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Ordinanza

Ordinanza n. 152/2026 - Lecce, Sezione 3

per l'ottemperanza, previa sospensione dell'efficacia, e/o per l'esatta esecuzione della Sentenza di questo T.A.R. Lecce, II sezione, n. 1473 del 10.11.2025 (R.G. n. 195/2025), poiché il Ministero della Difesa, nella riedizione del potere, ha disatteso le puntuali prescrizioni conformative contenute nella predetta pronuncia, disponendo nuovamente l'assegnazione della ricorrente presso il Comando Militare Esercito “Puglia” di Bari; nonché, per la dichiarazione di nullità e/o inefficacia previa sospensione dell'efficacia e con istanza di misura cautelare presidenziale ex art. 56 c.p.a., della determinazione prot. -OMISSIS- del 18.2.2026, con cui, in espressa esecuzione della Sentenza del T.A.R. Lecce n. 1473 del 10.11.2025, è stata nuovamente disposta l'assegnazione della ricorrente presso il Comando Militare Esercito “Puglia” di Bari, con invito a presentarsi il 23 febbraio 2026 presso la predetta sede per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato e l'assunzione in servizio (Area Assistenti, profilo Assistente Amministrativo - cod. FA31); del decreto prot. -OMISSIS- del 18.2.2026, con cui è stato disposto il transito della ricorrente nell'Area Assistenti del personale civile, fascia retributiva F1; della nota del Comando Legione Carabinieri Puglia SM - Ufficio Personale del 19.2.2026, con cui è stato notificato il predetto decreto e il contratto individuale di lavoro; nonché di ogni altro atto a questi presupposto e/o consequenziale e/o comunque connesso, in quanto lesivo (ancorché ignoto, donde la riserva di motivi aggiunti); donde l'ordine di ottemperare correttamente alla predetta Sentenza n. 1473/2025 previa indicazione delle relative modalità, nominando, in caso di ulteriore inadempimento, un Commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva ai sensi di legge; nonché, in subordine, qualora il T.A.R. adito dovesse ritenere che gli atti adottati dall'Amministrazione (in esecuzione della Sentenza n. 1473/'25) debbano essere gravati con l'ordinaria azione di annullamento nella competente sede di primo grado, previa conversione nel rito ordinario di cui all'art. 32, comma 2, c.p.a, per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia e con istanza di misura cautelare presidenziale ex art. 56 c.p.a., della determinazione prot. -OMISSIS- del 18.2.2026 con cui, in espressa esecuzione della Sentenza del T.A.R. Lecce n. 1473 del 10.11.2025, è stata nuovamente disposta l'assegnazione della ricorrente presso il Comando Militare Esercito “Puglia” di Bari, con invito a presentarsi il 23 febbraio 2026 presso la predetta sede per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato e l'assunzione in servizio (Area Assistenti, profilo Assistente Amministrativo - cod. FA31); del decreto prot. -OMISSIS- del 18.2.2026 con cui è stato disposto il transito della ricorrente nell'Area Assistenti del personale civile, fascia retributiva F1; della nota del Comando Legione Carabinieri Puglia SM - Ufficio Personale del 19.2.2026, con cui è stato notificato il predetto decreto e il contratto individuale di lavoro; nonché di ogni altro atto a questi presupposto e/o consequenziale e/o comunque connesso, in quanto lesivo (ancorché ignoto, donde la riserva di motivi aggiunti), nonché, in ogni caso, per l'accertamento del diritto della ricorrente all'assegnazione presso una sede di servizio situata in prossimità della propria residenza e, comunque, del diritto della ricorrente al risarcimento di tutti i danni subiti a causa dell'illegittima condotta della p.A.; nonché, per la condanna dell'Amministrazione alla rinnovazione dell'attività amministrativa relativa all'individuazione della sede di servizio e al risarcimento in favore della sig.ra -OMISSIS- di tutti i danni subiti.

