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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16845/2025 del 23/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Un creditore, munito originariamente di decreto ingiuntivo per un credito di euro 50.000,00 asseritamente vantato verso uno dei convenuti, aveva agito in revocatoria ex art. 2901 c.c. per far dichiarare inefficace una donazione con cui il debitore aveva trasferito la nuda proprietà di un immobile ai figli e l'usufrutto alla moglie. Il credito traeva origine dal pagamento effettuato dal creditore quale fideiussore di un mutuo contratto dalla società di cui egli e il debitore erano soci, dopo l'inadempimento della debitrice principale. I destinatari della donazione avevano impugnato la conferma della revocatoria, sostenendo: che il credito non sarebbe stato più esistente perché un successivo giudizio di merito aveva revocato il decreto ingiuntivo; che il debitore conservava un terreno idoneo a garantire le ragioni creditorie; che la donazione era anteriore al sorgere del credito e costituiva adempimento di obblighi assunti in sede di separazione coniugale e di mantenimento dei figli; che non era stata provata la consapevolezza del pregiudizio arrecato ai creditori; e, con un secondo motivo, che il giudice aveva errato nel non ammettere prove testimoniali e interrogatorio formale, oltre a violare le regole sull'onere della prova e sulla valutazione delle prove.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la nozione di "credito" rilevante ai fini dell'azione revocatoria sia ampia e comprenda anche una mera ragione o aspettativa di credito, sicché la successiva revoca del decreto ingiuntivo non escludeva di per sé la legittimazione del creditore, in difetto di deduzione di un giudicato contrario. Ha inoltre considerato inammissibili le doglianze sul terreno residuo e sulla pretesa anteriorità dell'atto rispetto al credito perché volte a sollecitare una nuova valutazione del merito o perché nuove in cassazione; ha confermato che, trattandosi di atto gratuito e non esecutivo di obblighi di separazione, bastava la consapevolezza del debitore del possibile pregiudizio per i creditori. Quanto alle prove non ammesse, ha ribadito che il giudizio di superfluità o genericità delle prove è di merito e che la violazione degli artt. 115 e 2697 c.c. non può essere dedotta per contestare la valutazione delle prove, ma solo un'erronea distribuzione dell'onere probatorio o l'utilizzo di prove non introdotte dalle parti. Sono state poste a carico dei ricorrenti le spese e le ulteriori somme ex art. 96 c.p.c. e art. 13 d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    L'azione revocatoria tutela la garanzia patrimoniale generica dei creditori e presuppone un concetto ampio di credito, comprensivo anche di una ragione o aspettativa non ancora definitivamente accertata.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione è configurabile solo se l'onere della prova è stato addossato alla parte sbagliata, non quando si contesti la valutazione delle prove svolta dal giudice.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura è ammissibile solo se il giudice abbia deciso fondandosi su prove non introdotte dalle parti o abbia espressamente/implicitamente disatteso la regola della decisione sulle prove dedotte, non per contestare il peso attribuito alle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    La valutazione comparativa delle prove e l'attribuzione di maggiore forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre è attività di merito, in linea di principio non sindacabile in cassazione come violazione dell'art. 115 c.p.c.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La deduzione di violazione di legge non può essere usata per introdurre una richiesta di riesame del merito o una diversa lettura del materiale probatorio.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il motivo di ricorso deve contenere una critica specifica e coerente della decisione impugnata; la mera riproposizione delle tesi già disattese integra un 'non motivo' e comporta inammissibilità.

  • art. 360-bis.1 c.p.c.

    È inammissibile la censura che, sotto la veste della violazione di legge, mira in realtà a contestare l'apprezzamento del materiale probatorio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La definizione accelerata del giudizio e la successiva decisione in camera di consiglio hanno determinato l'applicazione delle sanzioni ex art. 96 c.p.c.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    La Corte, definendo il giudizio in conformità alla proposta accelerata, ha condannato i ricorrenti al pagamento di una somma equitativa in favore della controparte e di una ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti.

Massime di principio

  • Ai fini dell'azione revocatoria ordinaria, il credito del preteso danneggiato non deve essere necessariamente certo, liquido ed esigibile: è sufficiente una ragione o aspettativa di credito, purché non sia meramente ipotetica in modo assoluto.
  • Nell'actio pauliana il creditore deve provare l'atto dispositivo e il pregiudizio arrecato alle sue ragioni; il debitore, per vincere la revocatoria, deve dimostrare che, nonostante l'atto, il patrimonio residuo resti idoneo a soddisfare il credito.
  • La deduzione in cassazione di una violazione di legge non può risolversi nella richiesta di una nuova valutazione dei fatti o delle prove già esaminati dal giudice di merito.
  • Una censura è inammissibile quando introduce per la prima volta in cassazione una questione di fatto o di diritto non trattata nei gradi precedenti, senza indicare dove sia stata tempestivamente dedotta.
  • Il motivo di ricorso deve confrontarsi in modo puntuale con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la mera ripetizione delle difese già respinte integra un motivo apparente o un 'non motivo'.
  • La violazione degli artt. 115 e 2697 c.c. è configurabile solo in ipotesi specifiche: uso di prove non introdotte dalle parti o errata distribuzione dell'onere probatorio; non quando si contesti soltanto l'apprezzamento del materiale probatorio.
  • Se l'atto dispositivo è gratuito e non risulta eseguito in adempimento di obblighi patrimoniali formalmente assunti nella separazione, per integrare il profilo soggettivo dell'azione revocatoria è sufficiente la consapevolezza del debitore del pregiudizio che l'atto può arrecare ai creditori.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniInadempimento
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaGiudicato

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