Sentenza n. 2472/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inadempimento del Ministero all’esecuzione della sentenza del Tribunale di Marsala che aveva disposto l’accreditamento delle somme spettanti a titolo di carta del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti beneficiari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno proposto ricorso cumulativo ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’ottemperanza alla sentenza n. 531/2025 del Tribunale di Marsala, passata in giudicato il 14 gennaio 2026, con la quale il Ministero era stato condannato ad accreditare euro 1.000 a favore del primo ricorrente ed euro 500 a favore di ciascuno degli altri due. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma. I ricorrenti hanno dedotto l’inadempimento dell’amministrazione e hanno documentato il rispetto delle condizioni di proponibilità dell’azione, inclusa la notifica della sentenza all’amministrazione il 9 luglio 2025 e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 669/1996.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile il giudizio di ottemperanza, rilevando che esso può essere proposto anche per l’esecuzione di sentenze del giudice ordinario passate in giudicato ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Ha verificato il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Marsala e il rispetto del termine dilatorio e degli ulteriori adempimenti necessari. Accertato l’inadempimento ministeriale, ha accolto il ricorso e ordinato al Ministero di accreditare ai singoli ricorrenti le somme dovute a titolo di carta del docente entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di sessanta giorni su istanza dell’interessato. Il commissario opera senza ulteriore compenso, in applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001, secondo il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di euro 500,00 per spese di lite, oltre accessori, con distrazione a favore del difensore antistatario dei ricorrenti.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza è ammissibile anche per ottenere l’esecuzione di sentenze del giudice ordinario passate in giudicato.
art. 14 d.l. 669/1996
L’azione esecutiva nei confronti delle amministrazioni è proponibile dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di persistente inerzia, un commissario ad acta.
art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001
La regola dell’assenza di ulteriore compenso per il commissario ad acta, prevista per i giudizi di ottemperanza relativi ai decreti emessi ai sensi della l. 89/2001, può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Costituisce il titolo normativo della carta del docente, cui si riferiscono le somme oggetto della condanna da eseguire.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo è ammissibile per l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando l’amministrazione destinataria della condanna non vi abbia dato spontanea esecuzione.
- Ai fini della proponibilità dell’azione di ottemperanza per il pagamento di somme dovute da una pubblica amministrazione, deve essere rispettato il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione.
- Accertato l’inadempimento dell’amministrazione rispetto a un giudicato recante una condanna pecuniaria, il giudice dell’ottemperanza può ordinare il pagamento entro un termine determinato e nominare preventivamente un commissario ad acta per l’ulteriore fase esecutiva in caso di persistente inerzia.
- Il commissario ad acta nominato per dare esecuzione a una condanna pecuniaria della pubblica amministrazione può essere individuato in un dirigente dell’amministrazione debitrice, con facoltà di delega, e può operare senza ulteriore compenso in applicazione analogica del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
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