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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26189/2022 del 07/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso articolava tre censure: 1) inesistenza della bancarotta perché l'imputato avrebbe integralmente restituito le somme sottratte prima dell'apertura del fallimento; 2) insussistenza del carattere distrattivo poiché i prelievi sarebbero stati destinati a spese aziendali (prove testimoniali a supporto), nonostante evidenze contabili contrarie; 3) errore nel calcolo della riduzione di pena per il rito abbreviato: la difesa sosteneva che la pena, dopo il riconoscimento delle attenuanti prevalenti e la diminuzione del rito, avrebbe dovuto essere di 5 mesi e 10 giorni e non di 5 mesi e 20 giorni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo infondato (onere della prova a carico dell'imputato di dimostrare l'integrale ristabilimento della consistenza patrimoniale; un mero versamento documentale non basta se non è dimostrata la corrispondenza certa delle somme). Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché il ricorrente chiedeva solo una rivalutazione del materiale probatorio contraria alla valutazione di merito. Il terzo motivo è stato invece ritenuto fondato: la riduzione di pena per il rito abbreviato doveva essere applicata nella misura fissa di un terzo; la pena corretta è stata quantificata in mesi 5 e giorni 10. Poiché i reati erano commessi il 27/02/2013 e la prescrizione è maturata il 27/08/2020, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente agli effetti penali (i reati sono estinti per prescrizione) e ha rigettato il ricorso quanto agli effetti civili.

Norme richiamate

  • art. 219, comma 2, Legge fallimentare

    art. 219, comma 2, L. fall.

    Usata dalla corte d'appello per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio in materia di bancarotta; la Cassazione non censura la riqualificazione effettuata in sede di merito rispetto alla disciplina applicabile

  • art. 442, comma 2, cod. proc. pen.

    art. 442, comma secondo, cod. proc. pen.

    La norma prescrive la riduzione fissa di un terzo della pena per il rito abbreviato; la Cassazione ha affermato che tale riduzione è inderogabile e che eventuali errori nel calcolo possono essere rettificati in sede di legittimità

  • artt. 157, 160, 161 cod. pen.

    artt. 157, 160 e 161 cod. pen.

    Applicati per il calcolo della prescrizione: la data del fatto/processo e i termini stabiliti hanno portato alla conclusione che la prescrizione era maturata (estensione dei reati) prima della statuizione finale sugli effetti penali

Massime di principio

  • Il ripristino della consistenza patrimoniale prima della dichiarazione di fallimento esclude la punibilità solo se l'imputato prova in modo certo e documentabile l'integrale ristoro: il mero versamento contabile non è di per sé sufficiente se non è possibile ricondurlo inequivocabilmente alle somme sottratte
  • In caso di contrasto tra documentazione contabile e testimonianze, la valutazione spetta al giudice del merito; la Corte di legittimità non sostituisce la valutazione probatoria con una rivalutazione generica a meno che non emerga un travisamento specifico degli elementi di fatto
  • Per il rito abbreviato va applicata la diminuzione di pena fissa di un terzo (art. 442 c.2 c.p.p.); errori aritmetici o di computo della riduzione possono essere corretti dalla Cassazione senza rinvio
  • La prescrizione può estinguere i reati fra la decisione di merito e la pronuncia di Cassazione; se la prescrizione è maturata, la Corte può annullare la sentenza impugnata limitatamente agli effetti penali senza rinvio
  • In impugnazione è importante articolare censure che non si limitino alla richiesta di riquotazione del materiale probatorio, ma che individuino specifici travisamenti o vizi di motivazione per essere ammissibili

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