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Ordinanza

Ordinanza n. 32/2026 - Bologna, Sezione 2

per l’accesso ai documenti amministrativi ai sensi dell'art. 22 e ss. della legge n. 241/1990 relativi alla procedura di selezione di insegnante di ICT classe di concorso A041, Scienze e tecnologie informatiche, presso la Scuola per l'Europa di Parma.

Giustizia amministrativa202501755

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IIOrdinanzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego o mancato ostensione di documenti amministrativi relativi alla procedura di selezione per insegnante di ICT presso la Scuola per l'Europa di Parma

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha proposto domanda di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi degli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990, relativi alla procedura di selezione per l'assegnazione di un incarico annuale di insegnamento di ICT, classe di concorso A041, presso la Scuola per l'Europa di Parma. L'Avvocatura dello Stato, con memoria depositata nei termini, ha eccepito l'incompetenza della sede di Bologna in favore della Sezione distaccata di Parma, ai sensi dell'art. 47, comma 2, c.p.a., in ragione della sede dell'amministrazione e del luogo di svolgimento della procedura e dell'incarico.

La decisione

Il TAR ha accolto l'eccezione di incompetenza interna. Ha ritenuto applicabile il criterio territoriale di cui all'art. 13, commi 1 e 2, c.p.a., poiché la controversia riguarda documenti relativi a una procedura di selezione indetta dalla Scuola per l'Europa di Parma, con sede in Parma, per un incarico da svolgersi presso la medesima scuola. Poiché il Comune di Parma rientra nella circoscrizione della Sezione distaccata di Parma, ai sensi del d.P.R. n. 277/1975, ha dichiarato competente tale Sezione e disposto la trasmissione del fascicolo. L'ordinanza è stata adottata ai sensi dell'art. 47, comma 2, c.p.a. ed è espressamente non impugnabile; non è stata decisa nel merito la domanda di accesso.

Norme richiamate

  • art. 22 e ss. l. 241/1990

    La domanda proposta ha ad oggetto l'accesso ai documenti amministrativi relativi alla procedura selettiva.

  • art. 13, commi 1 e 2, c.p.a.

    La competenza territoriale è individuata in relazione all'ambito territoriale cui si riferisce la controversia; per la procedura relativa alla Scuola per l'Europa di Parma è competente la Sezione avente competenza su Parma.

  • art. 47, comma 2, c.p.a.

    Se una parte, diversa dal ricorrente, ritiene che il ricorso debba essere deciso dal tribunale amministrativo regionale con sede nel capoluogo anziché dalla sezione staccata, o viceversa, deve eccepirlo nell’atto di costituzione o, comunque, con atto depositato non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine di cui articolo 46, comma 1. Il presidente del tribunale amministrativo regionale provvede sulla eccezione con ordinanza motivata non impugnabile, udite le parti che ne facciano richiesta.

    L'eccezione sulla competenza tra sede centrale e sezione staccata, se tempestivamente proposta dalla parte diversa dal ricorrente, è decisa dal presidente del TAR con ordinanza motivata non impugnabile.

  • d.P.R. n. 277 del 18 aprile 1975

    La circoscrizione della Sezione distaccata di Parma comprende le Province di Parma, Piacenza e Reggio Emilia; il Comune di Parma ricade quindi nella sua competenza territoriale.

Massime di principio

  • Nelle controversie aventi a oggetto l'accesso ai documenti relativi a una procedura selettiva, la competenza territoriale si determina in relazione al luogo cui la procedura e l'attività amministrativa si riferiscono, secondo i criteri dell'art. 13 c.p.a., e non è definita dal solo domicilio del ricorrente.
  • L'eccezione relativa alla competenza tra la sede centrale del TAR e una sezione staccata deve essere proposta dalla parte diversa dal ricorrente nell'atto di costituzione o, comunque, entro il termine previsto dall'art. 47, comma 2, c.p.a.; se tempestiva, è decisa con ordinanza motivata non impugnabile.
  • Quando l'oggetto della controversia riguarda una procedura indetta e svolta presso un'amministrazione avente sede nel territorio della sezione staccata, il TAR deve dichiarare competente la sezione staccata e trasmetterle il fascicolo, senza definire il merito della domanda.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleCompetenza
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

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