Giustizia amministrativa202600238

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIIOrdinanza cautelareGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: nuova assegnazione presso il Comando Militare Esercito “Puglia” di Bari, connessa al transito nell'Area Assistenti del personale civile, adottata in esecuzione di una precedente sentenza del TAR

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione statale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha chiesto, in via principale, l'ottemperanza e/o l'esatta esecuzione della precedente sentenza del TAR Lecce, sostenendo che il Ministero della Difesa, nella riedizione del potere, ne avesse disatteso le prescrizioni conformative disponendo nuovamente l'assegnazione presso Bari anziché presso una sede prossima alla residenza situata a Lecce. Ha inoltre chiesto la dichiarazione di nullità o inefficacia, ovvero l'annullamento, della determinazione del 18 febbraio 2026, del decreto relativo al transito nell'Area Assistenti e della nota di notificazione del 19 febbraio 2026, nonché l'accertamento del diritto all'assegnazione in prossimità della residenza, la rinnovazione dell'attività amministrativa e il risarcimento dei danni. In via cautelare ha domandato la sospensione degli atti, anche con misura presidenziale.

La decisione

Nella sommaria valutazione propria della fase cautelare, il TAR ha ritenuto insussistente il fumus boni juris. La determinazione impugnata appariva adeguatamente motivata, poiché l'Amministrazione aveva svolto una rinnovata istruttoria sulla disponibilità di posizioni organiche per il profilo di Assistente Amministrativo presso Lecce e nelle zone limitrofe. In particolare, era stata evidenziata l'impossibilità di una nuova assegnazione presso il Reparto Attività Territoriali di Lecce, in fase di soppressione e interessato da esuberi; la piena saturazione degli enti dell'Aeronautica nella provincia di Lecce; e l'assenza di posizioni organiche nel territorio leccese risultante dagli ulteriori accertamenti presso gli altri Stati Maggiori e gli uffici dell'area tecnico-amministrativa. È stato escluso anche il periculum in mora, poiché l'assegnazione a Bari avveniva nell'ambito dell'ultima Regione di servizio, a circa un'ora e mezza da Lecce e con collegamenti ritenuti ottimali. La domanda cautelare è stata quindi respinta, con compensazione delle spese. La questione di ottemperanza è stata rinviata alla camera di consiglio del 27 maggio 2026; non è stata definita in questa ordinanza.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare collegiale, con verifica sommaria del fumus boni juris e del periculum in mora.

  • art. 56 c.p.a.

    La ricorrente aveva richiesto una misura cautelare presidenziale, ma l'ordinanza decide la domanda cautelare incidentalmente senza concedere la sospensione.

  • art. 32, comma 2, c.p.a.

    La ricorrente aveva chiesto, in subordine, la conversione della domanda di ottemperanza nel rito ordinario di annullamento; il testo non riferisce una decisione specifica su tale richiesta.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È stato disposto l'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati, unitamente alla disciplina nazionale, quali presupposti per la tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • In sede cautelare, l'istanza di sospensione di un atto adottato in riedizione del potere e in esecuzione di una sentenza può essere respinta quando, a una sommaria delibazione, l'Amministrazione abbia svolto una rinnovata istruttoria e abbia motivato puntualmente l'indisponibilità di posizioni organiche nella sede richiesta, dando conto degli accertamenti compiuti presso le diverse articolazioni amministrative competenti.
  • L'assegnazione di un dipendente a una sede diversa da quella richiesta non presenta, in fase cautelare, un periculum in mora sufficiente quando la sede individuata appartenga alla medesima Regione dell'ultima sede di servizio, sia relativamente vicina alla residenza dichiarata e risulti adeguatamente collegata, salvo la deduzione e la prova di specifiche conseguenze pregiudizievoli ulteriori.
  • Il giudizio di ottemperanza e la domanda cautelare relativa agli atti adottati in riedizione del potere restano distinti: il rigetto della cautelare per carenza di fumus e periculum non definisce il merito della questione sull'esatta esecuzione del giudicato, che può essere rinviata a successiva camera di consiglio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaMobilità, trasferimenti e comandi
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiTutela cautelareEffetto conformativo e riedizione del potereDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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