privato quando essa non sia palesemente abnorme e riguardi l'esercizio di una potestà amministrativa, anche se l'amministrazione ritenga che la domanda sia inammissibile o infondata.
- Il giudice amministrativo può accertare la fondatezza della pretesa e ordinare direttamente il rilascio del titolo richiesto quando l'attività amministrativa sia vincolata, oppure quando non residuino margini di discrezionalità né ulteriori adempimenti istruttori, in particolare per effetto di precedenti statuizioni giudiziali e dell'effetto conformativo del giudicato.
- L'annullamento giudiziale di un precedente diniego e l'accertamento della validità della graduatoria e della completezza della documentazione possono eliminare ogni ulteriore margine valutativo dell'amministrazione, imponendo il rilascio del titolo secondo il dovere conformativo.
- L'accertamento dell'illegittimità del silenzio e dell'obbligo di rilasciare un'autorizzazione non comporta automaticamente il risarcimento del danno: il ricorrente deve provare specificamente il danno-conseguenza, il suo ammontare e il nesso causale con l'inerzia amministrativa.
- Nell'azione risarcitoria contro la pubblica amministrazione il principio dispositivo opera pienamente; il giudice non può supplire alla mancata prova del danno mediante il metodo acquisitivo proprio dell'azione di annullamento.
- La liquidazione equitativa del danno richiede anzitutto la prova dell'esistenza di un danno risarcibile e può colmare soltanto l'impossibilità o particolare difficoltà di determinarne precisamente l'ammontare, non la totale carenza di allegazione e prova.
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