Cassazione Penale, Sentenza n. 26189/2022 del 07/07/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso articolava tre censure: 1) inesistenza della bancarotta perché l'imputato avrebbe integralmente restituito le somme sottratte prima dell'apertura del fallimento; 2) insussistenza del carattere distrattivo poiché i prelievi sarebbero stati destinati a spese aziendali (prove testimoniali a supporto), nonostante evidenze contabili contrarie; 3) errore nel calcolo della riduzione di pena per il rito abbreviato: la difesa sosteneva che la pena, dopo il riconoscimento delle attenuanti prevalenti e la diminuzione del rito, avrebbe dovuto essere di 5 mesi e 10 giorni e non di 5 mesi e 20 giorni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo infondato (onere della prova a carico dell'imputato di dimostrare l'integrale ristabilimento della consistenza patrimoniale; un mero versamento documentale non basta se non è dimostrata la corrispondenza certa delle somme). Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché il ricorrente chiedeva solo una rivalutazione del materiale probatorio contraria alla valutazione di merito. Il terzo motivo è stato invece ritenuto fondato: la riduzione di pena per il rito abbreviato doveva essere applicata nella misura fissa di un terzo; la pena corretta è stata quantificata in mesi 5 e giorni 10. Poiché i reati erano commessi il 27/02/2013 e la prescrizione è maturata il 27/08/2020, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente agli effetti penali (i reati sono estinti per prescrizione) e ha rigettato il ricorso quanto agli effetti civili.
Norme richiamate
art. 219, comma 2, Legge fallimentare
art. 219, comma 2, L. fall.
Usata dalla corte d'appello per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio in materia di bancarotta; la Cassazione non censura la riqualificazione effettuata in sede di merito rispetto alla disciplina applicabile
art. 442, comma 2, cod. proc. pen.
art. 442, comma secondo, cod. proc. pen.
La norma prescrive la riduzione fissa di un terzo della pena per il rito abbreviato; la Cassazione ha affermato che tale riduzione è inderogabile e che eventuali errori nel calcolo possono essere rettificati in sede di legittimità
artt. 157, 160, 161 cod. pen.
artt. 157, 160 e 161 cod. pen.
Applicati per il calcolo della prescrizione: la data del fatto/processo e i termini stabiliti hanno portato alla conclusione che la prescrizione era maturata (estensione dei reati) prima della statuizione finale sugli effetti penali
Massime di principio
- Il ripristino della consistenza patrimoniale prima della dichiarazione di fallimento esclude la punibilità solo se l'imputato prova in modo certo e documentabile l'integrale ristoro: il mero versamento contabile non è di per sé sufficiente se non è possibile ricondurlo inequivocabilmente alle somme sottratte
- In caso di contrasto tra documentazione contabile e testimonianze, la valutazione spetta al giudice del merito; la Corte di legittimità non sostituisce la valutazione probatoria con una rivalutazione generica a meno che non emerga un travisamento specifico degli elementi di fatto
- Per il rito abbreviato va applicata la diminuzione di pena fissa di un terzo (art. 442 c.2 c.p.p.); errori aritmetici o di computo della riduzione possono essere corretti dalla Cassazione senza rinvio
- La prescrizione può estinguere i reati fra la decisione di merito e la pronuncia di Cassazione; se la prescrizione è maturata, la Corte può annullare la sentenza impugnata limitatamente agli effetti penali senza rinvio
- In impugnazione è importante articolare censure che non si limitino alla richiesta di riquotazione del materiale probatorio, ma che individuino specifici travisamenti o vizi di motivazione per essere ammissibili
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